Data: 26/08/2019 21:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Da settembre partono tutta una serie di controlli sui movimenti in contanti sui conti correnti, nel rispetto della normativa antiriciclaggio del 28 marzo scorso. La fonte, le faq pubblicate dalla Banca d'Italia il 22 di agosto 2019 (sotto allegate). La ragione? Un mutamento di ratio. Da settembre in poi infatti i conti da monitorare sono quelli sui quali vengono compiute operazioni in contanti sintomatiche di possibile evasione fiscale.

Ma vediamo meglio cosa emerge dalle frequently asked questions di Bankitalia:

Frequenza e scadenza comunicazioni oggettive, esonero e variazioni

Da settembre banche e poste devono effettuare comunicazioni obbligatorie a Bankitalia a cadenza mensile. A essere precisi, come risulta dalle Faq n. 1 "L'invio delle comunicazioni oggettive può essere effettuato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento e deve pervenire entro il 15 del secondo mese successivo (ad es. la comunicazione del mese di gennaio può essere effettuata a partire dal 1° febbraio e dovrà pervenire entro il 15 marzo). Nel caso in cui il giorno 15 sia un festivo, la scadenza per l'invio è posticipata al primo giorno successivo non festivo."

Per quanto riguarda l'invio della prima comunicazione di settembre 2019 è previsto che deve essere effettuata a partire dal primo del mese fino al 15. In questa finestra temporale si dovranno inviare altresì quattro comunicazioni distinte relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

La segnalazione alla Banca d'Italia deve essere effettuata anche da chi non ha operazioni da comunicare, salva la possibilità di chiedere l'esonero se non vengono effettuate operazioni in contanti o se in ogni caso non superano la soglia dei 1.000 Euro.

La segnalazione non scatta neppure per chi compie operazioni miste, sempre che alla fine la somma reale in contanti è inferiore a 1000 euro. Come riportano le Faq infatti, "un'operazione di prelevamento da conto corrente per 1.500 Euro totali con contestuale versamento di 1.000 Euro su libretto di deposito a risparmio e 500 Euro di prelevamento in contanti ("contante reale") non deve essere considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia in quanto la parte in contanti è inferiore ai 1.000 Euro."

Se però l'operatività del soggetto obbligato muta nel tempo e in misura da rendere obbligatoria la segnalazione, allora è necessario inviare un'attestazione alla casella Pec di Bankitalia (uif@pec.bancaditalia.it), per notificare la variazione.

Importi e movimenti che fanno scattare l'obbligo di segnalazione

L'obbligo di segnalazione scatta per movimenti di contanti superiore ai 10.000 euro mensili, anche se l'attenzione scatta anche quando vengono compiute operazioni unitarie di prelievo e versamento superiori ai 1000 euro. Controlli anche per i titolari di più conti sui quali vengono compiute operazioni che comunque superano i 10.000 euro. In questo caso, come chiarito dalle Faq di Bankitalia, ai fini delle comunicazioni oggettive "gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario (non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto). Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso il medesimo istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelevamento di contanti di 6.000 Euro dal conto A e un versamento di contanti di 6.000 Euro sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni in quanto l'importo complessivo in contanti supera la soglia di 10.000 Euro."

Scatta l'obbligo di segnalazione anche se un soggetto compie due operazioni in contanti con ruoli diversi (come privato e come esecutore di una società), sempre naturalmente che il valore superi la soglia dei 10.000 euro.

Attenzione però agli importi con i decimali, in questo caso infatti l'importo viene troncato per difetto. Se quindi, come nell'esempio riportato nelle Faq, un cliente esegue nello stesso mese due versamenti di contante di 7.000,50 e 2.999,70 euro, l'obbligo della comunicazione scatta perché i due importi arrotondati per difetto di 7000 e 2999 euro non danno come risultato 10.000 euro.

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