Data: 28/08/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 104/2019 del Tribunale di Benevento (sotto allegata) precisa che l'amministrazione di sostegno � da preferire alla misura dell'interdizione anche se la persona � grave, ma da gestire c'� solo la pensione, un'indennit� di accompagnamento e la propriet� di un terreno. L'amministrazione di sostegno � una misura meno restrittiva dell'autonomia della persona e quindi pi� rispettosa della sua dignit�. Inoltre se la persona che deve essere sottoposta a tutela non ha un atteggiamento oppositivo e violento, tale per cui � da preferire l'interdizione, l'amministrazione di sostegno � la misura ideale.

La vicenda

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Il Tribunale di Benevento con la sentenza n. 104/2019 respinge la richiesta d'interdizione avanzata nei confronti di una donna con problemi di salute piuttosto evidenti, ritenendo pi� adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno.

Dall'esame compiuto sulla donna risulta che la stessa ha in effetti problemi di orientamento nello spazio e nel tempo, tale per cui le serve un'assistenza continua, visto che non � in grado di vestirsi e lavarsi da sola. Alle risposte del giudice ha risposto in modo ripetitivo e incoerente e il quadro che � emerso si presenta perfettamente in linea con la documentazione medica prodotta dall'istante.

Interdizione o amministrazione di sostegno?

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Il Tribunale precisa come il Supremo Collegio ha precisato che il discrimine tra la misura dell'interdizione e quella dell'amministrazione di sostegno non � rappresentata dal grado d'invalidit�, quanto piuttosto dalla "differenza qualitativa delle concrete situazioni poste al vaglio del giudice". L'interdizione � quindi da preferire quando gli interessi e gli affari da controllare del soggetto sottoposto a un istituto di tutela sono tanti, mentre l'amministrazione � pi� adatta nel caso inverso, ovvero quando si tratta di gestire solo la pensione.

Amministratore di sostegno se da gestire c'� solo la pensione e poco altro

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Come precisato del resto anche dalla Cassazione, nella sentenza n. 13584/2006: "Ad un'attivit� minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicit� delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attivit� di sostegno nei suoi confronti, e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacit� del soggetto, corrisponder� l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure pi� snelle, ma altres� su quello etico sociale, per il maggior rispetto della dignit� dell'individuo che, come si � osservato, essa sottende, in contrapposizione alle pi� invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione,che attribuiscono uno status di incapacit�, concernente, nel primo caso, i soli atti distraordinaria amministrazione, ed estesa, per l'interdizione, anche a quelli di amministrazione ordinaria."

Ora nel caso di specie, anche se la donna risulta oggettivamente incapace di provvedere autonomamente ai propri interessi, pare pi� adeguata la misura dell'amministrazione di sostegno visto che la stessa � titolare solo di un terreno, della pensione e dell'indennit� d'accompagnamento, per un totale di 1.400,00 euro al mese. Non solo, la donna non manifesta atteggiamenti oppositivi o violenti tali da far ritenere idonee misure pi� compressive della sua autonomia. Ragion per cui, considerate tutte circostanze, pare opportuno ricorrere allo strumento dell'amministrazione di sostegno.

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