Data: 28/08/2019 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – In materia di notifiche tramite p.e.c., la Corte d'appello di Palermo ha avuto di recente modo di precisare che, al pari di quanto avviene per le dichiarazioni negoziali in virtù di quanto previsto dall'articolo 1335 del codice civile, nel momento in cui il sistema informatico genera la ricevuta di accettazione e quella di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dello stesso da parte di quest'ultimo.

Il malfunzionamento della rete interna non rileva

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Della questione, più in particolare, si è interessata la sentenza numero 1692/2019 qui sotto allegata, che ha anche precisato che, una volta che la p.e.c. risulta essere stata consegnata regolarmente al destinatario, l'eventuale malfunzionamento della rete telematica o telefonica interna di quest'ultimo è del tutto irrilevante.

La prova della corretta notifica

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A provare la corretta notifica (e, conseguentemente, a determinare la decorrenza del termine breve per l'impugnazione) bastano l'allegazione e la produzione, da parte del notificante, della copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza.

La vicenda

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Nel caso di specie, a confermare l'esatto operato dell'Avvocato notificante, Giancarlo Pellegrino (che ha agito con il supporto dell'Avv. Sandro Di Carlo), vi era la circostanza che l'avvenuta consegna della p.e.c. risultava attestata in giudizio sia dalle ricevute cartacee prodotte (che, per la Corte, sono già da sole sufficienti a dimostrare l'effettiva consegna al domicilio digitale), prive di segnalazioni di malfunzionamento o errori, sia dall'estratto log del file "daticert.xml" e del file "postacert.eml".

L'avvocato non può firmare un atto non suo

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La Corte d'appello di Palermo ha inoltre rilevato che il difensore che esegue una notifica tramite p.e.c. non è tenuto a firmare digitalmente l'atto notificato, se questo non è stato formato dal legale stesso ma da un terzo.

Infatti, il difensore non può firmare digitalmente un atto che non ha redatto, ma può soltanto attestarne la conformità all'originale. Se è presente tale attestazione, tanto basta a rendere la procedura corretta.

Si ringrazia l'Avv. Sandro Di Carlo per la cortese segnalazione


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