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Data: 28/08/2019 10:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Brutte novità in arrivo per i medici che non adempiono al proprio obbligo di formazione continua: da tale inadempimento potrebbe presto discendere il rischio di risultare privi di assicurazione.
Il decreto sulle polizze assicurative[Torna su]
Lo schema di decreto sulle polizze assicurative del Mise (sotto allegato), attuativo dell'articolo 10, comma 6, della legge Gelli e qui sotto allegato, prevede infatti che l'assicurazione del medico potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato che "non abbia regolarmente assolto all'obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità". A stabilirlo, in particolare, è l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, che, nei fatti, lascia il medico privo di una copertura assicurativa per i danni esercitati nello svolgimento della propria attività, se gli obblighi formativi e di aggiornamento Ecm non sono stati regolarmente assolti. Oggetto della copertura assicurativa[Torna su]
La bozza, tuttavia, non si limita a tale previsione, ma regola la copertura assicurativa dei medici in tutti i suoi aspetti, a partire dall'oggetto. L'assicurazione, in particolare, dovrà tutelare i medici e le strutture sanitarie dai rischi che derivano da danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del paziente o a lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni in danno di terzi e prestatori di opera con dolo o colpa grave. Nel caso in cui a essere assicurata sia una struttura sanitaria, la copertura deve garantire anche rispetto alle prestazioni rese da coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica. Caratteristiche dell'assicurazione per i medici[Torna su]
Meritano inoltre di essere menzionate le previsioni in forza delle quali l'assicurazione sarà sempre claims made e dovrà prevedere un periodo di ultrattività che copra il medico per i dieci anni successivi alla cessazione della sua attività professionale e sia estensibile anche agli eredi, senza possibilità di disdetta. All'assicurazione resta comunque la possibilità di recedere dal contratto se l'assicurato abbia tenuto ripetutamente una condotta gravemente colposa e questa sia stata accertata con sentenza definitiva dalla quale sia discesa la condanna al risarcimento del danno. Obblighi per le strutture sanitarie[Torna su]
Per le strutture sanitarie, lo schema di decreto prevede l'obbligo di pubblicare sul proprio sito l'elenco dei risarcimenti corrisposti negli ultimi cinque anni e di deliberare appositamente l'eventuale scelta di assunzione diretta del rischio, dalla quale deriva anche l'obbligo di istituire un fondo a copertura dei rischi che possono comportare un risarcimento. Le strutture, inoltre, saranno chiamate a istituire una funzione di valutazione dei rischi che non comporti oneri per la finanza pubblica e che valuti la pertinenza e la fondatezza delle richieste ricevute. |
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