Data: 30/08/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con sentenza n. 36143/2019 (sotto allegata) annulla e rinvia alla corte d'appello competente per una nuova valutazione relativamente alla sussistenza della legittima difesa. L'imputato infatti, condannato in primo e secondo grado per lesioni colpose aggravate, dopo un iniziale scontro verbale con un automobilista che lo aveva già colpito con una mazza da baseball che teneva in macchina, lo ha colpito a sua volta solo per difendere la moglie che, intervenuta per dividere i litiganti, era stata colpita anch'essa tanto da cadere a terra priva di sensi. Insomma la sua non sarebbe stata altro che una reazione a un'azione nuova, imprevedibile e sproporzionata che potrebbe quindi legittimare il riconoscimento della scriminante della legittima difesa.

La vicenda processuale

La Corte di Appello conferma la sentenza del giudice di primo grado, con cui G.L è stato condannato per il reato di lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 576 e 61, n. 1, cod. pen. L'imputato è stato tratto a giudizio per aver cagionato a M.M lesioni personali guaribili in giorni dieci, nel corso di una discussione nata per futili motivi, legati alla circolazione stradale.

Dalle prove risulta che il M.M., alla guida della propria auto, si sarebbe fermato per discutere con il G.L, e avrebbe colpito quest'ultimo con una mazza da baseball che si trovava all'interno della sua vettura. La moglie dell'imputato a qual punto sarebbe intervenuta per difendere il consorte, ma anche lei sarebbe stata colpita dal M.M. L'imputato a quel punto, per difendere la moglie, avrebbe colpito il M.M con la mazza da baseball di quest'ultimo, impossessandosene.

L'imputato ricorre quindi in Cassazione sostenendo che nel caso di specie sussiste la scriminante della legittima difesa, contrariamente a quanto risulta dalle motivazioni della sentenza della Corte d'Appello che avrebbe omesso il fatto che lo stesso, nel motivo dell'impugnazione aveva messo in evidenza di aver colpito M.M solo per difendere la moglie. La Corte avrebbe escluso la sussistenza della scriminante solo per il fatto che il G.L., all'arrivo delle forze dell'ordine, ha mostrato un atteggiamento aggressivo, senza tenere conto del fatto che il M.M aveva appena aggredito la moglie. Lo stato d'animo dell'imputato all'arrivo delle forze dell'ordine era dunque più che giustificabile, visto che era ancora scosso dall'aggressione subita dalla consorte. Con il secondo motivo infine l'imputato lamenta la mancata concessione dell'attenuante contemplata dall'art 62 n. 2 c.p, ovvero "l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui", escludendola solo per le modalità in cui si sono svolti i fatti.

Legittima difesa se la reazione dipende da un'azione nuova e imprevista

La Cassazione ritiene il ricorso fondato e per questo annulla la sentenza, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d'Appello competente. Questi i fatti: M.M sopraggiungeva ad alta velocità alla guida della propria vettura proprio mentre l'imputato con moglie e figli stavano attraversando la strada. Da qui la lite che ha portato MM a prendere una mazza da baseball dall'auto e a colpire, prima l'imputato e poi la moglie. Azione che ha provocato la reazione dell'imputato che si è impossessato della mazza e ha colpito M.M. tale ricostruzione smentisce quindi quanto sostenuto nel ricorso, ovvero che l'imputato si è limitato a pure rimostranze verbali. Da qui l'esclusione delle legittima difesa da parte del giudice dell'Appello, visto che, secondo una certa della giurisprudenza "le lesioni volontarie reciproche tra due contendenti non implicano necessariamente che uno di essi abbia agito in stato di legittima difesa."

Non solo, l'imputato non si è allontanato dal luogo dell'aggressione, ma restando in loco ha determinato lo stato di pericolo subito, anche per questo la legittima difesa deve essere esclusa.Per queste ragioni, quando c'è una rissa la legittima difesa viene esclusa.

Il caso di specie però è particolare, l'imputato infatti ha infatti accettato lo scontro solo nel momento in cui è sorta la necessità di difendere la moglie, intervenuta per sedare la lite e colpita invece da M.M, tanto che la stessa cadeva a terra priva di sensi. "Orbene, proprio in materia di rissa e quindi di condotte reciproche di aggressione, si è precisato che la causa di giustificazione della legittima difesa può essere riconosciuta quando, sussistendo tutti gli altri requisiti voluti dalla legge, vi sia stata un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia un'offesa che, per essere diversa a più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta."

Ora, se è vero che in sede di legittimità non si può procedere a una nuova valutazione dei fatti vero però che in questo caso la corte di secondo grado ha omesso totalmente di considerare lo stato di concitazione evidenziato nell'atto di appello dall'imputato, ragion per cui tale circostanza deve essere rivalutata dal giudice di merito. Al giudice del rinvio quindi il compito di esaminare i fatti "limitatamente al profilo della sussistenza della legittima difesa, rimanendo in esso logicamente assorbito il motivo di ricorso afferente l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen."


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