Data: 30/08/2019 10:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - I rapporti tra fondi vicini sono regolamentati dal nostro codice civile in lungo e in largo, con norme che prendono in considerazione una lunghissima serie di ipotesi.

Tra di queste vi è anche la situazione in cui un albero, piantato sul fondo di un soggetto, sia talmente rigoglioso che, anche se è piantato alla giusta distanza dal confine, i suoi rami protendono sul fondo del vicino.

Diritto di far potare gli alberi

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Ad occuparsene è l'articolo 896, che dà al proprietario del fondo sul quale protendono i rami degli alberi del vicino la possibilità di costringere quest'ultimo a tagliarli, in ogni tempo, fatti salvi i regolamenti e gli usi locali.

Sempre fatti salvi regolamenti e usi, tale soggetto può anche provvedere personalmente a tagliare le radici che si addentrano sul proprio fondo.

Niente usucapione…

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Il codice civile utilizza esplicitamente l'espressione "in ogni tempo" nel sancire il diritto del proprietario del fondo a far sì che il vicino tagli i rami dell'albero che protendono sul proprio fondo. Il che vuol dire che tale possibilità non si estingue mai e non viene meno per il solo fatto che i rami sono in quelle condizioni da anni e anni senza che nulla sia stato mai lamentato o contestato con riferimento a essi.

In altre parole, il proprietario del fondo sul quale è piantato l'albero non può usucapire il diritto a far protendere i rami sul fondo del vicino.

…parola di Cassazione!

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L'impossibilità di usucapire tale diritto, del resto, è stata affermata anche dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 21694/2019 (qui sotto allegata).
In tale pronuncia si legge, infatti, testualmente che "il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione, riconoscendo espressamente l'art. 896 c.c. al proprietario del fondo, sul quale essi protendono, il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo".

I frutti

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Cosa accade, invece, se dai rami, non tagliati, cadono frutti?

Anche questa ipotesi è contemplata dal codice civile che, nel medesimo articolo 896, stabilisce che i frutti che cadono naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo sul quale sono caduti. Ciò, tuttavia, a meno che gli usi locali non dispongano diversamente.


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