Data: 14/09/2019 11:00:00 - Autore: Simone Pillon

di Simone Pillon - Ringrazio innanzitutto il quotidiano StudioCataldi.it per aver ospitato questa mia replica all'intervento dei giorni scorsi di Marino Maglietta (v. Affidamento condiviso ora conta anche l'et�). Una replica che reputo necessaria perch� il prof. ing. Maglietta ha rivolto numerose critiche contro la riforma dell'affido condiviso da me proposta.

La colpa del sottoscritto, secondo il docente, sarebbe quella di aver presentato una autonoma proposta di riforma e di non aver sostenuto i vecchi testi (a cui egli stesso aveva collaborato) che erano stati gi� depositati in Parlamento pi� di 6 anni fa. Testi dai quali, anche i parlamentari inizialmente favorevoli alle ipotesi di Maglietta hanno ora apertamente preso le distanze.

Come che sia, e allo scopo di una disamina strettamente tecnica, giova rileggere quei pochi articoli per scoprire che in realt�, se anche si approvasse il testo "Maglietta" cos� come fu presentato nelle scorse legislature, non si avrebbe alcuna riforma.

Ma andiamo con ordine: la stesura dell'art. 337 ter CC secondo Maglietta (Cfr art. 6 DDL Lumia) cos� reciterebbe: "Il giudice determina le modalit� della presenza dei figli presso ciascun genitore (�)". La norma, nell'intento del Maglietta, sarebbe idonea e sufficiente a riformare l'attuale normativa, introducendo la bigenitorialit�. Peccato che, anche ad una semplice lettura profana, appaia molto chiaro che il testo lascerebbe (come oggi) pieno arbitrio al giudice per imporre i tempi di frequentazione ritenuti opportuni, e ben sappiamo quale sarebbe la soluzione scelta dalla maggior parte dei tribunali italiani, e cio� il famoso pomeriggio infrasettimanale (due per i fortunati) e un paio di fine settimana al mese.

E' dunque infondato scrivere � come fa Maglietta � che il giudice - con la riforma a prima firma Pillon � vedrebbe accresciuta la propria discrezionalit�, anzi � vero proprio il contrario.

Dalla critiche mosse nell'articolo in parola, sembra che non si sia compreso che l'unico modo per riformare davvero l'affido � quello di indicare legislativamente tempi minimi (comprensivi dei pernottamenti) sotto i quali il giudice non possa scendere senza dare ampia motivazione circa la specialit� del caso. E del resto, nella proposta di riforma del fisico fiorentino, di tempi non si parla affatto, mentre perno del ddl Pillon � la precisa indicazione di tempi possibilmente paritetici. Certo, il tempo paritetico non � sempre possibile, ma deve essere chiaro che la volont� del legislatore va in quella direzione. Nel 2006 fu sufficiente scrivere "il giudice valuta prioritariamente di affidare i minori ad entrambi i genitori" per portare la percentuale degli affidi (nominalmente) condivisi dal 20 al 90%. La stessa cosa va fatta oggi con i tempi di relazione genitori-figli.

Ogni riforma che - non contempli i tempi paritetici (o comunque i pi� ampi concretamente applicabili) come obiettivo da raggiungere �, nei fatti, una non-riforma. Solo cos� il genitore "affidatario" potr� diventare un ricordo, sostituito dai ben pi� utili "mamma e pap�".

Vanno parimenti contestate le critiche mosse in ordine alle "fasce di et�" che sarebbero previste nel testo unificato.

In primo luogo tale distinzione � tutt'ora in corso di elaborazione, e non si pu� accettare dunque una critica a qualcosa che ancora non � stato scritto.

In secondo luogo, proprio perch� con la riforma si vuole dare al giudice una indicazione molto stringente in ordine ai "tempi", � altrettanto necessario codificare le relative eccezioni, per evitare che la norma sia superata dalla prassi applicativa. In tale ottica � necessario prevedere una adeguata attenzione al periodo fisiologico dell'allattamento, per il quale � necessaria una presenza assidua e quotidiana della madre ma anche del padre, evitando giorni di lontananza dall'una o dall'altra figura genitoriale.

In tale periodo � secondo la pedagogia pi� avanzata, � bene che il padre stia con il neonato con frequenza quotidiana, nel rispetto delle esigenze fisiologiche del piccolo, mentre risulta un po' pi� complicato il pernotto, specialmente nei casi di allattamento al seno.

Nessuna preclusione, ma giusta elasticit� per una "milk-preference". Nella stessa ottica � opportuno che i ragazzi con pi� di 12 anni, come chiaramente previsto dalla legge e dai trattati internazionali, possano offrire la loro visione in ordine alle modalit� di permanenza (paritetica, come visto, ogni qual volta sia possibile) presso mamma e pap�, fermo restando che la decisione deve essere poi assunta dagli adulti, senza gravare i minori di responsabilit� che non competono loro.

Su questo la norma � (e sar�) chiarissima: nessun ritorno del genitore "prevalente" ma diritto alla piena e compiuta "bigenitorialit�" che passa inevitabilmente da adeguati tempi di cura.

Infine, secondo Maglietta, la riforma a prima firma Pillon farebbe "saltare" il mantenimento diretto. Niente di pi� lontano dal vero. I genitori conviventi provvedono direttamente gi� oggi in ogni famiglia a mantenere la prole, e dunque possono continuare a farlo anche da separati. Certo, vanno modulati i rispettivi impegni su base proporzionale e vanno garantiti i diritti dei minori (e a questo serve il piano genitoriale), ma nella stragrande maggioranza dei casi sar� possibile applicare come gi� accade all'estero, il mantenimento della prole in via diretta.

Secondo la proposta Maglietta sarebbe sufficiente modificare cos� il quarto comma dell'art. 337 ter CC: "Salvo accordi diversi tra le parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie risorse economiche", lasciando tuttavia, al quarto comma, la seguente pericope: "Ove necessario al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalit�, il giudice pu� stabilire la corresponsione di un assegno perequativo periodico". In altre parole, se si votasse la riforma Maglietta non si avrebbe ancora una volta nessuna riforma, visto che gi� oggi l'art. 337 ter CC prevede il mantenimento diretto come prima opzione, sempre o quasi sempre disattesa dal giudice in favore dell'inveterato "assegno".

Se si vogliono davvero cambiare le cose, lo scrivente ribadisce, � necessario anche in questo caso chiarire bene � come fa il DDL 735 � che il giudice possa discostarsi dal mantenimento diretto con un provvedimento motivato che potr� essere assunto solo ed esclusivamente ove si dia prova che la forma diretta non sarebbe sufficiente a provvedere a tutte le esigenze del minore. La riforma che vuole proporre Maglietta � pesantemente lacunosa anche su altri aspetti: in primo luogo mantiene la possibilit� per il giudice di affidare i minori alle case-famiglia, preclusa invece dal DDL 735. Manca inoltre una accurata regolamentazione della mediazione, che viene semplicemente proposta come obbligatoria, senza tuttavia prevedere la regolamentazione di tale professione, nonch� ogni accenno a quella lotta all'uso strumentale del minore, che viceversa � ulteriore punto di forza del DDL 735, affinch� nessun bambino sia pi� coinvolto o usato suo malgrado nella conflittualit� genitoriale.

Personalmente mi auguro che l'autore della critica a cui sto replicando, possa aggiornare le sue proposte per poter continuare a offrire il suo contributo tenendo conto degli studi pi� recenti e delle riforme gi� approvate nei paesi pi� attenti alla bi-genitorialit�.

La volont� della forza politica cui appartengo � quella di una riforma autentica, vera, che offra ai figli di coppie separate o divorziate la possibilit� di trascorrere tanto tempo con la mamma e il pap�, porti al mantenimento diretto, punisca l'alienazione genitoriale e proponga la mediazione alle coppie altamente conflittuali. E' dunque un bene questa crisi, che porter� presto al voto, e permetter� al prossimo Parlamento di approvare una vera riforma, senza inaccettabili censure vetero-femministe o compromessi al ribasso. Ce lo chiedono milioni di bambini, di pap� e di mamme.


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