Data: 05/09/2019 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La corte d'appello di Catania, con sentenza n. 924/2019 (sotto allegata) annulla una delibera perch� all'assemblea condominiale non � stata convocata la moglie di un condomino (invece regolarmente convocato) comproprietaria con lo stesso di un appartamento e di un garage all'interno del condominio. Non importa infatti che all'assemblea abbia preso parte il marito, anche perch� lo stesso non ha agito in nome della moglie e non era munito neppure della delega scritta necessaria per sostituirla.

La vicenda processuale

Il Tribunale adito in primo grado per la declaratoria di nullit� o di annullamento di una delibera assembleare e la revoca dell'amministratore emette sentenza con cui statuisce, tra l'altro, l'annullamento del provvedimento condominiale oggetto d'impugnazione. Con atto di citazione per� il Condominio appella la sentenza deducendone l'erroneit� per violazione del disposto di cui agli artt. 1441 e 1137 c.c., 66 co. 3 disp. att. c.c. e 112 c.p.c. e rilevando che:

  • la deliberazione e' stata annullata per omessa convocazione della cond�mina, proprietaria di un garage;
  • � pacifico il principio per cui l'omessa convocazione di un cond�mino � motivo di annullamento, non di nullit�, delle delibere assembleari, e che quindi l'annullamento pu� essere domandato solo dalla parte nel cui interesse � stabilito dalla legge;
  • il cond�mino convocato non � legittimato ad impugnare la delibera per l'omessa convocazione di altri cond�mini;
  • non avendo la moglie chiesto l'annullamento della deliberazione in questione per mancata convocazione e non essendo rilevabile d'ufficio la relativa eccezione di invalidit� della deliberazione, l'annullamento di fatto ha violato il principio sancito dall'art. 112 c.p.c.

Va annullata la delibera se non � convocata anche la moglie del condomino

La Corte d'Appello, con sentenza n. 924/2019, ritenendo fondata l'impugnazione la accoglie e annulla la delibera assembleare, osservando come dalle prove documentali prodotte in giudizio � emerso che l'avviso di convocazione � stato indirizzato a G.M., che lo ha firmato per ricezione, ma non alla moglie, odierna appellata, comproprietaria con il coniuge di un appartamento e di un garage nell'edificio condominiale.

Ai sensi dell'art. 66, co. 3, delle disp. att, del codice civile, l'omessa convocazione determina l'annullabilit� della delibera assembleare, perch� adottata in assenza della cond�mina non convocata e quindi legittimata a impugnarla. Non rileva infatti che l'avviso di convocazione sia stato effettuato nei confronti del coniuge convivente (G.M.) della P., cos� come non rileva che il primo abbia ricevuto concretamente l'avviso.

Questo perch�, ai sensi dell'art 1136 co. 6 c.c. e dell'art. 66 co. 3 delle disp att. c.c "l'assemblea non pu� deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati", inoltre l'avviso di convocazione deve essere comunicato "a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano". Nessun rilievo riveste il fatto che il marito abbia preso parte all'assemblea, visto che in quella sede non solo non ha manifestato di agire in qualit� di rappresentante della moglie, ma anche perch� lo stesso era privo della necessaria delega scritta richiesta dall'art. 67 co. 1 c.c.


Tutte le notizie