Data: 05/09/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nulla di fatto per la donna adottata che desidera conoscere l'identit� dei propri genitori biologici e in particolare quella della propria madre che nell'atto di nascita aveva chiesto di non essere nominata se, essendo quest'ultima deceduta, emerge che la donna abbia avuto altri figli. Il diritto alla riservatezza dei fratelli e delle sorelle limita il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini.

Il caso

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Lo ha chiarito il Tribunale per i minorenni di Genova in un decreto datato 13 maggio 2019 (sotto allegato) pronunciandosi sull'istanza proposta da una donna sessantenne che aveva chiesto di essere autorizzata ad accedere a tutte le informazioni inerenti la propria origine nonch� di conoscere l'identit� dei propri genitori biologici, in particolare quella della propria madre biologica.

Una precedente istanza della stessa era stata dichiarata inammissibile nel 2011, trattandosi di figlia di madre che non intendeva essere nominata; la richiesta � stata riproposta alla luce della sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 28, comma 7 della legge 184/1983 nella parte in cui non prevede la possibilit� per il giudice di interpellare, su richiesta del figlio, la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai fini di un eventuale revoca di tale dichiarazione.

Diritto a conoscere l'identit� dei genitori biologici e presenza di fratelli e sorelle

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La Consulta non ha per� preso in considerazione la presenza di soggetti terzi e, pertanto, il giudice ligure non pu� far a meno di considerare anche quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6963/2017 che ha trattato il tema della presenza di eventuali fratelli e sorelle biologici e del loro diritto alla riservatezza.

Gli Ermellini hanno ritenuto non direttamente ostensibili i dati relativi a queste persone, ritenendo che prima i fratelli e le sorelle debbano essere interpellati con un procedimento che tuteli la loro riservatezza.

D'altronde, "pu� legittimamente determinarsi una contrapposizione tra il diritto del richiedente di conoscere le proprie origini, e quello delle sorelle e dei fratelli a non voler rivelare la propria parentela biologica e a non voler mutare la costruzione della propria identit� attraverso la conoscenza d'informazioni ritenute negativamente incidenti sul raggiunto equilibrio di vita".

Spesso infatti, rileva il Tribunale, la decisione della madre di revocare o meno l'anonimato � influenzata proprio dalla presenza o meno di eredi e, in particolare, dalla conoscenza da parte degli stessi della vicenda adottiva, ovvero dei figli avuti in passato. Si tratta di vicende particolarmente delicate e spesso legate a situazioni dolorose.

Madre biologica resta sconosciuta se ci sono altri figli biologici

Secondo i giudici non � possibile rivelare le generalit� della madre senza rivelare quella dei fratelli in quanto sarebbe assai semplice effettuare una verifica poi entrare in contatto con i fratelli, senza che gli stessi siano stati preparati e informati.
Inoltre, nel caso in esame, essendo la madre deceduta, neppure si possono interpellare i fratelli poich�, in assenza di elementi certi dai quali desumere che gli stessi siano a conoscenza della vicenda adottiva, si rischia di rivelare loro un dato particolarmente sensibile. La sola depositaria di tale segreto, infatti, � la madre ormai deceduta.
Il collegio ritiene che, in assenza di una soluzione che possa bilanciare i contrapposti interessi, non sia possibile consentire alla donna di conoscere l'identit� della madre in quanto si coinvolgerebbero inevitabilmente soggetti terzi potenzialmente portatori di interessi contrapposti.
L'istante potr� soltanto accedere alla Cartella Clinica e a copia dell'atto integrale di nascita, con omissione di ogni dato utile alla identificazione della madre e degli altri parenti della stessa.

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