Data: 06/09/2019 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Il danno da ritardato adempimento � un pregiudizio che deriva dalla mancata disponibilit� di denaro o di altra utilit� per tutto il periodo che intercorre tra la scadenza della relativa obbligazione e l'effettivo adempimento dell'obbligato.

Danno da ritardato adempimento: questioni controverse

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Con riferimento a tale tipologia di danno, si � molto discusso in passato tra gli interpreti circa i relativi criteri di liquidazione.

Altra questione controversa � stata quella relativa agli eventuali interessi da applicare alla somma da pagare a titolo di risarcimento.

Oggi, su tutti tali aspetti sembra essersi giunti a soluzioni ormai unanimi e condivisibili, grazie al fondamentale contributo della Corte di cassazione.

I criteri di liquidazione del danno da ritardato adempimento

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Circa i criteri di liquidazione del danno da ritardato adempimento, possiamo citare, tra le molteplici sentenze, la numero 9950/2017, che ha chiarito che "la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire: (a) devalutando l'acconto e il credito alla data dell'illecito; (b) detraendo l'acconto dal credito; (c) calcolando gli interessi compensativi - individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo , sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva".

Gli interessi sul danno da ritardato adempimento

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Tale principio � stato ribadito anche in molteplici ulteriori pronunce, tra le quali la recente sentenza numero 21764/2019 (qui sotto allegata), che si � occupata anche di fornire delle importanti precisazioni circa gli interessi.

In particolare, rifacendosi alla precedente pronuncia numero 21699/2011, i giudici della Cassazione hanno chiarito che "la somma da pagare eventualmente in restituzione a seguito del nuovo conteggio, dovr� essere maggiorata dei soli interessi dalla data dei pagamenti ricevuti".

Il saggio di rendimento dei titoli di Stato

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Con riferimento a questioni pi� specifiche, possiamo infine citare la sentenza della Corte di cassazione numero 21224/2019, ove si legge che "Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta � il maggior danno di cui all'art. 1224 cod. civ., comma 2, pu� ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali".


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