Data: 09/09/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6028/2019 (sotto allegata) respinge il ricorso dell'appellante negando l'accesso civico al Memorandum d'Intesa Italia - Libia che si occupa di gestire i flussi migratori. Quando un soggetto chiede al giudice amministrativo un ordine di esibizione o un'ispezione � suo onere dimostrare l'esistenza dei documenti a cui vuole avere accesso, perch� non si pu� pretendere di far ispezionare gli uffici per cercare provvedimenti o atti di cui si "sospetta" la presenza. Infine diffondere atti relativi ad attivit� di pubblica sicurezza pu� pregiudicare e vanificare le azioni intraprese.

La vicenda processuale

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Un soggetto ricorre al Consiglio di Stato contro il Ministero dell'Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l'intervento ad adiuvandum della Coalizione Italiana per le Libert� ed i Diritti Civili, per ottenere la riforma della sentenza del TAR del Lazio relativa al diniego all'accesso civico ai sensi del d.lgs. 33/2013, ad atti e documenti che assume detenuti dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a fronte di parziali dinieghi opposti dall'amministrazione.

In primo grado l'odierno ricorrente impugna innanzi al Tar:

  • l'accesso denegato dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, limitatamente alla parte relativa allo stato di attuazione del Memorandum d'Intesa Italia � Libia del 2 febbraio 2017;
  • il riesame denegato dal Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno, nella parte in cui limita il diritto all'accesso alle informazioni legate allo stato di attuazione del Memorandum, sia in relazione alle attivit� che alle specifiche fonti economiche utilizzate.

I motivi dell'appello al Consiglio di Stato

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Il Tar respinge il ricorso suddetto e il ricorrente lo impugna innanzi al CdS, sollevando diversi motivi d'impugnazione e deducendo le seguenti censure:

  • contraddizioni tra le argomentazioni della difesa dell'Amministrazione e il provvedimento di diniego dell'accesso civico da cui emergerebbe "l'esistenza di attivit� d'implementazione del Memorandum";
  • motivazione incongrua sulle ragioni del diniego di accesso fondato sulla necessit� di evitare un concreto pregiudizio a interessi pubblici;
  • insufficienza delle ragioni addotte dal Tar;
  • inapplicabilit� al caso in esame dell'art. 24 della legge 241/1990, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 del d.m. 415/1994, non trattandosi di accesso ordinario a gli atti;
  • errata condanna alle spese da parte del Tar, che avrebbe dovuto compensarle stante la complessit� delle questioni sollevate.

I Ministeri chiedono il rigetto dell'appello, ritenendo corrette le conclusioni del Tar. Interviene in via adesiva la Coalizione italiana per le Libert� e i Diritti civili (CILD) che, per quanto riguarda il diritto di accesso, presenta argomentazioni analoghe a quelle avanzate dall'appellante.

Accesso civico negato al Memorandum Italia�Libia sull'immigrazione

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Il Consiglio di Stato rigetta l'appello perch� infondato, chiarendo preliminarmente che: "Il Memorandum d'Intesa sottoscritto il 2 febbraio 2017 tra il Governo italiano ed il Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato di Libia � un accordo internazionale che prevede l'assunzione di obblighi reciproci nell'ambito della gestione dei flussi migratori, impegnandosi in particolare i due Stati a cooperare nella predisposizione di campi di accoglienza temporanei in Libia per ricoverarvi i migranti clandestini, nel tempo necessario a rimpatriarli nel paese d'origine, e prevedendosi a tal fine la costituzione di un comitato misto che dovrebbe definire le singole azioni."

Sulle questioni relative all'accesso civico ai documenti sullo stato di attuazione del Memorandum d'Intesa Italia � Libia per il contrasto all'immigrazione clandestina il Consiglio di Stato precisa che: "la diffusione e pubblicazione degli atti di cooperazione espletata in esecuzione di impegni internazionali, pertinenti ad attivit� dell'amministrazione della pubblica sicurezza, "� suscettibile di ingenerare concretamente situazioni pregiudizievoli in grado di vanificare le misure preventive poste in essere a tutela dell'insieme delle azioni portate avanti."

Sulla questione del diritto di accesso del ricorrente precisa inoltre che: "ancorch� l'accesso civico generalizzato non implichi astrattamente l'obbligo della parte di indicare i documenti di cui chiede l'ostensione, al fine di ottenere dal giudice amministrativo un ordine di esibizione o una ispezioneonere dell'interessato, ricorrente ex art. 116 cod. proc. amm., indicare i documenti di cui chiede l'ostensione, non essendo rinvenibili, nel codice o nel d.lgs. 33/2013, disposizioni che consentano al giudice di ordinare l'ispezione di uffici e locali di una pubblica amministrazione al solo fine di cercare documenti di cui si sospetta l'esistenza."

Ne consegue che, chi agisce per contestare il diritto di accesso agli atti, � tenuto a dimostrare l'esistenza di quegli atti, in quanto non sono presenti "nel codice o nel d.lgs. 33/2013, disposizioni che consentano al giudice di ordinare l'ispezione di uffici e locali di una pubblica amministrazione al solo fine di cercare documenti di cui si sospetta l'esistenza."


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