Data: 08/09/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La mancata presentazione dell'istanza di prelievo non condiziona la proponibilit� della domanda di equo indennizzo prevista dalla Legge Pinto (n. 89/2019), non costituendo un adempimento necessario, bens� una mera facolt�.

Al pi�, la mancata presentazione dell'istanza pu� essere considerata indizio di sopravvenuta carenza o di non seriet� dell'interesse della parte e, dunque, potr� incidere sulla quantificazione dell'indennizzo.

Il caso

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Lo ha confermato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 22096/2019 (qui sotto allegata) ribaltando la decisione con cui la Corte d'Appello aveva dichiarato improcedibili due ricorsi volti ad ottenere l'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo.

In particolare, il giudice non dava corso alle domanda in quanto, nel giudizio amministrativo presupposto, non era stata presentata istanza di prelievo ma solo un'istanza di fissazione e l'opposizione a un decreto di perenzione.

La Corte di legittimit�, invece, non ritiene che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo sia preclusiva della possibilit� di esaminare la domanda di equa riparazione.

La pronuncia della Corte Costituzionale

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In particolare, gli Ermellini evidenziano come, nelle more del giudizio, sia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 34/2019 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 54 comma, 2 del d.l. n. 112 del 2008 e successive modifiche

Per approfondimenti: Processi lunghi: indennizzi legge Pinto senza istanza

Decisione a cui la Consulta � giunta analizzando la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti a evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ci� solo se "effettivi" e, cio�, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente

Di conseguenza, una prassi interpretativa che avesse avuto come effetto quello di opporsi all'ammissibilit� dei ricorsi ex lege Pinto per il solo fatto della mancata presentazione di un'istanza di prelievo avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilit� di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente.
Ci�, in pratica, avrebbe reso il rimedio non effettivo ai sensi dell'art. 13 della CEDU, soprattutto perch� il sistema giuridico nazionale non prevede alcuna condizione volta a garantire l'esame dell'istanza di prelievo.

Legge Pinto: la mancata istanza di prelievo non impedisce l'indennizzo

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Di conseguenza, la Corte costituzionale ha ritenuto la norma in esame in contrasto con la giurisprudenza CEDU, atteso che l'istanza di prelievo, cui fa riferimento l'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla legge n. 208/2015), non costituisce un adempimento necessario, ma una mera facolt� del ricorrente.

Questa, avendo un effetto puramente dichiarativo di un interesse gi� incardinato nel processo e di mera "prenotazione della decisione", si risolve in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la non ragionevole e non proporzionata sanzione di improponibilit� della domanda di indennizzo risulta non in sintonia n� con l'obiettivo del contenimento della durata del processo n� con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

Di conseguenza, tornando al caso in esame, la Corte conclude per la cassazione della decisione stante la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalit� della norma che subordina la proponibilit� della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell'istanza di prelievo.

Il giudice del rinvio dovr� in ogni caso considerare, come ribadito dalla Consulta nella menzionata sentenza, che la mancata presentazione dell'istanza di prelievo pu� costituire elemento indiziante di una sopravvenuta carenza, o di non seriet�, dell'interesse della parte alla decisione del ricorso: in sostanza, ci� pu� incidere sulla quantificazione dell'indennizzo ex lege n. 89/2001, ma non pu�, invece, condizionare la proponibilit� della correlativa domanda.

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