Data: 11/09/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Interessante la risoluzione n. 80/E dell'Agenzia delle Entrate (sotto allegata) che, dopo aver richiamato la più importante giurisprudenza sul punto, chiarisce che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazioni prima casa disposta in sede di accordo di separazione, non fa perdere i benefici fiscali previsti, anche se la vendita avviene prima dei 5 anni previsti e uno degli alienanti non riesce ad acquistare un nuovo immobile entro l'anno.

Quesito e soluzione del contribuente

Una contribuente fa presente all'Agenzia delle Entrate di aver acquistato assieme al coniuge, in data 25 giugno 2015, un immobile abitativo, usufruendo dell'agevolazione "prima casa". Il 7 marzo 2018 però l'odierna istante si separa consensualmente dal coniuge e tra le clausole dell'accordo è prevista la messa in vendita dell'abitazione famigliare prima dei 5 anni dall'acquisto con ripartizione del ricavato nella misura del 50% ciascuno.

Poiché l'abitazione è stata ceduta a terzi in data 5 giugno 2018 con atto di compravendita "registrato con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura prevista per gli atti di trasferimento della 'prima casa' e che la contribuente non ha le possibilità economiche per acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione, la cessione a terzi inserita nell'accordo di separazione le fa perdere le agevolazioni prima casa?

L'istante ritiene di non decadere dalle agevolazioni prima casa alla luce di quanto previsto dall'art 19 della legge n. 74/1987, il quale dispone che: "1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa."

Il parere dell'Agenzia

L'Agenzia delle Entrate condivide le conclusioni della contribuente alla luce delle seguenti pronunce giurisprudenziali:

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 154/1999: le agevolazioni previste dall'art. 19 della legge n. 74/1987 sono applicabili anche in caso di separazione tra coniugi.
  • Cassazione, sentenza n. 22023/2017: le esenzioni previste dall'art. 19 della lege n. 74/1987 sono dirette a favorire anche "gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all'uno o all'altro coniuge (…) per favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi."
  • Cassazione, sentenza n. 8104/2017: non può derivare la decadenza dalla agevolazione prima casa se un immobile viene ceduto da un coniuge all'altro in sede di separazione, in quanto, come già chiarito nell'ordinanza n. 3753/2014 "L'attribuzione al coniuge della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce, infatti, una forma di alienazione dell'immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici prima casa".
  • Cassazione ordinanza n. 7966/2019: le agevolazioni previste per la prima casa non possono perdersi neppure quando i coniugi in sede di accordo di separazione convengono la cessione dell'immobile a un terzo, in quanto la ratio dell'art 19 della legge n. 7471987 è di "agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio; c) recuperare l'imposta in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla prima casa da parte dell'Erario significherebbe sostanzialmente imporre una nuova imposta su di un trasferimento immobiliare avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e, pertanto, andare palesemente in senso contrario alla ratio della disposizione, così come definita sub b)."

Per tutte le suddette ragioni l'Agenzia ritiene "che la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione 'prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale (come nel caso di specie), non comporta la decadenza dal relativo beneficio."

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