Data: 12/09/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Importante principio di diritto quello sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 22448/2019 (sotto allegata) sui termini di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati che difendono soggetti ammessi al gratuito patrocinio. L'art 83 comma 3 bis del Testo Unico sulle spese di giustizia non prevede alcun termine decadenziale per gli avvocati. La norma � stata introdotta dal legislatore con finalit� acceleratoria, per "raccomandare" la contemporanea pronuncia del decreto di pagamento e della decisione di merito.

La vicenda processuale

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Un'avvocata difende un soggetto ammesso al gratuito patrocinio in una causa di lavoro. Due giorni dopo la lettura del dispositivo deposita istanza di liquidazione del proprio compenso, ma il Tribunale la rigetta perch� non presentata tempestivamente. Il provvedimento di liquidazione deve infatti essere emesso nello stesso momento in cui viene pronunciata la decisione sul merito. L'avvocata deposita quindi ricorso 702 bis c.p.c chiedendo la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle sue prestazioni professionali. Il tribunale rigetta l'istanza, l'avvocata impugna l'ordinanza in Cassazione.

Il contrasto interpretativo

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La Cassazione, pur pronunciandosi sulla inammissibilit� del ricorso, sollecitato anche dal Pm ritiene di doversi pronunciare sul secondo motivo di impugnazione e di enunciare un principio di diritto, alla luce dell'importanza delle questioni emerse.Tralasciando quindi le altre questioni, merita un approfondimento quella relativa alla liquidazione del compenso del difensore nel momento in cui difende un soggetto ammesso al gratuito patrocinio.

Il problema in questione infatti deve affrontato perch� si sono formati diversi orientamenti giurisprudenziali dopo gli effetti che "la novella di cui all'art. 83 co. 3 bis del DPR n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015)" ha prodotto sul complessivo sistema della liquidazione dei compensi in esame. Come riporta la Cassazione: "A seguito della novella, destinata ad operare a far data dal 1 gennaio 2016, mentre l'articolo 83, secondo comma, prevede che "La liquidazione � effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorit� giudiziaria che ha proceduto... In ogni caso, il giudice competente pu� provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio � intervenuto dopo la loro definizione", il comma 3-bis specifica che "Il decreto di pagamento � emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta".

Da qui il contrasto che ha visto la nascita di diverse correnti interpretative:

  • per la prima "la norma in esame avrebbe implicitamente introdotto un termine per il deposito dell'istanza di liquidazione degli onorari relativi all'attivit� difensiva prestata in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che dunque dovrebbe intervenire prima della definizione del procedimento (�)";
  • "secondo un diverso orientamento, la preclusione in parola sarebbe da qualificare in termini di decadenza, cosicch� le relative istanze, se tardive, sarebbero da dichiarare inammissibili";
  • altra ancora invece sostiene che il legislatore avrebbe posto una preclusione all'esercizio dell'attivit� decisoria da parte del giudice, sicch�, anche a fronte di istanze di liquidazione tempestivamente depositate, il giudice non potrebbe pi� liquidare i compensi ove nelle more abbia deciso la controversia principale."
  • Risulta tuttavia maggioritaria quella secondo cui l'art. 83, comma 3-bis, del DPR n. 115 del 2002 avrebbe introdotto un riferimento temporale meramente indicativo" al solo fine di accelerare la decisione e favorire liquidazioni tempestive dei compensi.

L'avvocato non decade dal compenso per il gratuito patrocinio

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Tesi a sostegno della quale gli Ermellini enunciano diverse motivazioni che la portano quindi ad enunciare il seguente principio di diritto: " L'art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, n� impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realt� la finalit� in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio."

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