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Data: 14/09/2019 16:00:00 - Autore: Francesco Morittu di Francesco Morittu - Il Titolo Esecutivo Europeo (TEE) è un sistema introdotto dal Regolamento n. 805/2004 del 21.04.2004, volto a stabilire una regolamentazione basica tesa a favorire la libera circolazione intracomunitaria delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.
Cos'è il titolo esecutivo europeo[Torna su]
In pratica il sistema delineato dal citato Regolamento consente l'immediata esecutività del titolo straniero senza più la necessità del c.d. exequatur, ossia senza la necessità di alcun provvedimento autorizzativo dell'Autorità dello Stato ad quem. Ambito applicativo del TEE[Torna su]
In ragione della descritta portata del TEE, il legislatore comunitario ha ritenuto di limitarne, in primo luogo, l'ambito applicativo. Il sistema è applicabile ai soli crediti pecuniari liquidi, esigibili e che non siano stati contestati. Concetto di crediti non contestatiPer crediti non contestati si intendono i crediti che il debitore abbia espressamente riconosciuto; i crediti che il debitore non abbia contestato nel corso del procedimento giudiziario; i crediti, infine, oggetto di procedimenti nei quali il debitore, pur avendo inizialmente sollevato eccezioni, abbia omesso di proseguire il giudizio ovvero di farsi rappresentare in udienza. Requisiti per la certificazione[Torna su]
Come detto, in presenza di un credito cristallizzato come sopra, il creditore ha la possibilità di ottenere, innanzi al Giudice competente dello Stato a quo, la certificazione di TEE. In primo luogo, il titolo deve essere esecutivo secondo le norme dello Stato membro in cui è sorto. In secondo luogo, la decisione non dovrà essere in conflitto con le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale. In terzo luogo, il titolo deve essersi formato a seguito di un procedimento giudiziario conforme a quanto stabilito dal Regolamento con riferimento alle procedure di notificazione e al diritto di difesa. In quarto luogo, per quanto attiene ai contratti dei consumatori, la decisione deve essere pronunciata da un'Autorità giudiziaria dello Stato membro di domicilio del debitore. Garanzie per il debitore e garanzie processualiLe garanzie che il legislatore comunitario ha voluto in primo luogo assicurare al debitore riguardano alcuni aspetti processuali, con particolare attenzione alla fase della notificazione degli atti. La principale forma di notificazione prevista dal Regolamento è, ai sensi dell'art. 13, la notificazione a mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento, datata e sottoscritta dal debitore. Al pari di questa, la norma prevede l'attestazione, da parte della persona competente alla notificazione, con la dichiarazione che il debitore ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo; ancora, è prevista la notificazione a mezzo posta con dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal debitore; infine, la notificazione con mezzi elettronici, comunque attestata da dichiarazione datata e sottoscritta dal debitore. Accanto a queste, sono pure previste altre modalità di notificazione, caratterizzate dall'assenza della prova del ricevimento da parte del debitore: notificazione a mani proprie di un convivente o dipendente nell'abitazione del debitore; notificazione nei locali commerciali a mani di un dipendente; deposito nella cassetta della posta o presso un ufficio postale o presso un'Autorità pubblica competente. Garanzie per il debitore e contenuto degli attiAltre forme di garanzia del diritto di difesa del debitore sono garantite dalla previsione di contenuti minimi degli atti introduttivi dei giudizi. Le disposizioni sono infatti volte ad assicurare al debitore la possibilità di avere tutte le informazioni utili ad identificare l'oggetto della controversia, a conoscere tempi e modi delle eventuali contestazioni e le conseguenze dell'inerzia. Peraltro, il Regolamento consente di ottenere la certificazione come TEE anche se alcune norme minime non siano state osservate: ciò è reso possibile a condizione che siano rispettate le norme sulla notificazione, consentendo al debitore – opportunamente informato – di proporre un ricorso per un riesame della decisione. Inattaccabilità del TEE[Torna su]
Una volta che la decisione ha ottenuto la certificazione ai sensi del Regolamento in questione, diventando così un TEE, assume una forza particolare. In primo luogo, il Giudice ad quem non può procedere ad un riesame nel merito, né della decisione, né della certificazione. Ai sensi dell'art. 21, l'unico rimedio per il debitore è quello di invocare, nel processo di esecuzione, un contrasto di giudicati tra la decisione certificata e un'altra anteriore avente lo stesso oggetto e sia intervenuta tra le stesse parti e, soprattutto, che non abbia già formato oggetto di eccezione in precedenza per causa non imputabile al debitore. Solo a queste condizioni il Giudice, su istanza del debitore, può rifiutare l'esecuzione. La giurisprudenza sul titolo esecutivo europeo[Torna su]
Sul TEE, il titolo esecutivo europeo, si è espressa più volte la Corte di giustizia Ue, nonchè la giurisprudenza italiana, sia di merito che di legittimità. Vediamo: Giurisprudenza comunitaria sul TEESotto il profilo della garanzia del diritto di difesa in capo al debitore, la Corte di Giustizia si è espressa statuendo che la "notifica pubblica" (prevista dal codice di rito tedesco e conforme, indicativamente, alla nostra notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.) non viola i dettami del diritto comunitario ma "osta alla certificazione come titolo esecutivo europeo, ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004 di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto". (Corte di Giustizia UE, Sez. I, 15.03.2012). Ancora, sotto il profilo della tutela del consumatore, la Corte si è trovata a dirimere una controversia tra due non professionisti, statuendo che in questo caso non rileva la circostanza che il debitore sia un consumatore (o non professionista) ai fini dell'applicabilità della tutela che prevede che l'azione debba essere promossa nel Paese di residenza del debitore-non professionista: un'interpretazione differente – o letterale – comporterebbe, a detta della Corte, una asimmetria, ponendo il creditore non professionista in una situazione deteriore quando il debitore sia un altro soggetto non professionista, rispetto alla posizione del professionista creditore di un suo pari (Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 05.12.2013). In tema di garanzie di difesa per il debitore, è stato statuito che "per poter certificare come titolo esecutivo europeo una decisione pronunciata in contumacia, il giudice investito di una tale domanda deve assicurarsi che il suo diritto nazionale consenta, effettivamente e senza eccezioni, un riesame completo, in fatto e in diritto, di una tale decisione nelle due ipotesi previste da tale disposizione e che esso consenta di prorogare i termini per proporre un ricorso avverso una decisione relativa a un credito non contestato, non solo unicamente in caso di forza maggiore, ma altresì qualora altre circostanze straordinarie, per ragioni non imputabili al debitore, non abbiano dato a quest'ultimo la possibilità di contestare il credito in questione" (Corte di Giustizia UE, 17.12.2015) La Corte comunitaria ha altresì affrontato la questione relativa al concetto di non contestazione, precisando che "Le condizioni in presenza delle quali, in caso di sentenza contumaciale, un credito si considera «non contestato», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 805/2004, devono essere determinate in modo autonomo, sulla base di questo solo regolamento. Di conseguenza, un credito può essere considerato «non contestato», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 805/2004, se il debitore non agisce in alcun modo per opporvisi, non osservando l'invito di un giudice a notificare per iscritto l'intenzione di difendere la propria causa o non comparendo in udienza. Pertanto, occorre rilevare che la circostanza che, in forza del diritto italiano, una condanna in contumacia non equivalga a una condanna per credito non contestato è priva di pertinenza ai fini della risposta che deve essere data alla questione sollevata dal giudice del rinvio" (Corte di Giustizia UE, 16.06.2016). Da ultimo, particolare attenzione merita la decisione per la quale "Una decisione giudiziaria emessa senza che il debitore sia stato informato dell'indirizzo del giudice cui inviare la risposta, dinanzi al quale comparire o, eventualmente, presso il quale può essere proposto un ricorso avverso tale decisione, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo" (Corte di Giustizia UE, Sez. VII, 28.02.2018). Giurisprudenza italiana sul TEEI Giudici nazionali si sono espressi in primo luogo sulla natura della certificazione di TEE, stabilendo che questo "può essere rilasciato solo dal giudice d'origine, individuandosi tale figura, ineludibilmente, nell'organo con funzioni giurisdizionali che deve provvedere alle relative verifiche, giacché il titolo esecutivo europeo non si risolve in una mera certificazione amministrativa; il rilascio è infatti conseguente a un positivo esame delle condizioni di cui all'art. 3, demandato al giudice d'origine: valutazione di carattere giurisdizionale come esplicitamente argomentato nel considerando n. 17 del regolamento stesso" (Tribunale Milano, 22.04.2008 e, nello stesso senso, Trib. Modena, 14.12.2010; Trib. Novara, 23.05.2012). Ancora, in tema di poteri del Giudice nazionale investito dell'esecuzione, è stato osservato che "nella fase esecutiva non è dato individuare alcuno spazio d'intervento del giudice dello Stato membro dell'esecuzione, essendo, anzi, vietato dal regolamento qualsiasi previo intervento delibativo o di controllo da parte del giudice dello Stato membro dell'esecuzione (salva l'eventualità di opposizione successiva)" (Tribunale Milano, 30.11.2007). E' stato altresì precisato che "Le domande di revoca del certificato di titolo esecutivo europeo a norma dell'art. 10 par. 1 lett. b e di riesame in casi eccezionali a norma dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 805/2004 sono rimesse alla cognizione del giudice d'origine, restando escluso, a norma dell'art. 21 del medesimo regolamento, che il provvedimento certificato come titolo esecutivo europeo possa formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro dell'esecuzione" (Tribunale La Spezia, Ord. 07.02.2008). Sul tema è stato pure osservato che "a norma dell'art. 21 par. 2 del regolamento (CE) n. 805/2004, i giudici dello Stato membro di esecuzione del titolo esecutivo europeo non possono mai procedere a un suo riesame nel merito, né ripercorrere il procedimento che ha portato all'emanazione della decisione certificata" (Tribunale Tolmezzo, 07.03.2009). Sotto il profilo dei requisiti necessari per poter eseguire in Italia un titolo certificato come TEE in un altro Stato membro, la giurisprudenza unanime – avallata peraltro dalla dottrina maggioritaria – esclude la necessità della spedizione del titolo in formula esecutiva, proprio per la natura della certificazione TEE, che, prevedendo tutte le verifiche a monte da parte del giudice a quo, esclude ogni possibile deliberazione a valle da parte del giudice ad quem. Ancora, è stato rilevato come non possa essere motivo di opposizione a precetto la mancata notificazione della certificazione di TEE (Tribunale di Monza, 01.02.2010). Significativa per le conseguenze sulla quotidianità del diritto Italiano è la sentenza della Corte d'appello di Torino per la quale il decreto ingiuntivo che contenga "esclusivamente la seguente avvertenza: «avverte la debitrice che nel termine di cui sopra potrà fare opposizione e che, in difetto, il provvedimento diverrà cosa giudicata e si procederà ad esecuzione forzata ai sensi di legge»" difetta "delle ben più pregnanti avvertenze imposte dall'art. 17 del regolamento (CE) n. 805/2004, che devono considerarsi presupposti essenziali per l'emanazione del certificato di titolo esecutivo europeo" (Corte d'appello di Torino, 23.02.2012 e Corte d'appello di Bologna, 13.01.2016). Sul requisito della non contestazione del credito, è stato deciso che "Deve essere revocato il certificato di titolo esecutivo europeo rilasciato in relazione a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 648 cod. proc. civ., in seguito alla proposizione dell'opposizione, poiché quest'ultima determina la contestazione del diritto di credito fatto valere in sede monitoria, con la conseguenza che, in simili ipotesi, non può essere integrato il requisito della mancata contestazione richiesto dagli artt. 3 e 6 del regolamento (CE) n. 805/2004 ai fini della certificazione della decisione interna come titolo esecutivo europeo" (Tribunale Prato, 30.11.2011). Anche i Giudici di legittimità sono intervenuti in tema di Regolamento TEE. In particolare è stato osservato come il provvedimento certificativo, ulteriore e distinto rispetto al titolo esecutivo nazionale, lo completa e lo integra, assolvendo alla necessità di renderlo idoneo alla circolazione comunitaria; la certificazione non risolve tuttavia, osserva la S.C., questioni, né pronunzia su diritti ulteriori rispetto a quelli consacrati nel titolo cui accede: essa non ha dunque natura decisoria e pertanto, le eccezioni, costituenti la concreta estrinsecazione del diritto di difesa del debitore, dovranno farsi valere contro il titolo in sé considerato, con i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento che lo ha prodotto, ma mai contro il certificato TEE (Cass. Civ., Sez. III, 22.05.2015, n. 10543). |
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