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Data: 17/09/2019 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Anche le pubbliche amministrazioni, così come i datori di lavoro privati, sono tenute ad assumere obbligatoriamente una certa quota di persone disabili. Il loro reclutamento può avvenire con tre diverse modalità, che sono state di recente oggetto di una specifica direttiva della Funzione Pubblica.
Le categorie protette nella P.A.[Torna su]
Le categorie protette, ovvero i soggetti che possono andare a comporre la quota di lavoratori oggetto di collocamento obbligatorio, sono individuate dall'articolo 1 della legge numero 68/1999. Si tratta, in particolare:
Tali soggetti, per poter rientrare nelle quote riservate, devono iscriversi nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato, al quale possono accedere i disoccupati che abbiano almeno 16 anni di età. Le quote di riserva per i disabili nella P.A.[Torna su]
Chiariti quali sono i beneficiari del collocamento obbligatorio nella P.A., vediamo ora quali quote sono loro riservate. La riserva varia a seconda delle dimensioni della singola amministrazione e consiste:
Per il calcolo, occorre considerare il personale complessivamente occupato dall'amministrazione su tutto il territorio nazionale; anche la quota d'obbligo va ripartita proporzionalmente. L'assunzione di disabili fino al completamento della quota di riserva deve essere garantita non solo se vi sono posti vacanti, ma anche se l'amministrazione è in soprannumero di dipendenti. In ogni caso, tale forma di assunzione non è computata nel budget assunzionale. Come avviene il collocamento obbligatorio[Torna su]
Concretamente, il collocamento obbligatorio può avvenire in tre diversi modi:
Collocamento disabili nella P.A.: sanzioni[Torna su]
Una volta sorto l'obbligo di assumere un lavoratore disabile, il datore di lavoro ha sessanta giorni di tempo per provvedervi. Se non lo fa è assoggettato a specifiche sanzioni. In particolare, in forza di quanto previsto dall'articolo 15 della legge numero 68/1999, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo, al datore di lavoro è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 62,77 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato. Vai alla guida Lavoro: le categorie protette |
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