Data: 16/09/2019 10:00:00 - Autore: Redazione

di Redazione - Pronte le istruzioni operative per poter usufruire del contratto di espansione. Il ministero del lavoro ha emanato infatti una approfondita circolare (la n. 16/2019 sotto allegata) che fornisce un quadro completo dell'istituto e si sofferma sui soggetti destinatari, il contenuto, la durata e le procedure.

Cos'� il contratto di espansione

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Si ricorda, che il contratto di espansione � un istituto introdotto in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 (art. 41 d.lgs. n. 148/2015; art. 26-quater del d.l. n. 34/2019 convertito dalla legge n. 58/2019) rivolto alle imprese di grandi dimensioni con organico superiore alle 1000 unit� lavorative e che abbiano altres� avviato un processo di reindustrializzazione e riorganizzazione di natura complessa tale che si determini in tutto o in parte una modifica dei processi aziendali, un progresso e uno sviluppo tecnologico dell'attivit� svolta.

Contratto di espansione: finalit�

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Si tratta di un intervento "propulsore di crescita interna e della competitivit� in ambito esterno". Una spinta alla crescita dettata dalla necessit�, per le imprese che lo richiedono, di inserire nel contratto di espansione la programmazione per l'assunzione di nuove professionalit�, progetti formativi e di riqualificazione del personale dipendente, al fine di modificare e aggiornare le competenze professionali possedute anche attraverso un impiego pi� razionale delle risorse disponibili.

La circolare del ministero del lavoro

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Le istruzioni operative dettate dalla circolare del ministero del lavoro specificano i soggetti destinatari del contratto di espansione, l'oggetto e il contenuto del contratto, le procedure (uscita anticipata, riduzioni orarie), la verifica ispettiva, la compatibilit� con altri strumenti di integrazione salariale. Il documento si sofferma poi sulle risorse finanziarie e il monitoraggio della misura, fornendo chiarimenti altres� sui contratti di solidariet� espansiva gi� sottoscritti prima dell'entrata in vigore del novellato art. 41.

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