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Data: 23/09/2019 11:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Qualora la pensione venga erogata per errore, la responsabilità non ricade solamente sull'INPS per aver comunicato dati contributivi sbagliati. Sussiste il concorso colposo dell'assicurato se questi, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto verificare la correttezza o meno dei dati forniti dall'Istituto e intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 23114/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo che aveva richiesto all'INPS di conoscere la propria posizione contributiva.
Il caso[Torna su] L'assicurato aveva ricevuto dall'istituto una comunicazione certificativa attestante l'esistenza dei contributi utili per conseguire la pensione di anzianità e, pertanto, aveva rassegnato le proprie dimissioni alla società presso la quale era impiegato, chiedendo e ottenendo il trattamento di quiescenza. In seguito, l'INPS gli inviava poi una raccomandata comunicandogli che la pensione di anzianità era stata eliminata poiché i contributi relativi a un determinato periodo erano risultati appartenere ad altra persona avente lo stesso cognome e la stessa data di nascita (si trattava del fratello gemello). Da qui la richiesta dell'Istituto volta alla restituzione di oltre 53mila euro corrisposti a titolo di pensione indebitamente fruita. In giudizio, il pensionato riesce a ottenere la condanna dell'INPS a risarcirgli i danni arrecategli a causa dell'errata comunicazione. Tuttavia, per la Corte d'Appello, sussiste il concorso colposo dell'appellato nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c. Secondo la Corte territoriale sussisteva un suo onere di cooperazione per evitarne l'aggravamento, poiché l'assicurato ben avrebbe potuto sincerarsi della correttezza dei dati esposti nell'estratto certificativo che gli era stato consegnato, quantomeno riscontrandoli con il libretto di lavoro che gli era stato riconsegnato. La responsabilità dell'INPS[Torna su] La decisione viene confermata dalla Cassazione, nonostante contro di essa abbiano ricorso sia l'INPS, sia il pensionato. Da un lato, gli Ermellini ribadiscono come l'INPS debba rispondere delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dall'art. 54 della L. n. 88/1989, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (cfr. Cass. n. 21454/2013, n. 23050/2017, n. 2498/2018). Tale responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Il concorso dell'assicurato[Torna su] L'assicurato, secondo la Cassazione, ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione, malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. Si tratta di ipotesi diversa rispetto a quella di cui al secondo comma dell'art. 1227 c.c., riferibile a un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione. Pensione erogata dall'INPS per errore e concorso colposo dell'assicurato[Torna su] Tale omesso intervento, si legge nel provvedimento, non può tuttavia ritenersi di per sé solo causa del danno ed escludere la responsabilità dell'INPS, al contrario di quanto preteso dall'istituto. La sussistenza di un obbligo di informazione dell'ente pubblico e il legittimo affidamento dell'assicurato in ordine all'esattezza dei dati fornitigli dalla pubblica amministrazione, determinano infatti l'applicazione del principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del codice penale. Pertanto, nel caso in esame, pur avendo individuato l'esistenza di un comportamento colposamente inerte dell'assicurato nel controllo dei dati fornitigli, evidentemente errati, correttamente la Corte territoriale non ha escluso la responsabilità contrattuale dell'istituto. |
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