Data: 25/09/2019 08:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - È giunto innanzi alla Commissione Giustizia della Camera il d.d.l. (sotto allegato) presentato lo scorso 31 maggio dal Ministro Bonafede recante modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115/2002).
Come si legge nella relazione introduttiva, la riforma ha lo scopo di adeguare il testo unico all'evoluzione legislativa e di rimediare ad alcune disfunzioni che la prassi applicativa ha evidenziato quanto alla liquidazione delle spettanze ai legali che si occupano di patrocinio a spese dello Stato. Plauso dal Cnf, che ha elaborato il testo insieme a Bonafede.

Gratuito patrocinio anche per la negoziazione assistita

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Tra le maggiori novità previste dal d.d.l. emerge la volontà di estendere il beneficio dell'assistenza legale anche alle procedure di negoziazione assistita obbligatoria (art. 2 e ss. del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 162/2014) quando l'esperimento, con la necessaria assistenza di un avvocato, è condizione di procedibilità per l'avvio della successiva eventuale azione giudiziaria dinnanzi al giudice competente.

Tale modifica si ritiene necessaria per rendere effettivo il diritto di difesa anche nelle procedure di negoziazione assistita da avvocati, quando essa precede necessariamente l'instaurazione della controversia, prevedendo il pagamento del compenso all'avvocato.

La limitazione dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato ai soli casi nei quali sia stato raggiunto un accordo si giustifica in considerazione della finalità di incentivare il raggiungimento di un accordo in funzione deflativa del contenzioso.

La liquidazione, in caso di esito positivo, spetterà al Tribunale avente competenza per il luogo in cui l'accordo è stato concluso, sulla base della presentazione del provvedimento di ammissione al patrocinio e di copia del verbale di accordo.

Gratuito patrocinio: nuove deroghe ai limiti di reddito

Modificando l'art. 76 del testo unico si punta a integrare il novero dei casi in cui è possibile l'ammissione della persona offesa al patrocinio in deroga ai limiti di reddito, innalzando così il livello di tutela per la difesa dei diritti delle persone vittime di alcuni delitti riprovevoli.

Si tratta, nel dettaglio, dei reati di cui agli artt. 570, secondo comma, numero 2), del codice penale (che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare), quando la violazione è in danno di discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, 570-bis (che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio), ove commessa in danno di figli minori o inabili al lavoro, e 613-bis (che punisce il delitto di tortura).

Liquidazione compensi al difensore

Ancora, riformulando la rubrica dell'art. 82, il d.d.l. punta ad adeguare la norma al nuovo sistema dei compensi introdotto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 55/2014, come modificato dal successivo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 37/2018.

Le novità prevedono che il compenso e le spese spettanti al difensore siano liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento osservando i parametri vigenti relativi ai compensi, alle spese e alle indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Il giudice applicherà i valori parametrici di cui alle tabelle allegate al decreto adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. n. 247/2012, in modo che non risultino superiori ai valori medi.
Il giudice provvede, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, all'emissione del decreto di pagamento anche se la richiesta è presentata nei tre mesi successivi al provvedimento di chiusura della fase cui si riferisce, ovvero nei sei mesi successivi nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 116, comma 1 e 117, comma 1, per le quali si è ritenuta opportuna l'applicazione di un termine maggiore in considerazione delle particolari casistiche previste.

Comunicazione diniego via PEC

La riforma punta a introdurre un ulteriore snellimento procedurale con minor aggravio di adempimenti successivi all'udienza che il personale di cancelleria è chiamato a svolgere: nel caso in cui l'interessato sia presente all'udienza, la lettura nel corso dell'udienza stessa del decreto con cui il giudice decide sull'ammissibilità o meno al beneficio richiesto sostituisce la comunicazione/notifica del medesimo decreto.
Una modifica dell'articolo 97 prevede, invece, che al destinatario di un provvedimento negativo di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se ne debba comunicare il testo integrale, e non come stabilito dall'attuale disciplina il solo avviso di deposito.
Poiché le parti, di sovente, si costituiscono in giudizio tramite i loro difensori eleggendo presso i medesimi il loro domicilio legale, la notifica all'interessato potrà avvenire con comunicazione inoltrata direttamente alla posta elettronica certificata del difensore come risultante dagli atti processuali.

Avvocato subentrato

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Il d.d.l. introduce una disposizione finalizzata a riconoscere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato al difensore subentrato a quello che ha proposto l'impugnazione inammissibile e a limitare il medesimo beneficio.

Infatti, il difensore subentrante (spesso quale difensore d'ufficio nei casi in cui il difensore che ha proposto l'impugnazione inammissibile venga sostituito) ha comunque la necessità di studiare la controversia per garantire effettivamente all'interessato il pieno diritto di difesa.
Viene dunque a questi garantito il compenso del patrocinio a spese dello Stato per la sola fase dello studio della controversia, secondo la ripartizione dei parametri prevista dal regolamento, ma a condizione che egli non abbia coltivato l'impugnazione inammissibile.

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