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Data: 24/09/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Sarà la Corte Costituzionale a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 580 del codice penale, la norma che punisce l'aiuto al suicidio. La Consulta è chiamata a un pronunciamento difficile e delicato, che avrà rilevantissime conseguenze nel nostro paese. In realtà, c'è già un precedente provvedimento, ovvero un'ordinanza resa precisamente un anno fa quando al Giudice delle Leggi si era rivolta la Corte d'Appello di Milano. Procediamo con ordine.
Suicidio assistito: il caso DJ Fabo[Torna su] Alla base del procedimento costituzionale vi è la nota vicenda di cui sono stati protagonisti Marco Cappato, militante radicale ed esponente dell'associazione "Luca Coscioni", e DJ Fabo, all'anagrafe Fabiano Antoniani, divenuto cieco e tetraplegico a seguito di un tragico incidente stradale. È stato proprio Cappato ad accompagnare il giovane in Svizzera presso la struttura sanitaria dove Fabiano ha potuto ottenere il sudicio assistito fortemente desiderato per porre fine alle sofferenze fisiche e psichiche, "un inferno di dolore", a cui era costretto dopo l'incidente. Dopo l'autodenuncia, è iniziato nei confronti di Cappato un processo per il reato di cui all'art. 580 c.p., norma che nel nostro ordinamento punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio, in particolare per aver "rafforzato il proposito suicidiario di Fabo (...) prospettandogli la possibilità di ottenere assistenza al suicidio " in Svizzera, dove poi lo stesso Cappato lo ha trasportato in auto. La questione di costituzionalità[Torna su] La Consulta, investita della questione di costituzionalità dalla Corte d'Appello di Milano, si è pronunciata con un'ordinanza, la n. 207 del del 24/10/2018, con cui ha sostanzialmente invitato il legislatore italiano a pronunciarsi in materia con un testo di legge ad hoc. Secondo i giudici, infatti, la soluzione del quesito di legittimità costituzionale coinvolge l'incrocio di valori di primario rilievo, "il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere". La Consulta ha dunque reputato "doveroso – in uno spirito di leale e dialettica collaborazione istituzionale – consentire, nella specie, al Parlamento ogni opportuna riflessione e iniziativa, così da evitare, per un verso, che, nei termini innanzi illustrati, una disposizione continui a produrre effetti reputati costituzionalmente non compatibili, ma al tempo stesso scongiurare possibili vuoti di tutela di valori, anch'essi pienamente rilevanti sul piano costituzionale". All'uopo è stato concesso un anno di tempo, in cui purtroppo nulla è stato fatto nelle aule del Parlamento per dare una regolamentazione appropriata al "fine vita". Anzi, a seguito di un dibattito durato diversi mesi, lo scorso 31 luglio le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali alla Camera non erano riuscite neppure a produrre un testo base soprattutto a causa delle forti divergenze politiche. Consulta: si rischia di limitare la libertà di autodeterminazione[Torna su] Nell'ordinanza, la Corte Costituzionale ha ritenuto "non incompatibile" con la Costituzione l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, trattandosi di "divieto che conserva una propria evidente ragion d'essere anche (se non soprattutto) nei confronti delle persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero essere facilmente indotte a congedarsi prematuramente dalla vita, qualora l'ordinamento consentisse a chiunque di cooperare anche soltanto all'esecuzione di una loro scelta suicida, magari per ragioni di personale tornaconto". Se al legislatore penale non può ritenersi inibito, dunque, vietare condotte che spianino la strada a scelte suicide, dall'altro, i giudici ritengono doveroso considerare situazioni come quella di DJ Fabo, "inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali". Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta, secondo i giudici, "di ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all'art. 32, secondo comma, della Costituzione". Fine vita ed entuanasia: necessaria una regolamentazione della materiaIn simili casi, la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua. In argomento, infatti, viene richiamata la recente legge n. 219/2017 che ha recato "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" e che riconosce a ogni persona "capace di agire" il diritto di rifiutare o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza, comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale (art. 1, comma 5). Pertanto, entro lo specifico ambito considerato, i giudici sostengono che "il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive". Oggi la decisione sul suicidio assistito[Torna su] Si è così arrivati a oggi, 24 settembre 2019, data di rinvio fissata dalla Consulta per l'udienza pubblica in cui saranno trattate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal giudice meneghino e relative all'art. 580 del codice penale. "È importante che ci sia una decisione. Oggi non si parla di Fabiano o di me soltanto, ma di tante persone che soffrono. Al centro c'è la libertà di tutti i cittadini" ha dichiarato Marco Cappato. Sull'esito dell'udienza le forze politiche appaiono invece divise: se, da un lato, Forza Italia confida in un ulteriore rinvio, il M5S si pone in posizione assai liberale (poiché da sempre sostanzialmente favorevole al suicidio assistito e all'eutanasia), mentre sono divisi i DEM che auspicano più tempo per decidere e pensano a una depenalizzazione del suicidio assistito in alcuni casi specifici. Nei giorni scorsi anche Papa Francesco ha fatto un appello ai cattolici: "Si può e si deve respingere la tentazione - indotta anche da mutamenti legislativi - di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l'eutanasia". A meno che la Corte non decida di concedere un nuovo rinvio, anche alla luce delle nuove alleanze politiche instauratesi negli scorsi mesi, sono diverse le possibilità offerte ai giudici ovvero dichiarare inammissibile la questione, rigettarla, o dichiararla parzialmente ammissibile, magari attraverso una setenza additiva per supplire all'inerzia del legislatore. In tutti e tre i casi, il dictum della Consulta detterà regole importanti in una materia estremamente delicata e umanamente attuale.
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