Data: 24/09/2019 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Da un po' di tempo si discute, in Italia, circa l'ammissibilit� del cosiddetto usufrutto rotativo, specie in seguito al riconoscimento del cd. pegno rotativo.

Cosa si intende per usufrutto rotativo

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Per usufrutto rotativo si intende, in sostanza, l'usufrutto che, una volta impresso su un certo portafoglio di beni, si imprima poi anche su altri beni che entrino a farne parte in un momento successivo, senza che sia necessaria una nuova espressione di volont� di usufruttuario e nudo proprietario.

In altre parole, tale istituto determinerebbe che, una volta distribuita la titolarit� di un certo portafoglio tra usufruttuario e nudo proprietario, la volont� "rotativa" espressa dagli stessi nel contratto originario sia sufficiente per ottenere la medesima suddivisione della titolarit� anche con riferimento ai beni eventualmente subentrati nel portafoglio in un momento successivo.

Usufrutto rotativo: il parere dell'Agenzia delle entrate

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Fugando via i diversi dubbi in proposito, con la risposta all'interpello numero 384/ 2019 (qui sotto allegata), l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la configurabilit� nel nostro ordinamento dell'usufrutto rotativo su un portafoglio di strumenti finanziari.

Per l'Agenzia, in particolare, l'usufrutto rotativo � del tutto paragonabile a un usufrutto di universalit� di beni mobili, ovverosia a un usufrutto avente a oggetto pi� componenti che non rilevano singolarmente ma solo come parte, variabile, di un complesso da considerare in maniera unitaria, con possibilit� di sostituire totalmente o parzialmente i beni.

Aspetti tributari dell'usufrutto rotativo

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Dal punto di vista tributario, in caso di usufrutto rotativo, le plusvalenze che si realizzano con la cessione delle attivit� finanziaria si intendono realizzate indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo e, quindi, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno utilizzato per acquistare altri strumenti finanziari.

La ripartizione del corrispettivo tra usufruttuario e nudo proprietario va fatta tenendo conto del valore del diritto di usufrutto e del valore della nuda propriet� alla data della cessione, considerando quanto previsto dalla legislazione sull'imposta di registro.


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