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Data: 24/09/2019 15:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Da un po' di tempo si discute, in Italia, circa l'ammissibilità del cosiddetto usufrutto rotativo, specie in seguito al riconoscimento del cd. pegno rotativo.
Cosa si intende per usufrutto rotativo[Torna su]
Per usufrutto rotativo si intende, in sostanza, l'usufrutto che, una volta impresso su un certo portafoglio di beni, si imprima poi anche su altri beni che entrino a farne parte in un momento successivo, senza che sia necessaria una nuova espressione di volontà di usufruttuario e nudo proprietario. In altre parole, tale istituto determinerebbe che, una volta distribuita la titolarità di un certo portafoglio tra usufruttuario e nudo proprietario, la volontà "rotativa" espressa dagli stessi nel contratto originario sia sufficiente per ottenere la medesima suddivisione della titolarità anche con riferimento ai beni eventualmente subentrati nel portafoglio in un momento successivo. Usufrutto rotativo: il parere dell'Agenzia delle entrate[Torna su]
Fugando via i diversi dubbi in proposito, con la risposta all'interpello numero 384/ 2019 (qui sotto allegata), l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto la configurabilità nel nostro ordinamento dell'usufrutto rotativo su un portafoglio di strumenti finanziari. Per l'Agenzia, in particolare, l'usufrutto rotativo è del tutto paragonabile a un usufrutto di universalità di beni mobili, ovverosia a un usufrutto avente a oggetto più componenti che non rilevano singolarmente ma solo come parte, variabile, di un complesso da considerare in maniera unitaria, con possibilità di sostituire totalmente o parzialmente i beni. Aspetti tributari dell'usufrutto rotativo[Torna su]
Dal punto di vista tributario, in caso di usufrutto rotativo, le plusvalenze che si realizzano con la cessione delle attività finanziaria si intendono realizzate indipendentemente dalla destinazione del corrispettivo e, quindi, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno utilizzato per acquistare altri strumenti finanziari. La ripartizione del corrispettivo tra usufruttuario e nudo proprietario va fatta tenendo conto del valore del diritto di usufrutto e del valore della nuda proprietà alla data della cessione, considerando quanto previsto dalla legislazione sull'imposta di registro. |
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