Data: 25/09/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il prelievo ematico effettuato fuori da esigenze cliniche necessita del preventivo consenso dell'imputato, pena l'inutilizzabilità degli esiti dell'accertamento.

Lo ha chiarito il Tribunale di Bologna nella sentenza n. 3056/2019 (sotto allegata) pronunciata nei confronti di un uomo, imputato per guida in stato di ebbrezza e mandato assolto per insussistenza del fatto.

Il caso

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Il prevenuto, vittoriosamente difeso dall'avv. Fabio Bazzani, era rimasto coinvolto in un incidente stradale insieme ad altri veicoli, in conseguenza del quale veniva trasportato presso il vicino nosocomio per per le cure del caso.

In tale sede, su richiesta dei Carabinieri intervenuti successivamente sul luogo dell'incidente per svolgere i relativi rilievi, veniva svolto sull'imputato un prelievo ematico al fine di verificare se lo stesso avesse fatto uso di bevande alcoliche e/o sostanze stupefacenti.

Prelievo fuori da esigenze cliniche: necessario il consenso

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L'accertamento dava esito positivo risultando un tasso alcolemico pari a 2,06 g/l. Ciononostante, nel caso in esame la pubblica accusa non è stata in grado di dimostrare se l'imputato avesse prestato il preventivo consenso al prelievo.

Il giudicante mostra quindi di aderire all'orientamento secondo il quale il prelievo effettuato fuori da esigenze cliniche necessita a tale scopo del preventivo consenso dell'imputato (cfr. ex pluribus Cass. Pen. n. 38537/2007). Non essendovi stata prova, nel caso di specie, che tale consenso sia stato mai espresso, vengono dichiarati inutilizzabili ex art. 191 c.p.c. gli esiti dell'accertamento ematico.

Dall'inutilizzabilità degli esiti delle analisi discende la declaratoria di assoluzione del prevenuto perché non vi è prova che il fatto sussista.

Necessario il consenso al prelievo ematico?

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Giova rammentare, altresì, come recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1758/2019) ritenga non necessaria la prestazione di uno specifico consenso al prelievo ematico effettuato presso la struttura sanitaria ove il conducente sia stato trasferito a seguito di incidente stradale, per la verifica del tasso alcolemico (cfr. Cass. n. 2343/2017).
Di converso, sussiste l'obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 c.p.p.. e 114 disp. att. c.p.p.., in relazione al prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico, qualora l'esecuzione di tale prelievo non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 51284/2017).
Ancora, si sostiene che tale accertamento "invasivo" sia illegittimo e processualmente inutilizzabile (a seguito della sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 1996 n. 238) solo se effettuato senza consenso dell'interessato in caso di iniziativa dell'organo di polizia a fini processuali (cfr. Cass. n. 94/2016).
Pertanto, il consenso dell'interessato assumerebbe rilievo, per escludere la possibilità di effettuare il prelievo ematico, solo qualora si trattasse di un "accertamento richiesto dalle forze di polizia con l'unico fine di accertare l'eventuale stato di ebbrezza".
Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

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