Data: 26/09/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Nella seduta amministrativa dello scorso 20 settembre il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le regole tecniche (sotto allegate) in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui gli avvocati sono esposti nell'esercizio della propria attività, nonché in relazione ai controlli interni agli studi legali e all'adeguata verifica, anche semplificata, dei clienti.

Il testo, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria, che fa capo al Ministero dell'Economia e Finanze, giunge al termine di un lungo procedimento iniziato nel 2017, subito dopo l'entrata in vigore del del d.lgs. 90/2017 che ha attuato in Italia la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

L'obiettivo delle regole tecniche

Il decreto 90/2017 ha attribuito ai c.d. "organismi di autoregolamentazione", ovvero agli organismi nazionali di rappresentanza dei professionisti interessati dalla normativa, in via ufficiale, il compito di accompagnare con regole tecniche la normativa primaria al fine di integrarla rispetto alle specificità degli avvocati.
Scopo delle regole tecniche è dunque quello, come precisato dal CNF in un comunicato, di facilitare l'attività dell'avvocato, circoscrivendo il perimetro di applicazione di una normativa eccessivamente penalizzante, in quanto troppo concentrata sugli adempimenti formali, e fornendo utili indicazioni per adeguarvisi senza incorrere nel rischio di sanzioni.

Avvocato: le attività non soggette alla normativa antiriciclaggio

La Regola Tecnica n. 2 si sofferma sulle attività soggette o meno, secondo il CNF, alla normativa antiriciclaggio. In particolare, non rientrano tra le operazioni soggette alla normativa antiriciclaggio:
  • la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;
  • l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione (cfr. d.lgs. n. 28/2010) e la negoziazione assistita (cfr. D.L. n. 132/2014), e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
  • l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;
  • gli incarichi quali amministratore di sostegno ex art. 404 e ss c.c. e 720 bis c.p.c., tutore e curatore ex artt. 414 e ss. c.c. e 717 c.p.c;
  • gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale ex artt. 28 e 165 R.D. 16 marzo 1942 no. 267;
  • l'incarico di mediatore ex art. 16 d.lgs. n. 28/2010, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 62 del Codice Deontologico Forense;
  • l'incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.
Infine, una clausola di chiusura precisa che non è ricompresa ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa del decreto, ovvero: al trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; alla gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; all'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; all'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; alla costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

Tipologie di clienti a basso rischio

La regola 5 identifica le tipologie di clienti a basso rischio. Nel dettaglio, per il CNF, in questa categorie rientrano:
- le pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
- i soggetti sottoposti a vigilanza finanziaria ai sensi del d.Lgs. 385/1993, del d.lgs. n. 58/1998, e del d.lgs. n. 209/2005;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE;
- clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.

Adeguata verifica della clientela

Il capo V si occupa dell'adeguata verifica della cliente. Si chiarisce che, qualora lo scopo e la natura della prestazioni risultino manifeste nell'atto e nel negozio redatto dall'avvocato per il cliente, salvo diversa valutazione del legale, non sarà più necessario formalizzare in un autonomo documento l'acquisizione di tali informazioni dal cliente, sempre che questi e/o l'operazione siano soggetti ad adeguata verificata semplificata.
Il testo chiarisce che costituisce idonea identificazione del titolare effettivo quella effettuata mediante consultazione di pubblici registri e - ove necessario - mediante l'acquisizione dei dati e informazioni ivi contenute.
L'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela anche servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell'Avvocato.
Sarà altresì possibile effettuare la predetta verifica acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla struttura proprietaria ed alla titolarità effettiva.

Persone Politicamente Esposte

Ai fini delle procedure, basate sul rischio, tese a determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta, i database che offrono tale servizio di verifica costituiscono – a supporto dei prescritti adempimenti - fonti sulle quali l'Avvocato può riporre legittimo affidamento.

Semplificazione degli obblighi di adeguata verifica

Ancora, la Regola tecnica 9 chiarisce che, in caso di basso rischio di riciclaggio, trovano applicazione le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:
  • sarà sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
  • con riferimento alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità, sarà sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente con allegata (se del caso) la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
  • con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
  • con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale, sarà sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.
In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato sarà esentato:
- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.
Conservazione
Le regole tecniche precisano anche che il fascicolo cartaceo del cliente, così come liberamente costituito dall'Avvocato, realizza idonea modalità di conservazione (eventualmente assieme ad altre modalità di conservazione di documenti, dati e informazioni in via informatica). Inoltre, entrambe le modalità (cartacea ed informatica) possono coesistere con riferimento ad un medesimo cliente.
Costituiscono idonea modalità di conservazione i sistemi di protezione contro la perdita dei dati e delle informazioni, i sistemi di autenticazione, autorizzazione per l'accesso al sistema informatico dello Studio dell'Avvocato ed al relativo archivio cartaceo.
L'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità si considera garantita, tra l'altro, qualora gli stessi si ricavino da un documento informatico conservato in formato statico, ovvero da documento anche in formato non statico da cui si possa desumere la non alterazione.

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