Data: 26/09/2019 17:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - L'art. 507 c.p.p. offre la possibilit� al giudice e alle parti di svolgere ulteriore attivit� istruttoria nell'ambito della fase dibattimentale.

In base a tale norma, infatti, il giudice, d'ufficio o su sollecitazione di parte, pu� disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova qualora ci� si dimostri indispensabile per accertare l'esatta ricostruzione dei fatti al termine dell'istruzione dibattimentale.

Il criterio dell'assoluta necessit�

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L'ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. deve rispondere a presupposti precisi e molto stringenti, che garantiscano il necessario bilanciamento tra rispetto del principio dispositivo ed esigenze di accertamento della verit�.

In particolare, secondo la lettera dell'articolo in esame, il ricorso all'assunzione di nuove prove � consentito solo quando ci� risulti "assolutamente necessario" a fini decisori.

Tale espressione lascia ritenere che la prova da ammettere debba essere decisiva e cio� sia di per s� idonea a far superare dubbi e contrasti relativi al quadro probatorio sin l� emerso, oppure sia sufficiente ad attestare l'inidoneit� dimostrativa di altre prove assunte in precedenza.

Il momento in cui � possibile disporre l'acquisizione

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L'integrazione probatoria di cui all'art. 507, pertanto, deve riguardare una prova che risulti dagli atti e si manifesti come determinante a fini decisori.

Va sottolineato che l'ammissione di nuove prove pu� essere disposta solo al termine dell'acquisizione delle prove richieste dalle parti.

Valore dell'art. 507 c.p.p. nel sistema normativo

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L'articolo in esame rappresenta, in certa misura, una deroga al principio dispositivo di cui all'art. 190 c.p.p., in base al quale le prove sono ammesse a richiesta di parte.

La ratio di tale eccezione, su cui si � espressa nel corso degli anni autorevole giurisprudenza, risiede nel perseguimento del fine supremo della ricerca della verit� ed � motivata dal fatto che comunque, anche nell'attivit� di acquisizione di nuove prove, viene rispettato il principio del contraddittorio (cfr. Corte Cost., sentt. n. 111/1993 e 73/2010).

I poteri del giudice e delle parti

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I nuovi mezzi di prova possono essere ammessi dal giudice d'ufficio o su istanza di parte. In tale ultimo caso, se la prova appare decisiva, si ritiene che non residui in capo al giudice alcuna discrezionalit� in merito alla sua ammissione.

Qualora l'acquisizione derivi da impulso di parte, essa avverr� seguendo l'ordine previsto dagli artt. 496 e 493 c.p.p., dando quindi precedenza a quanto richiesto dal pubblico ministero e poi, a seguire, dai difensori della parte civile, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dall'imputato.

In caso di escussione testimoniale, � lo stesso giudice a individuare la parte che deve provvedere all'esame diretto.

� importante notare che il giudice pu� decidere anche di ammettere una prova a cui le parti abbiano in precedenza rinunciato o rispetto alle quali le parti siano da considerarsi decadute.

Allo stesso modo, il giudice pu� disporre l'acquisizione di nuove prove anche nel caso di mancato o irrituale deposito della lista testimoniale (cfr. la recente Cass. Pen. VI, sent. n. 1332/2019).

Nello stesso senso, il giudice pu� anche disporre un ulteriore esame di un testimone gi� escusso, ma su circostanze diverse da quelle esaminate in precedenza.

In base al comma 1-bis dell'art. 507, infine, l'ammissione pu� riguardare anche mezzi di prova relativi agli atti del fascicolo del pubblico ministero gi� acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

La prova a discarico

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Quando l'ammissione di nuove prove viene disposta d'ufficio, le parti possono comunque richiedere l'ammissione di prova contraria, come previsto in generale dal comma 2� dell'art. 495 c.p.p.

In tal caso, la parte dovr� puntualmente indicare i temi oggetto della prova a discarico, in relazione a quanto ritenuto decisivo dal giudice (cfr. Cass. Pen. V, sent. 28597/2017).


- L'art. 507 nel codice di procedura penale

- Il dibattimento


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