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Data: 28/09/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Operativa, dopo due anni dall'entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria, l'iscrizione di giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari alla Gestione separata INPS. Per il calcolo della contribuzione previdenziale si applicheranno le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi Lo ha chiarito L'INPS nella circolare n. 128/2019 (sotto allegata) fornendo le necessarie istruzioni operative in relazione all'assicurazione previdenziale dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata.
La riforma della magistratura onoraria[Torna su] È stato il d.lgs. n. 116/2017, che ha riformato la magistratura onoraria, ad estendere la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati onorari prevedendo l'iscrizione dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari alla Gestione separata INPS. Nel dettaglio, il provvedimento ha previsto la revisione delle esistenti figure dei giudici onorari di pace, dei giudici onorari di tribunale (ex GOT ricondotti nella figura di giudice onorario di pace) e dei vice procuratori onorari, nonché delle loro competenze. Per approfondimenti Riforma giudici di pace: da oggi in vigore Oltre a essere introdotto un nuovo status del magistrato onorario (attribuito ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari), sono anche state previste nuove regole e requisiti in materia di attribuzione dell'incarico, durata dell'incarico, conferma dell'incarico, indennità e procedure disciplinari. Magistrati onorari e iscrizione alla Gestione Separata[Torna su] La stessa riforma della magistratura onoraria ha dunque previsto che i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari debbano iscriversi alla Gestione separata. L'INPS chiarisce che per tali categorie di lavoratori si applicheranno le stesse modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i lavoratori autonomi scritti alla Gestione separata. Inoltre, come previsto dal d.lgs. n. 116/2017, l'iscrizione alla Gestione separata è esclusa per i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma. L'assicurazione previdenziale e assistenziale è prevista sia per i magistrati onorari (giudici onorari di pace e vice procuratori onorari) immessi in servizio successivamente alla data del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore della riforma), sia per coloro che erano già in servizio a tale data. Giudici onorari: le indennità sono redditi di lavoro autonomo[Torna su] Le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace (in precedenza riconducibili fra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente) e ai vice procuratori onorari rientreranno nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo, ex art. 53, comma 2, lett. f-bis), del D.P.R. n. 917/1986. Nel dettaglio, i redditi indicati alla citata lettera f-bis) sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta. Modalità di iscrizione alla Gestione separata[Torna su] I Magistrati onorari dovranno iscriversi alla Gestione Separata attraverso uno dei seguenti canali:
Poiché per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta dai magistrati onorari si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, il reddito imponibile corrisponderà all'importo dichiarato nel modello Unico, quadro RL, sez. III. Inoltre, la contribuzione previdenziale dovrà essere determinata nel modello Unico, quadro RR "Contributi previdenziali", sez. II "Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)" seguendo le istruzioni del modello Unico, approvate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Pagamento contributo previdenziale[Torna su] I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali, ovvero: - saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; - secondo acconto entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito). L'aliquota da applicare sul reddito prodotto è pari al 25,72% (di cui il 25% ai fini previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti e lo 0,72% ai fini assistenziali per malattia, maternità, degenza ospedaliera).
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