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Data: 01/10/2019 06:00:00 - Autore: Claudio Roseto Avv. Claudio Roseto - Dopo l'annuncio dei giorni scorsi, è arrivato il via libera di palazzo Spada al decreto sui seggiolini salva bimbi in auto (leggi Norma seggiolini salva bimbi auto: operativa nei prossimi giorni). La Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha reso, infatti, parere positivo (n. 2526/2019 sotto allegato), sullo schema del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti "per la definizione delle caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di allarme c.d. antiabbandono sui seggioloni introdotti dalla legge 1° ottobre 2018, n. 117", formulando tuttavia alcune osservazioni.
Seggiolini salva bimbi auto: il decreto[Torna su]
Il decreto sottoposto al parere del Consiglio di Stato consta di 7 articoli e di 2 allegati. La Sezione consultiva ha rilevato la correttezza dell'atto regolamentare, in quanto esso contiene la puntuale applicazione della disciplina europea relativa alle norme tecniche. Leggi Seggiolini antiabbandono: obbligatori dal 2019 Le osservazioni del Consiglio di Stato[Torna su]
Sul piano del contenuto, prosegue il parere, "occorre che, nella stesura definitiva, le formulazioni adottate nell'articolato e nell'allegato siano rese coerenti, chiarendo altresì se e quali delle caratteristiche funzionali essenziali di cui al n. 1 dell'allegato debbano applicarsi anche ai dispositivi di cui alla lettera c) dell'articolo 4, giacché non sembra congruo che i dispositivi anti abbandono "indipendenti" debbano rispondere esclusivamente alle caratteristiche di cui al n. 2 dell'allegato". Le incongruenze e l'invito a modificare l'art. 172 codice della strada[Torna su]
Il CdS, a seguito delle succitate premesse, ha ritenuto doveroso richiamare l'attenzione del Governo su due profili che attengono alla legge n. 117/2018: "non è dato comprendere il motivo dell'apparente incongruenza per cui, mentre il comma 1 dell'art. 172 del Nuovo codice della strada impone l'obbligo di assicurare, con gli appositi sistemi di ritenuta, i bambini di statura inferiore a m. 1,50 (cioè, secondo comune esperienza, di età fino a 10 anni e anche oltre), il comma 1-bis dello stesso articolo, introdotto dalla legge n. 117/2018, introduce l'obbligo di utilizzare i dispositivi antiabbandono solo per i bambini di età inferiore a 4 anni; - andrebbe sicuramente rimossa l'incongruenza della disposizione legislativa". Avv. Claudio Roseto Specializzato in diritto amministrativo claudioroseto@gmail.com - avv.claudioroseto@pec.it 0981/58003 - 320/1431818 |
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