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Data: 07/10/2019 10:00:00 - Autore: Isabella Tammaro Avv. Isabella Tammaro - Si può chiedere la restituzione del bene concesso in comodato, assegnato, in seguito a separazione personale o divorzio, al coniuge affidatario? La soluzione al quesito posto è strettamente connessa all'esatta qualificazione giuridica del negozio di comodato: comodato precario o comodato ordinario?
Casa familiare in comodato e separazione[Torna su]
Non è inusuale ritrovarsi nella seguente situazione: si concede in comodato d'uso un immobile di proprietà ad una coppia di coniugi, affinchè sia destinato ad abitazione familiare, senza indicare un termine finale. Classico esempio è quello del appartamento concesso in comodato al figlio convolato a nozze. Successivamente, a seguito di separazione personale o divorzio tra coniugi, il Giudice, attesa la presenza della prole, dispone che l'immobile venga assegnato al coniuge affidatario del figlio/i (spesso è proprio la nuora del comodante!). A questo punto si pone il problema: può il proprietario dell'immobile chiederne la restituzione, essendo venuta meno l'originaria destinazione dell'immobile? Casa familiare in comodato e restituzione[Torna su]
L'art. 1803 c.c. definisce il comodato come "il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito." La soluzione al quesito posto è strettamente connessa all'esatta qualificazione giuridica del negozio di comodato avente ad oggetto un immobile destinato ad abitazione familiare: si tratta di comodato cd. precario ex art. 1810 c.c., in cui la richiesta di restituzione del comodante proprietario è ad nutum, ovvero è sufficiente una mera manifestazione di volontà da parte dello stesso, senza addurre alcuna specifica giustificazione, o al contrario rappresenta un cd. comodato ordinario, rispetto al quale la richiesta di restituzione è subordinata al sopravvenire di un bisogno urgente ed imprevisto ex art 1809, co. 2, c.c.? Comodato precario o comodato ordinario: orientamenti a confronto[Torna su]
Orbene, al riguardo vi è un primo orientamento che qualifica il comodato di un immobile adibito a casa familiare come comodato precario di cui all'art. 1810 c.c., asserendo che lo stesso rappresenta una convenzione negoziale priva di termine, e che in tal caso il comodante può chiedere la restituzione del bene, ad nutum, con la semplice richiesta, senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito ad uso familiare ed assegnato al coniuge affidatario dei figli. Ad esso si contrappone un secondo orientamento, maggiormente condiviso, che per contro, individua nel comodato di un immobile adibito a casa familiare un comodato ordinario, in quanto il provvedimento del Giudice di assegnazione dell'immobile al coniuge affidatario, emesso a seguito di giudizio di separazione o divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, semplicemente determina la concentrazione dello stesso nella persona dell'assegnatario. Nel contratto è impresso un vincolo implicito di destinazione alle esigenze abitative dei familiari, che prescinde dalla durata del rapporto coniugale. Ne consegue che il rilascio dell'immobile non può essere richiesto finchè durano le esigenze abitative familiari a cui esso è destinato, fatta eccezione per i casi di urgente ed imprevisto bisogno, ex art. 1809 co2 c.c., in cui potrà avanzare richiesta di restituzione (cfr., tra le altre, Cass. n. 8571/2018; Cass. n. 9796/2019). La pronuncia della Cassazione[Torna su]
La Cassazione pronunciando sul punto ha statuito che il comodato di un immobile pattuito per soddisfare esigenze abitative va ricondotto alla fattispecie del cd.comodato ordinario, di cui all'art. 1809 c.c., avente ad oggetto il comodato sorto a tempo determinato o per un uso che consente di stabilirne la scadenza, così argomentando: "anche se le parti non hanno pattuito il termine finale del contratto, questo non può essere ricompreso nella fattispecie di cui all'art. 1810 c.c., in quanto la specifica destinazione alle esigenze abitative della famiglia è idonea a conferire all'uso a cui la cosa doveva essere destinata il carattere di termine implicito di durata del rapporto, la cui scadenza non è determinata ma è strettamente correlata alla destinazione impressa ed alle finalità a cui essa tende, rientrando nella previsione dell'art. 1809, co.1, c.c.". Pertanto, il rilascio dell'immobile non può essere richiesto finchè durano le esigenze abitative familiari a cui esso è destinato, ed il comodante potrà chiedere la restituzione immediata solo in caso di un sopravvenuto urgente ed imprevisto bisogno ex art.1809 co.2 c.c. (cfr., tra le altre, Cass. n. 3553/2017; Cass. SS.UU. n. 3168/2011). Vai alle nostre guide: |
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