Data: 06/10/2019 22:30:00 - Autore: Isabella Tammaro

Avv. Isabella Tammaro - Il coniuge separato che occupa l'immobile destinato ad abitazione familiare, concesso in comodato, e' possessore o detentore qualificato della casa familiare? Al riguardo si č pronunciata la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 22730/2019 (sotto allegata), accogliendo il ricorso di una donna nei confronti dell'ex marito.

La vicenda

Nella vicenda, l'uomo agiva nei confronti della donna chiedendo il rimborso delle spese da lui anticipate per la ristrutturazione dell'immobile di proprietā di terzi destinato ad abitazione familiare. La Corte d'appello di Roma, in totale riforma della decisione del giudice di prime cure, ritenuta provata la provenienza delle somme impiegate per i pagamenti eseguiti alle ditte che avevano realizzati i lavori, condannava la donna al rimborso della somma capitale di oltre 49mila euro per "riparazioni straordinarie", oltre interessi dalla domanda al saldo.

La vertenza giungeva dunque in Cassazione, innanzi alla quale la signora contestava la decisione nella parte in cui il giudice di merito aveva affermato che l'ex marito avesse il compossesso dell'immobile adibito a casa familiare senza tuttavia che le parti avessero formulato allegazioni in merito alla modalitā di godimento. Al contrario, per la donna, la posizione dell'ex marito doveva essere assimilata a quella del comodatario e l'azione ad ogni modo doveva essere proposta verso il proprietario e non verso di lei.

La decisione

Per gli Ermellini, la corte d'appello ha qualificato l'uomo quale (com)possessore del bene senza specificare il fondamento di tale affermazione.

La Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito quindi che la situazione in cui si trova il coniuge separato, che occupa l'immobile destinato ad abitazione familiare dato in comodato d'uso all'altro partner, e di proprietā di soggetto terzo, č quella di detenzione qualificata e non di (com)possesso.

Nel caso di specie, i giudici di legittimitā, cassando la sentenza, hanno ad ogni modo riconosciuto il diritto al rimborso al coniuge separato, per le spese di ristrutturazioni e migliorie apportate alla casa familiare, in quanto detentore qualificato assimilabile al comodatario e dunque legittimato ad agire per le spese straordinarie sostenute per la conservazione della casa, se queste erano necessarie e urgenti, ex art. 1808, comma II, del codice civile.


Vai alle nostre guide:

- Il comodato

- Il comodato d'uso

- La casa familiare


Tutte le notizie