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Data: 03/10/2019 15:00:00 - Autore: Claudio Roseto Avv. Claudio Roseto - I limiti alla richiesta di sindacato giurisdizionale sulla valutazione delle offerte tecniche non esonera il Giudice Amministrativo dall'esame della relativa domanda. Questo è il principio di diritto ribadito dalla terza sezione del Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 6058/2019 (Pres. Frattini, Est. Noccelli).
Limiti al sindacato giurisdizionale su valutazione offerte tecniche[Torna su]
Come noto, il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa compiuta dalla Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione. Pertanto, le censure che attengono al "merito" di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, in quanto sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (cfr. ex multis, Cons. Stato, n. 173/2019; n. 6572/2018). Ne deriva che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. L'omessa motivazione e il rinvio del giudice d'appello[Torna su]
Chiarito il quadro giurisprudenziale in materia, occorre evidenziare che, tuttavia, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, da parte del Giudice Amministrativo, senza nemmeno scrutinare l'essenza delle fondamentali censure tecniche, è una "formula pigra" che reca una motivazione apparente. Illegittima "motivazione tautologica" e pericoloso rifiuto di giurisdizione[Torna su]
La semplice e laconica declaratoria di inammissibilità della domanda, senza alcun esame della stessa, si risolve in una motivazione tautologica che, in quanto tale, non è sindacabile dal giudice dell'appello. Avv. Claudio Roseto Specializzato in diritto amministrativo claudioroseto@gmail.com - avv.claudioroseto@pec.it 0981/58003 - 320/1431818 |
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