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Data: 02/10/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - La sessione 2019 degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense potrebbe essere l'ultima in cui sarà consentito l'utilizzo dei codici annotati durante le prove scritte, come previsto dalle vecchie regole, prima che intervenisse la modifica di cui alla legge n. 247/2012. Il condizionale in argomento è doveroso viste le continue proroghe intervenute nel corso degli anni che hanno consentito agli aspiranti avvocati di poter contare in sede d'esame sull'ausilio dei codici in cui è presente la giurisprudenza, la cui conoscenza si rivela sovente indispensabile per la risoluzione delle prove scritte.
Esame avvocato con le vecchie regole[Torna su] L'ultima proroga risale al 2018, anno in cui sarebbe dovuta entrare in vigore la nuova disciplina: in occasione della conversione in legge del c.d. Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 91/2018), invece, è stato deciso il definitivo slittamento dell'entrata in vigore delle nuove norme al 2020. Leggi anche Esami avvocati: vecchie regole per altri 2 anni L'emendamento è intervenuto nuovamente sull'art. 49, comma 1, della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) sostituendo la parola cinque con la parola "sette"; l'effetto è stato quello di far slittare l'applicazione delle nuove regole dopo sette anni dall'entrata in vigore della medesima legge n. 247. E se per la sessione 2018 e per quella di quest'anno la disciplina è rimasta quelle ante riforma, dal prossimo, in mancanza di ulteriori proroghe, chi dovrà affrontare l'esame di abilitazione non potrà più utilizzare i codici annotati con la giurisprudenza nel corso delle prove scritte che continueranno a sostanziarsi nella redazione di due pareri (uno in materia civile e uno in materia penale) e un atto giudiziario (a scelta tra diritto civile, penale o amministrativo). Inoltre, le novità prevedono che alla prova orale possano essere ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova. Praticanti avvocati: dal 2020 al via i corsi obbligatori?[Torna su] Ma lo svolgimento delle prove scritte con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti e citazioni giurisprudenziali, non è l'unica modifica che interesserà gli aspiranti avvocati dal prossimo anno. Per effetto del decreto del Ministero della Giustizia n. 133 del 5 dicembre 2018 è stato posticipato di un biennio anche l'obbligo previsto dall'art. 10 del Decreto n. 17 del 2018 che, in attuazione dell'art. 43 della Legge n. 247/2012, ha ha disciplinato i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato. Il d.m. Giustizia n. 17/2018 ha stabilito tra l'altro i contenuti formativi dei corsi, la durata minima, le modalità e le condizioni per la frequenza e lo svolgimento delle verifiche intermedie e finali. Salvo ulteriori proroghe, per effetto della riforma del "tirocinio", i praticanti avvocati avranno l'obbligo di frequentare corsi obbligatori della durata di almeno 160 ore di insegnamento, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei 18 mesi di tirocinio, ovvero in tre semestri totali, durante le quali dovranno altresì sostenere due verifiche intermedie e una finale. Esame avvocato 2019: prove scritte 10, 11 e 12 dicembre[Torna su] Per partecipare alla sessione 2019 dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense c'è tempo fino all'11 novembre di quest'anno (qui sotto allegato il bando), termine entro il quale dovrà essere inoltrata la propria candidatura per via telematica, collegandosi al sito internet del Ministero dell Giustizia (alla voce "Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni"). Le prove scritte per la sessione di quest'anno si svolgeranno nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 2019 nei quali si terranno, rispettivamente, la redazione di un parere motivato in materia regolata dal codice civile, di un parere motivato in materia regolata dal codice penale e di un atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo. Solo dopo l'uscita dei risultati della prova scritta verranno comunicate le date della prova orale che consisterà in una discussione, innanzi alla Commissione esaminatrice, dopo una sintetica illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie (di cui una di diritto processuale) scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti materie: diritto costituzionale; diritto civile; diritto commerciale; diritto del lavoro; diritto penale; diritto amministrativo; diritto tributario; diritto processuale civile; diritto processuale penale; diritto internazionale privato; diritto ecclesiastico; diritto dell'Unione Europea. Il candidato dovrà altresì dimostrare conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato. |
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