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Data: 03/10/2019 12:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - Gli enti locali sono degli enti pubblici ai quali è affidato il governo o l'amministrazione locale, ovverosia con competenza limitata entro i confini di un certo ambito territoriale.
Enti locali: le funzioni[Torna su]
Agli enti locali sono affidate, nei limiti della loro competenza, funzioni normative e amministrative, che contribuiscono a realizzare il cd. decentramento autarchico. In generale, a essi è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa, normativa, impositiva e finanziaria. Quali sono gli enti locali[Torna su]
Devono essere ricondotti alla categoria degli enti locali:
Non vi rientrano, invece, le Regioni, che sono un organo differente dagli enti locali, al quale è affidata anche una certa potestà legislativa. Sia gli enti locali che le Regioni, tuttavia, rientrano nella categoria degli enti territoriali della Repubblica italiana. Gli enti locali nella Costituzione[Torna su]
Gli enti locali che abbiamo appena citato non sono tutti enunciati espressamente dalla Costituzione, che, all'articolo 114, si limita a contemplare solo i Comuni, le Province, le Città metropolitane, oltre che le Regioni. Tale disposizione, in particolare, sancisce che "La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione". Peraltro, originariamente l'articolo 114 si limitava ad affermare che la Repubblica era ripartita in Regioni, Province e Comuni. La nuova formulazione, e l'aggiunta delle Città metropolitane, è il frutto della riforma del titolo V della Costituzione, apportata con la legge costituzionale numero 3/2001. L'amministrazione degli enti locali[Torna su]
Sebbene gli enti locali, come detto, abbiano un'autonomia statutaria e organizzativa, di norma la loro amministrazione è fatta attraverso organi collegiali eletti democraticamente e presieduti da un presidente. Ci si riferisce, in particolare, alle giunte e ai consigli. Autonomia degli enti locali[Torna su]
La Costituzione riconosce da sempre l'autonomia degli enti locali, sebbene l'effettiva attuazione di tale principio si sia avuta solo a partire dagli anni 90 del secolo scorso. L'autonomia degli enti locali, più in particolare, è garantita dall'articolo 5, in forza del quale "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali". Sempre in virtù della medesima norma, la Repubblica, poi:
Leggi anche Articolo 5 Costituzione Enti locali: il potere sostitutivo del Governo[Torna su]
Nonostante l'autonomia riconosciuta agli enti locali, l'articolo 120 della Costituzione prevede un importante potere sostitutivo del Governo rispetto agli organi delle Citta metropolitane, delle Province e dei Comuni (oltre che delle Regioni). Tale potere sostitutivo può essere azionato in ogni caso in cui non siano rispettate le norme e i trattati internazionali o la normativa comunitaria, quando vi sia un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica dello Stato e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali. Il potere sostitutivo del Governo, in ogni caso, deve essere esercitato nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. Il testo unico degli enti locali[Torna su]
Una disciplina specifica degli enti locali è contenuta nel testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo numero 267/2000. Tale testo unico è diviso in quattro parti, che dettano una disciplina completa e dettagliata, comune ai vari enti. In particolare, la parte prima si occupa dell'ordinamento istituzionale degli enti locali e regola i loro soggetti e i loro organi, i servizi offerti, gli interventi, il personale e i controlli. La parte seconda, invece, disciplina l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, quindi, la programmazione e i bilanci, la gestione di questi ultimi, gli investimenti, la tesoreria, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione, la revisione economico-finanziaria e la situazione degli enti locali deficitari o dissestati. Le ultime due parti sono relative alle associazioni degli enti locali e alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni. |
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