|
Data: 02/10/2019 15:00:00 - Autore: Claudio Roseto Avv. Claudio Roseto - I proprietari di terreni ricevono, con cadenza periodica, le richieste di pagamento di contributi consortili da parte del Consorzio di Bonifica nel cui ambito ricade il proprio immobile. Molto spesso si tratta di terreni aventi un esiguo valore che, peraltro, non sono mai stati interessati da interventi da parte del predetto Ente Pubblico. È opportuno verificare i casi in cui il contributo consortile risulta legittimo e, pertanto, dovuto.
Cosa sono i contributi consortili[Torna su]
Come noto, in tema di imposizione contributiva in materia di bonifica, trovano applicazione i principi contenuti nell'art. 860 del Cod. Civ., secondo cui: "i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica". In particolare, dal chiaro tenore della succitata norma si ricavano i seguenti principi: a) la contribuzione richiede la realizzazione, avvenuta o in corso, di bonifica nell'ambito di un comprensorio debitamente classificato; b) la partecipazione alle spese dei consorzi presuppone un beneficio, diretto ed effettivo, in favore degli immobili da assoggettare al contributo, che vengono perciò delimitati dal cosiddetto perimetro di contribuenza. Le spese sostenute dal Consorzio di bonifica, poi, devono essere ripartite tra le proprietà consorziate in ragione del beneficio loro derivato (cfr. Cass. Sez. Unite 06.02.1984 n. 877, Cass. Civ. 20.08.1977, n. 7754). La giurisprudenzaCon le note sentenze della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Civ. SS.UU. n. 8960 del 1996 e n. 968 del 1998), inoltre, sono stati forniti ulteriori principi: - il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio di bonifica, ma esso dev'essere diretto, specifico, conseguito o conseguibile e tradursi in una qualità del fondo; - l'imposizione di contribuzione, resta subordinata al presupposto che gli immobili dei proprietari, oltre a trovarsi nel perimetro consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare a seconda che trattasi di contributi definitivi o provvisori. Per giurisprudenza consolidata, infine, l'obbligo di contribuzione grava sul proprietario che ha tratto vantaggi dalle opere di bonifica effettuate, secondo le prescrizioni contenute nell'art. 10 del R.d. 13.02.1993 n. 215, a mente del quale: "sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio della bonifica […] l'immobile quindi deve trarre dalle opere e dall'attività del consorzio, un vantaggio diretto e specifico, conseguito a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo".
Le vicende della legge regionale calabrese sui contributi consortili[Torna su]
La maggior parte delle Regioni hanno disciplinato, con proprie leggi regionali, l'attività dei Consorzi di Bonifica. Nelle varie normative regionali, gli Enti territoriali hanno tentato di mortificare le norme e i principi nazionali in materia, al fine di far gravare sui contribuenti il sostentamento finanziario dei consorzi di bonifica. In altri termini, si è cercato di imporre un vero e proprio tributo legato alla mera proprietà dell'immobile, senza considerare l'effettivo beneficio del terreno derivante dalle opere di bonifica. Tra le varie Regioni che hanno legiferato in materia di Consorzi di Bonifica, vi è il caso della Regione Calabria, che è sicuramente quello più emblematico. In particolare, la Calabria ha emanato la Legge della Regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), che prevedeva, all'art. 23, comma 1, lettera a), che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario», in evidente contrasto con i principi nazionali suesposti. La disposizione normativa regionale da ultimo citata, per fortuna, è stata sottoposta al sindacato della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 188/2018, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica fosse dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio». Successivamente, la norma in parola è stata novellata dalla Regione Calabria con la L.R. del 09.05.2017 n. 13, secondo cui: "[…] i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore". In virtù di ciò, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che: "in tema di contributi consortili di bonifica, l'art 1, l.r. Calabria n. 13 del 2017, modificando l'art. 23 l.r. n. 11 del 2003, ha subordinato l'assoggettabilità a contribuzione al beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica, in conformità a quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2018, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del "quantum" del contributo, è determinante la precisa identificazione, da parte del Piano di classifica, degli immobili e dei vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio" (Cass. civ., Sez. VI - 03.07.2019, n. 17759). L'illegittimità della richiesta in assenza di beneficio e l'onere della prova[Torna su]
Da quanto precede è evidente che le richieste di pagamento di contributi consortili sono illegittime nel caso in cui esse abbiano ad oggetto terreni che non siano mai stati interessati da interventi di bonifica. Al contempo, le Leggi regionali che prescrivono delle norme in contrasto con il prefato principio sono costituzionalmente illegittime. È opportuno precisare, tuttavia, che laddove i fondi siano ricompresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica, grava sul contribuente l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio. In altri termini, a fronte dell'eccepita vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio, è onere del contribuente dare prova dell'inesistenza della suddetta vantaggiosità.
Avv. Claudio Roseto Specializzato in diritto amministrativo e-mail: claudioroseto@gmail.com - P.E.C. avv.claudioroseto@pec.it Tel: 0981/58003 - Cell: 320/1431818
|
|