Data: 05/10/2019 15:00:00 - Autore: Felice Raimondo
di Felice Raimondo - In data primo ottobre 2019, il presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha annunciato una svolta epocale per il calcio italiano: "La responsabilit� non � pi� oggettiva ma diventa personale. Non abbiamo intaccato il principio di base, ma se una societ� oggi adotta e applica in concreto il nostro modello virtuoso non ha pi� nulla da temere e non si parla pi� di responsabilit� oggettiva. Se invece qualche club non ha voglia di dare un nome e un cognome alla responsabilit�, allora questa ritorna oggettiva".

Ma cosa cambia in concreto per le societ� di calcio? Scopriamolo insieme:

Il modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

Con il D.Lgs. 231/2001, il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento volto a prevenire la responsabilit� penale degli enti derivante da illecito amministrativo. Nello specifico trattasi di reati societari, delitti di criminalit� organizzata, delitti nei confronti del Pubblica amministrazione, reati ambientali, ecc., che, se compiuti nell'interesse o a vantaggio della societ�, comportano l'assunzione della responsabilit� di quest'ultima.

In particolare l'art. 6 della predetta normativa prevede che la societ� possa essere esonerata dalla responsabilit� conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonch� di curare il loro aggiornamento � stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il c.d. organismo di vigilanza;

c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera;

In sostanza, quindi, il succitato articolo definisce il "requisito esimente", ossia il modello organizzativo che, se adottato cos� come previsto dalla normativa, solleva l'ente dalla responsabilit� penale.

Il modello organizzativo nel mondo del calcio

La normativa in commento, adottata dall'ordinamento statuale, ha progressivamente trovato applicazione anche nell'ordinamento sportivo, grazie al recepimento da parte della FIGC e delle Leghe di riferimento.

In particolare la FIGC, nell'assemblea straordinaria del 22.01.2007, ha deliberato la modifica dello statuto federale che all'art. 7, comma 5, prevede tutt'oggi quanto segue:

"Il Consiglio federale, sentite le Leghe interessate, emana le norme o le linee guida necessarie e vigila affinch� le societ� che partecipano a campionati nazionali adottino modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealt�, correttezza e probit� in ogni rapporto. I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della societ� e del livello agonistico in cui si colloca, devono prevedere: a) misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivit� sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonch� a rilevare tempestivamente situazioni di rischio; b) l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonch� di adeguati meccanismi di controllo; c) l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; d) la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalit� e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento."

Similmente, anche il Codice di Giustizia Sportiva � stato adeguato alla nuova normativa, sicch� oggi l'art. 7 sancisce una precisa scriminante o attenuante della responsabilit� oggettiva:

"Al fine di escludere o attenuare la responsabilit� della societ� di cui all'art. 6, cos� come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta l'adozione, l'idoneit�, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto."

A partire dalla stagione 2013/2014 anche le principali Leghe professionistiche - prima la serie A, poi la B - si sono adeguate alla suindicata normativa, obbligando le societ� ad adottare modelli organizzativi secondo i dettami indicati dalla FIGC. Pi� di recente, anche la Lega Pro si � uniformata: il codice di autoregolamentazione, pubblicato in data 30 agosto 2018, all'art. 12 prevede che al fine di perseguire l'obiettivo di una corretta governance e di prevenire la commissione di reati, al momento della iscrizione al Campionato Serie C, le societ� dovranno aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 aggiornato alla normativa tempo per tempo vigente.

La scriminante di cui all'art. 7 CGS viene completata da quanto previsto dall'art. 29 CGS, che al comma 1 disciplina esimenti ed attenuanti per i comportamenti dei sostenitori:
"La societ� non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la societ� ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della societ� idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la societ� ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorit� competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore; c) la societ� ha concretamente cooperato con le Forze dell'ordine e le altre Autorit� competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, anche mediante l'utilizzo a spese della societ� di tecnologie di video‐sorveglianza; d) al momento del fatto, la societ� ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; e) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti.".

Inoltre, prosegue il secondo comma, la responsabilit� risulta comunque attenuata quando "la societ� prova la sussistenza di una o pi� circostanze di cui al comma 1″.

Le conseguenze pratiche dell'adozione di tali modelli organizzativi

La svolta epocale annunciata dal presidente FIGC va a calmierare le annose conseguenze derivanti dalla c.d. "responsabilit� oggettiva" in capo alle societ� calcistiche. Sul punto bisogna specificare che la giustizia sportiva fa parte di un ordinamento giuridico autonomo e indipendente, quindi munito di propri statuti, proprie sanzioni e un proprio codice.

In particolare l'art. 6 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva disciplina vari livelli di responsabilit� in capo alle societ�: da quella pi� grave, ossia la responsabilit� diretta, a quella pi� lieve, ossia la responsabilit� oggettiva. Il comma 1 prevede la responsabilit� diretta del club per quegli illeciti compiuti dai soggetti che rappresentano la societ� e che, quindi, in virt� di ci�, generano quella immedesimazione organica tra rappresentato e rappresentante che, di fatto, per la giustizia sportiva imputa direttamente al club la responsabilit� degli atti compiuti da chi lo rappresenta (se il nome in questione � effettivamente presente nelle liste che i club ogni anno consegnano alla Lega).
Di regola nelle s.p.a. � l'atto costitutivo a sancire quale persona assume anche il ruolo di legale rappresentante. Se niente � stabilito, il legale rappresentante � il presidente del C.D.A.

I commi 2 e 3, invece, disciplinano la c.d. "responsabilit� oggettiva". In questo caso non vi � quella immedesimazione organica di cui sopra, giacch� la condotta illecita non viene commessa da un soggetto che rappresenta la societ�, ma da dirigenti (o tesserati) che sono considerati a s� stanti rispetto alla societ� e che, tuttavia, a causa del loro comportamento illegittimo, per il semplice fatto di avere un rapporto diretto con la societ� (c.d. "sodalizio sportivo") causano una responsabilit� indiretta anche in capo al club. La ratio di tale norma � quella di garantire il pacifico svolgimento dell'attivit� sportiva, fine ultimo del club che viene realizzato attraverso l'operato dei suoi tesserati. Pertanto se qualcuno di quest'ultimi commette un illecito, per la giustizia sportiva ne risponder� oggettivamente anche il club, a cui verr� irrogata una sanzione specifica.

La svolta storica annunciata dal presidente Gravina risiede nel fatto che, dando seguito alle determinazioni del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, nel quadro complessivo dell'art. 7 dello Statuto, il consiglio federale FIGC ha approvato le "Linee Guida per l'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" idonei a prevenire atti contrari ai principi di lealt�, correttezza e probit�, che garantiscono piena applicazione della scriminante/attenuante di cui all'art. 7 del nuovo Codice di giustizia sportiva.

I predetti modelli, tenuto conto della dimensione della societ� e del livello agonistico in cui essa si colloca, devono prevedere:

  • misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attivit� sportiva nel rispetto della legge e dell'ordinamento sportivo, nonch� a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;
  • l'adozione di un codice etico, di specifiche procedure per le fasi decisionali sia di tipo amministrativo
    che di tipo tecnico‐sportivo, nonch� di adeguati meccanismi di controllo;
  • l'adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  • la nomina di un organismo di garanzia, composto di persone di massima indipendenza e professionalit� e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

I succitati modelli, la cui adozione � la conditio sine qua non per il riconoscimento da parte degli organi di giustizia sportiva dell'applicazione di esimenti o attenuanti della cosiddetta responsabilit� oggettiva, dovranno attenersi ai principi di seguito esposti: valutazione dei rischi; leadership e impegno; codice etico e sistema procedurale; controlli interni e controlli sulle terze parti; organismo di garanzia; comunicazione e formazione; sistema interno di segnalazione; sistema disciplinare; verifiche, riesame e monitoraggio; miglioramento continuo e gestione delle non conformit�.

Le sanzioni

Le sanzioni che le societ� possono evitare grazie all'adozione di siffatti modelli organizzativi sono quelle elencate all'interno dell'art. 8 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva:

a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o pi� gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o pi� gare con uno o pi� settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o pi� giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o pi� punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, pu� essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittivit� della sanzione, la retrocessione all'ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica
obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.

Alle societ� pu� inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10.

Dunque, alla luce delle succitate novit� regolamentari, qualora la societ� calcistica adotti scrupolosamente i predetti modelli organizzativi, sar� molto difficile che venga colpita da una delle sanzioni suindicate o, almeno, che subisca le sanzioni pi� gravi indicate dal codice di giustizia sportiva. In questi casi la responsabilit� torner� ad essere personale e, quindi, l'unico soggetto ad essere sanzionato sar� l'autore dell'illecito.

Avv. Felice Raimondo

Via Giulio Cesare 65 - 66054, Vasto (CH)

www.feliceraimondo.it

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