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Data: 06/10/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il malato che dovrebbe sottoporsi a una prestazione sanitaria, che però viene rinviata di qualche giorno, non ha diritto al risarcimento del danno solo per tale ritardo. Lo si evince dall'ordinanza numero 24514/2019 della Corte di cassazione, sotto allegata, che si è occupata della richiesta di risarcimento del danno avanzata da un uomo che, recatosi in ospedale per sottoporsi a un ciclo di chemioterapia mediante catetere vescicale, era stato informato che la prestazione non poteva essere eseguita, perché mancava personale infermieristico di sesso maschile. L'intervento delle forze dell'ordine[Torna su]
A fronte del rifiuto di essere sottoposto al trattamento, il paziente aveva deciso di coinvolgere la polizia municipale, che lo aveva accompagnato presso la struttura sanitaria e lo aveva "aiutato" a ottenere un nuovo appuntamento. Niente danno[Torna su]
Per i giudici del merito, la cui posizione è stata condivisa dalla Corte di cassazione, nel caso di specie mancavano tutti i presupposti necessari perché il paziente ottenesse un risarcimento del danno. In particolare per il tribunale, interessato della questione in secondo grado, nella condotta tenuta dal personale sanitario non potevano essere ravvisati gli estremi della colpa civile. I sanitari, infatti, dopo che il paziente era tornato in ospedale con la polizia, lo avevano invitato a sottoporsi immediatamente alla chemioterapia, ma l'uomo si era rifiutato. Gli venne quindi dato un nuovo appuntamento a distanza di soli due giorni. Inoltre, il personale si era attivato immediatamente per reperire un sostituto dell'infermiere mancante. La prova dell'assenza di colpa non serve[Torna su]
Di fronte alla Corte di cassazione, tra le altre cose, il paziente aveva lamentato che nel corso del giudizio non era stata data, da parte della ASL, la prova dell'assenza di colpa. Per i giudici, però, considerate come valide le conclusioni raggiunte nelle fasi di merito, tale prova sarebbe risultata inutile. Utilizzando le parole della Corte, "non essendoci un danno risarcibile, è superfluo discorrere sull'esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario". |
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