Data: 05/11/2001 - Autore: Roberto Cataldi
Con la sentenza n. 243 del 12.7.01, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 271 del Codice Penale(Associazioni Antinazionali) perch� in contrasto con i valori democratici che ispirano il nostro sistema politico-legislativo e in particolare con i principi cardine dello Stato liberale sanciti dagli art. 2, 18 e 21 della Costituzione. In altre parole, da oggi in poi, potranno essere considerate formazioni sociali? costituzionalmente garantite anche le associazioni dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale?, purch� ovviamente non facciano ricorso diretto o indiretto alla violenza.
Ecco il testo della sentenza:

SENTENZA N. 243

ANNO 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Fernando SANTOSUOSSO

- Massimo VARI

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Fernanda CONTRI

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit� costituzionale dell�art. 271 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 2000 dal giudice dell�udienza preliminare del Tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Contin Cristian ed altri, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell�anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Contin Cristian e di Contin Flavio ed altro nonch� l�atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell�udienza pubblica del 22 maggio 2001 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

uditi gli avvocati Piero Longo per Contin Cristian, Alessio Morosin per Contin Flavio ed altro e l�avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.� Nel corso del procedimento penale a carico di Contin Cristian e altri, accusati � tra l�altro � del reato di associazione antinazionale (art. 271 cod. pen.), diretta a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale inteso come coscienza dell�unit� territoriale, sociale e politica dell�Italia", il giudice dell�udienza preliminare del Tribunale di Verona, richiesto dal P.M. dell�emissione del decreto che dispone il giudizio, ha promosso, in riferimento agli artt. 2, 18 e 21 della Costituzione, il giudizio di legittimit� costituzionale dell�art. 271 del codice penale.

Ad avviso del rimettente, tale precetto violerebbe anzitutto l�art. 21 della Costituzione, poich� l�unico limite posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza al "sentimento nazionale".

Neppure sarebbe ipotizzabile un limite implicito alla libert� di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) capace di dare fondamento alla fattispecie incriminatrice esaminata, soprattutto se di quest�ultima viene valutato il bene giuridico tutelato. Esso s�identifica con "il sentimento nazionale", vale a dire con il patriottismo, inteso come coscienza dell�unit� territoriale, sociale e politica del Paese. Tale valore � stato gi� preso in considerazione dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 87 del 1966 che ha dichiarato illegittimo l�art. 272, secondo comma, del codice penale, il quale puniva le condotte di propaganda "per distruggere o deprimere il sentimento nazionale", un reato cio� assimilabile a quello per il quale si procede nell�odierno giudizio.

Tra la fattispecie dichiarata illegittima e quella oggetto del giudizio non vi sarebbero, secondo il rimettente, diversit� tali da giustificare un diverso trattamento davanti alla giurisdizione costituzionale. Le due "attivit�" sarebbero dirette a perseguire le stesse finalit�; inoltre, considerato che il fenomeno oggetto della censura posta dall�art. 271 copre un�area comportamentale pi� vasta, questo � per la parte eccedente l�area della libert� di espressione � ricadrebbe sotto altre censure penali presenti nell�ordinamento.

In conclusione, anche associazioni che si propongono la depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purch� non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza. Esse, allora, potrebbero dirsi formazioni sociali tutelabili ai sensi dell�art. 2 della Costituzione.

2.� Si sono costituite, con memorie, le parti private Cristian, Flavio e Severino Contin, concludendo per l�accoglimento della questione sollevata.

Osservano gli imputati che, da tempo, la fattispecie penale non trova applicazione, ed essa � considerata � dalla dottrina � incompatibile con la Costituzione oppure tacitamente abrogata.

La norma finirebbe per punire con la sanzione penale solo un�opinione e una associazione, in violazione degli artt. 21 e 18 della Costituzione.

3.� E� intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall�Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l�infondatezza della questione.

Premette l�Avvocatura che la questione � stata sollevata sulla base di un falso presupposto, costituito dall�erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 87 del 1966; la quale, al contrario di quanto ritenuto nell�ordinanza di rimessione, avrebbe riconosciuto meritevole di tutela il bene del "sentimento nazionale". Tale valore, infatti, avrebbe � secondo l�interventore � una sicura rilevanza costituzionale. Inoltre, la disciplina sanzionatoria stabilita dall�art. 271 del codice penale, con riferimento al limite del rispetto della legge penale stabilito, per la libert� di associazione, dall�art. 18 della Costituzione, non sarebbe affatto irragionevole n� priva di fondamento.

Considerato in diritto

1.� Viene all�esame della Corte la questione di legittimit� costituzionale dell�art. 271 del codice penale, il quale punisce le condotte di promozione, costituzione, organizzazione e direzione delle associazioni che si propongono di svolgere o che svolgono attivit� dirette a distruggere o deprimere il sentimento nazionale, perch� se ne assume il contrasto con: a) l�art. 21 della Costituzione, in quanto l�unico limite posto dalla Costituzione alla libera manifestazione del pensiero, quello del buon costume, non avrebbe alcuna attinenza con il "sentimento nazionale", n� potrebbe identificarsi con la morale o la coscienza etica; b) l�art. 18 della Costituzione, perch� esso pone un limite alla libert� associativa con riferimento soltanto a quelle segrete o che perseguono scopi politici mediante organizzazioni militari, onde anche le associazioni che si propongono quale fine la depressione o la distruzione del sentimento nazionale sarebbero lecite purch� non facciano ricorso, diretto o indiretto, alla violenza; c) l�art. 2 della Costituzione, atteso che tali associazioni costituirebbero formazioni sociali ove si svolge la personalit� del singolo.

2.� La questione � fondata.

3.� Il codice penale del 1930 aveva posto alcune fattispecie associative in diretta correlazione con i reati di propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale (in tal senso anche il paragrafo n. 127 della Relazione del Guardasigilli, che pone "in rispondenza" le due previsioni punitive). In particolare, appaiono chiari i collegamenti tra il primo comma dell�art. 272 e il delitto riguardante le associazioni sovversive (art. 270), nonch� tra il secondo comma della stessa disposizione e quello riguardante le associazioni antinazionali (art. 271), sia per l�identit� delle espressioni usate nelle parallele figure delittuose, sia per le convergenti riflessioni dottrinarie sviluppatesi al riguardo. Esulano dalla tipicit� del fatto descritto in dette disposizioni, e risultano quindi estranee al modello legale in esame, le condotte violente, diverse dalle attivit� di propaganda, anche se poste in essere per lo svolgimento di tali comportamenti.

Com�� noto, questa Corte, con la sentenza n. 87 del 1966, mentre ha respinto il dubbio di costituzionalit� relativo al primo comma dell�art. 272 del codice penale (propaganda sovversiva), ha dichiarato l�illegittimit� costituzionale del secondo comma (propaganda antinazionale), sulla base della considerazione che "il sentimento nazionale" costituisce soltanto un dato spirituale che, sorgendo e sviluppandosi nell�intimo della coscienza di ciascuno, fa parte esclusivamente del mondo del pensiero e delle idealit�, sicch� la relativa propaganda � non indirizzata a suscitare violente reazioni, n� rivolta a vilipendere la nazione o a compromettere i doveri che il cittadino ha verso la Patria, od a menomare altri beni costituzionalmente garantiti � non poteva essere vietata senza che si profilasse il contrasto con la libert� di cui all�articolo 21 della Costituzione.

4.� Va premesso che la presente questione non coinvolge il significato e la portata dei valori costituzionali della nazione e dell�unit� nazionale (artt. 5, 9, 67, 87 e 98 Cost.), n� le forme di tutela che vi si possono riferire.

La questione invece concerne esclusivamente il dubbio sulla legittimit� costituzionale dell�incriminazione della condotta sotto forma associativa, intesa a "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".

Orbene, le considerazioni che hanno portato questa Corte a dichiarare l�illegittimit� costituzionale della fattispecie incriminatrice della propaganda antinazionale (art. 272, secondo comma), forniscono sufficiente ragione per addivenire a pari conclusione � in relazione ai parametri costituzionali ora invocati � anche riguardo alla figura del reato, punito dalla norma qui denunziata che vieta le associazioni per l�attivit�, diretta sempre al fine di "distruggere o deprimere il sentimento nazionale".

Invero, se non � illecito penale che il singolo svolga opera di propaganda tesa a tale scopo � ove non trasmodi in violenza o in attivit� che violino altri beni costituzionalmente garantiti fino ad integrare altre figure criminose � non pu� costituire illecito neppure l�attivit� associativa volta a compiere ci� che � consentito all�individuo; cos� come � stabilito dall�art. 18 della Costituzione, che riconosce � nei limiti posti dal secondo comma � la libert� di associazione per i fini che non siano "� vietati ai singoli dalla legge penale".

La permanenza della norma censurata � essendo stata gi� espunta dall�ordinamento quella che considerava illecita la propaganda diretta all�identico fine perseguito perfino dalla totalit� dei cittadini uti singuli � verrebbe ad incidere unicamente sulla libert� di associazione garantita dalla Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l�illegittimit� costituzionale dell�articolo 271 (Associazioni antinazionali) del codice penale.

Cos� deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernando SANTOSUOSSO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2001.


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