Data: 28/09/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Il D. Lgs. n° 626/94 pone in capo al datore di lavoro una serie di obblighi in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, talvolta congiuntamente ad altri soggetti specificatamente individuati dal legislatore, miranti alla prevenzione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, nonché all'adozione di misure generali di tutela. Tra gli obblighi più significativi e rilevanti, anche in un'ottica di ?funzione sociale?, rientra quello del controllo sanitario dei lavoratori in correlazione ai rischi specifici (art. 3, comma 1, lett. l), rischi, questi ultimi, ?valutati? e sacralizzati in un apposito documento (art. 4, commi 1, 2 e 3). Nelle ipotesi nelle quali per le fasi lavorative da effettuare, per gli ambienti di lavoro, per le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, per l'utilizzo di sostanze opportunamente individuate dal legislatore sia prevista la sorveglianza sanitaria, quest'ultima incombe come obbligo in capo al medico competente (art. 16) e, ovviamente, in capo al datore di lavoro (art. 3, comma 1, lett. l; art. 4, comma 5, lett. c) comportando obblighi complementari a quello principale come, ad esempio, l'obbligo previsto dall'art. 4, comma 8 e art. 17, comma 1 lett. d). La ratio dell'assetto normativo in commento affonda le radici nella previsione legislativa dell'art. 2087 c.c. e non è infondato ritenere che quest'ultima norma e le disposizioni normative del Decreto Legislativo n° 626/94 che pongono obblighi specifici in materia di sicurezza e tutela della salute del lavoratore, siano in un rapporto di ?genus? e ?species?. Alcuni precetti a carico del datore di lavoro, tra l'altro già in parte presenti nel panorama giuridico preesistente (si pensi all'art. 33 del D.P.R. n° 303/1956), risultano altrettanto incisivi con la previsione di un organico sistema sanzionatorio che, come per il passato, stabilisce l'alternatività della pena dell'ammenda e dell'arresto - quindi in ambito penale - sia a carico del datore di lavoro che a carico dei suoi collaboratori (si pensi al medico competente), che a carico del lavoratore... (Articolo di Luigi Damiano) www.laprevidenza.it Articolo di Luigi Damiano
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