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Data: 04/10/2019 14:00:00 - Autore: Redazione di Redazione – Da oggi 4 ottobre i beneficiari di reddito o pensione di cittadinanza che hanno presentato la domanda nel marzo 2019, possono integrarla collegandosi al link (https://serviziweb2.inps.it/RedditoCittadinanza/autocertificazione) inviato loro tramite sms o email. È quanto comunica l'Inps con il messaggio n. 3568/2019 (sotto allegato). Reddito e pensione di cittadinanza: le novità[Torna su]
Le prime domande di RdC e PdC, infatti, spiega l'istituto, sono state presentate a partire dal 6 marzo, utilizzando un modello cambiato in seguito (il 2 aprile), per effetto delle modifiche apportate dalla legge di conversione al dl n. 4/2019. Tale legge ha previsto un regime transitorio di salvaguardia delle richieste presentate prima della sua entrata in vigore, stabilendo che il beneficio potesse essere erogato per un periodo non superiore a sei mesi anche in assenza della nuova documentazione richiesta. Per cui le domande presentate a marzo e accolte sono state poste in pagamento fino alla fine di settembre 2019. Dal mese di ottobre, però, occorre allineare il contenuto delle dichiarazioni. Da qui l'integrazione disposta dall'istituto. Non occorre una nuova domanda[Torna su]
Ad ogni modo, non occorre una nuova domanda, spiega l'Inps, al fine di garantire la continuità nell'erogazione del beneficio economico, basterà che i nuclei familiari interessati integrino le dichiarazioni di responsabilità e prendano atto delle informative aggiornate collegandosi al link sopra riportato, per il quale non è richiesto il PIN e che è anche indicato nel messaggio loro inviato. Cosa indicare[Torna su]
I richiedenti dovranno inserire: il protocollo della pratica RdC/PdC (esempio: INPS-RDC-2019-xxxxx); il codice fiscale e il codice alfanumerico ricevuto via email o sms. Il collegamento alla pagina sarà sempre attivo. Tuttavia, precisa l'istituto, soltanto per le domande aggiornate fino al 21 ottobre sarà possibile l'elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata spettante per la mensilità di ottobre. Per chi, invece, effettuerà l'aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all'acquisizione della dichiarazione.
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