Data: 05/10/2019 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 15 paragrafo 1 della Direttiva UE 2000/31, nella sentenza del 3 ottobre (sotto allegata) ha chiarito che i giudici degli Stati membri possono ordinare a Facebook, nella veste di prestatore di hosting non solo di rimuovere contenuti illeciti, ma anche di eliminare quelli successivi, se simili a quello gi� dichiarato illecito e di bloccarne l'accesso. Non che Facebook debba controllare preventivamente tutti i contenuti pubblicati dai propri utenti. Nel momento in cui per� � un giudice a chiedere l'eliminazione di un contenuto illecito in quanto offensivo, come nel caso di specie, dell'onore di una persona, Facebook � tenuto a rimuovere e bloccare sia quello segnalato che quelli successivi se equivalenti a quello gi� dichiarato contrario alla legge. Tutto ci� a livello mondiale e non solo comunitario, nell'ambito del relativo diritto internazionale.

La vicenda processuale

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Una signora agisce contro la Facebook Iireland Limited, in relazione alla pubblicazione sulla pagina di un utente ospitata all'interno del social network Facebook, di un messaggio dal contenuto offensivo e lesivo del suo onore.

Per la soluzione della controversia viene avanzata alla Corte di Giustizia Europea una domanda di pronuncia pregiudiziale, che richiede la corretta interpretazione dell'art. 15 paragrafo 1 della Direttiva 2000/31/CEE del Parlamento e del Consiglio Europeo, emessa l'8 giugno 2000, che si occupa di alcuni aspetti giuridici dei servizi della societ� dell'informazione, con particolare riguardo al commercio elettronico.

Per comprendere al meglio la questione vediamo cosa prevede l'art 15, paragrafo 1 di detta direttiva: "Nella prestazione di servizi di cui agli articoli 12, 13 e 14, gli Stati membri, che un organo giurisdizionale o un'autorit� amministrativa esiga che il prestatore impedisca una violazione o vi ponga fine nonch� la possibilit�, per gli Stati membri, di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime."

La questione pregiudiziale rimessa alla CGUE

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In pratica si chiede alla Corte di Giustizia Europea di stabilire se il paragrafo 1 dell'art 5 della direttiva 2000/31:

  • impedisce a un giudice di uno Stato membro di poter ordinare a un prestatore di hosting, Facebook in questo caso, di rimuovere le informazioni memorizzate dallo stesso, il cui contenuto � identico a quello di una precedente informazione gi� dichiarata illecita e di bloccare l'accesso alle stesse, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle stesse;
  • se la norma impedisce, sempre a un giudice di uno Stato membro, di ordinare a un prestatore di servizio di hosting, la rimozione delle informazioni memorizzate, il cui contenuto risulta essere equivalente a quello di un'informazione gi� dichiarata illecita precedentemente e di bloccare l'accesso alle stesse;
  • se tale ingiunzione pu� essere estesa a livello mondiale.

Facebook deve rimuovere i contenuti illeciti, compresi quelli equivalenti

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La Corte Europea dopo un'attenta disamina della normativa in materia, con la sentenza del 3 ottobre 2019 emessa in relazione alla causa C-18/18 conclude che i prestatori di hosting, Facebook nel caso di specie, sono obbligati a rimuovere i contenuti identici o equivalenti di un contenuto precedente che � gi� stato dichiarato illecito.

Come osservato giustamente dalla Corte del resto "Poich� un social network facilita la trasmissione rapida delle informazioni memorizzate dal prestatore di servizi di hosting tra i suoi vari utenti, sussiste un rischio reale che un'informazione qualificata come illecita possa essere successivamente riprodotta e condivisa da un altro utente di detto network."

Questo non significa, come fa presente la Corte nella sentenza che si pu� imporre a un prestatore di servizi di hosting l'obbligo di esercitare un potere di sorveglianza generale su tutte le informazioni che vengono scritte dagli utenti e che vengono di conseguenza memorizzate da Facebook, cos� come non gli si pu� chiedere di attivarsi nel ricercare fatti o situazioni indicative di condotte illecite.

Vero per� che non si pu� impedire al giudice di uno Stato membro d'ingiungere al prestatore di un servizio di hosting di attivarsi a posteriori, rimuovendo tutte le informazioni memorizzate di contenuto identico o equivalente a un contenuto precedente gi� dichiarato illecito, bloccando l'accesso alle stesse. Questo potere riconosciuto ai giudici di ingiungere la rimozione e il successivo blocco all'accesso non deve valere solo a livello comunitario, bens� a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente, di cui gli Stati devono tenere conto.

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