Data: 08/10/2019 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la circolare n. 129/2019 (sotto allegata) l'Inps recepisce i nuovi indirizzi della magistratura contabile, al fine di armonizzare prassi e disposizioni delle gestioni pensionistiche pubbliche e private, introducendo importanti novit� in materia di contribuzione aggiuntiva prevista per i lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale. In base ai criteri recepiti dalla circolare, stop ai furbetti. La contribuzione aggiuntiva infatti pu� avere un peso sulla pensione solo se le indennit� corrisposte e sulle quali viene calcolata possiedono i requisiti della fissit� e della continuit�.

Analizziamo gli aspetti pi� importanti della circolare:

Pensioni d'oro: la giurisprudenza contabile

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Come precisa l'INPS nella circolare n. 129/2019, il documento succede a recenti pronunce della Magistratura contabile, che hanno reso necessario adeguare la contribuzione facoltativa per i lavoratori in aspettativa o distacco perch� impegnati a ricoprire incarichi di natura sindacale, al fine di armonizzazione le prassi amministrative delle gestioni previdenziali private e pubbliche in relazione a detta contribuzione aggiuntiva. Le istruzioni in essa contenute sono applicabili alle domande di autorizzazione per il versamento della contribuzione aggiuntiva 2019 e seguenti, in relazione a incarichi conferiti anche prima della data di pubblicazione del documento.

Con questa circolare, recependo quanto sancito dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 491/2016 l'Inps precisa che la contribuzione aggiuntiva riconosciuta in caso di aspettativa o distacco sindacale incide sulla pensione solo se l'indennit� su cui � calcolata possiede i requisiti della fissit� e della continuit�. Nel caso in cui poi gli incarichi sindacali contestuali sono pi� di uno, le indennit� non devono sommarsi, ma si prende come riferimento, per il calcolo della contribuzione aggiuntiva, solo quella pi� corposa. In questo modo, come si desume dalla lettera della circolare, le categorie pi� colpite sono quelle del settore pubblico, in particolare, Ferrovie, Poste ed Elettrici.

Normativa di riferimento

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La circolare analizza il quadro normativo relativo alla contribuzione facoltativa precisando che il lavoratore in aspettativa sindacale � coperto dal punto di vista assicurativo per tutto il periodo in cui � chiamato a ricoprire le cariche sindacali previste dall'art 3 comma 2, del D.lgs n. 564/1996 in presenza di due elementi:

  • provvedimento dell'Istituto con cui gli viene riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa;
  • autorizzazione dell'istituto all'Organizzazione sindacale "al versamento della contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza fra l'importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivit� sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accreditamento della contribuzione figurativa."

Per quanto riguarda invece il lavoratore in distacco sindacale la contribuzione aggiuntiva � versata dall'organizzazione sindacale in presenza:

  • del provvedimento del datore di lavoro di collocamento in distacco;
  • dell'autorizzazione rilasciata all'Istituto all'Organizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva.

Richiesta di autorizzazione annuale delle organizzazioni sindacali

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A decorrere dall'entrata in vigore della circolare, le organizzazioni sindacali dovranno procedere annualmente alla richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, per ogni lavoratore, indipendentemente dalla gestione previdenziale a cui costui � iscritto: Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti o Fondi speciali.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione elencata dalla circolare (a pag. 4), con un certo anticipo, per permettere l'istruttoria da parte dell'Istituto e tenendo conto che il termine per il versamento viene effettuato entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo in cui si sono realizzati o protratti l'aspettativa o il distacco. Oltre questo termine non � consentito alcun pagamento, salvo eccezioni.

Base imponibile per il calcolo della contribuzione aggiuntiva

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Per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo della contribuzione aggiuntiva la circolare precisa che:

  • per quanto riguarda l'aspettativa sindacale "la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva � determinata dall'eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennit�) erogato dall'Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accreditamento della contribuzione figurativa."
  • mentre per ci� che concerne il distacco sindacale "la misura della contribuzione aggiuntiva � calcolata sull'intero importo degli emolumenti e delle indennit� corrisposte dall'Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco".

Facoltativit� della contribuzione

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La copertura contributiva in caso di aspettativa o distacco sindacale per� non opera automaticamente, occorre infatti specifica domanda delle Organizzazioni Sindacali, previo accordo del rappresentante a cui � destinata.

La contribuzione aggiuntiva poi non viene calcolata in base alle retribuzioni corrisposte per il rapporto di lavoro subordinato svolto, ma sulla base di emolumenti e indennit� riconosciute per lo svolgimento dell'attivit� di rappresentanza sindacale, inoltre sia in caso di aspettativa che di distacco "la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non d� quindi luogo ad un aumento di anzianit�, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile".


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