Data: 08/10/2019 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la circolare n. 129/2019 (sotto allegata) l'Inps recepisce i nuovi indirizzi della magistratura contabile, al fine di armonizzare prassi e disposizioni delle gestioni pensionistiche pubbliche e private, introducendo importanti novità in materia di contribuzione aggiuntiva prevista per i lavoratori in aspettativa o in distacco sindacale. In base ai criteri recepiti dalla circolare, stop ai furbetti. La contribuzione aggiuntiva infatti può avere un peso sulla pensione solo se le indennità corrisposte e sulle quali viene calcolata possiedono i requisiti della fissità e della continuità.

Analizziamo gli aspetti più importanti della circolare:

Pensioni d'oro: la giurisprudenza contabile

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Come precisa l'INPS nella circolare n. 129/2019, il documento succede a recenti pronunce della Magistratura contabile, che hanno reso necessario adeguare la contribuzione facoltativa per i lavoratori in aspettativa o distacco perché impegnati a ricoprire incarichi di natura sindacale, al fine di armonizzazione le prassi amministrative delle gestioni previdenziali private e pubbliche in relazione a detta contribuzione aggiuntiva. Le istruzioni in essa contenute sono applicabili alle domande di autorizzazione per il versamento della contribuzione aggiuntiva 2019 e seguenti, in relazione a incarichi conferiti anche prima della data di pubblicazione del documento.

Con questa circolare, recependo quanto sancito dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 491/2016 l'Inps precisa che la contribuzione aggiuntiva riconosciuta in caso di aspettativa o distacco sindacale incide sulla pensione solo se l'indennità su cui è calcolata possiede i requisiti della fissità e della continuità. Nel caso in cui poi gli incarichi sindacali contestuali sono più di uno, le indennità non devono sommarsi, ma si prende come riferimento, per il calcolo della contribuzione aggiuntiva, solo quella più corposa. In questo modo, come si desume dalla lettera della circolare, le categorie più colpite sono quelle del settore pubblico, in particolare, Ferrovie, Poste ed Elettrici.

Normativa di riferimento

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La circolare analizza il quadro normativo relativo alla contribuzione facoltativa precisando che il lavoratore in aspettativa sindacale è coperto dal punto di vista assicurativo per tutto il periodo in cui è chiamato a ricoprire le cariche sindacali previste dall'art 3 comma 2, del D.lgs n. 564/1996 in presenza di due elementi:

  • provvedimento dell'Istituto con cui gli viene riconosciuto l'accredito della contribuzione figurativa;
  • autorizzazione dell'istituto all'Organizzazione sindacale "al versamento della contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza fra l'importo delle somme corrisposte per lo svolgimento dell'attività sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accreditamento della contribuzione figurativa."

Per quanto riguarda invece il lavoratore in distacco sindacale la contribuzione aggiuntiva è versata dall'organizzazione sindacale in presenza:

  • del provvedimento del datore di lavoro di collocamento in distacco;
  • dell'autorizzazione rilasciata all'Istituto all'Organizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva.

Richiesta di autorizzazione annuale delle organizzazioni sindacali

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A decorrere dall'entrata in vigore della circolare, le organizzazioni sindacali dovranno procedere annualmente alla richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, per ogni lavoratore, indipendentemente dalla gestione previdenziale a cui costui è iscritto: Gestione pubblica, Fondo pensioni lavoratori dipendenti o Fondi speciali.

La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione elencata dalla circolare (a pag. 4), con un certo anticipo, per permettere l'istruttoria da parte dell'Istituto e tenendo conto che il termine per il versamento viene effettuato entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo in cui si sono realizzati o protratti l'aspettativa o il distacco. Oltre questo termine non è consentito alcun pagamento, salvo eccezioni.

Base imponibile per il calcolo della contribuzione aggiuntiva

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Per quanto riguarda la base imponibile per il calcolo della contribuzione aggiuntiva la circolare precisa che:

  • per quanto riguarda l'aspettativa sindacale "la base di calcolo della contribuzione aggiuntiva è determinata dall'eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall'Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l'accreditamento della contribuzione figurativa."
  • mentre per ciò che concerne il distacco sindacale "la misura della contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall'Organizzazione sindacale al lavoratore in distacco".

Facoltatività della contribuzione

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La copertura contributiva in caso di aspettativa o distacco sindacale però non opera automaticamente, occorre infatti specifica domanda delle Organizzazioni Sindacali, previo accordo del rappresentante a cui è destinata.

La contribuzione aggiuntiva poi non viene calcolata in base alle retribuzioni corrisposte per il rapporto di lavoro subordinato svolto, ma sulla base di emolumenti e indennità riconosciute per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza sindacale, inoltre sia in caso di aspettativa che di distacco "la contribuzione aggiuntiva coesiste con una contribuzione principale e non dà quindi luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile".


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