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Data: 08/10/2019 15:00:00 - Autore: VV AA Dott. Vittorio Corasaniti - Non risponde del concorso in abuso d'ufficio l'avvocato a cui l'amministrazione pubblica direttamente assegni un incarico legale senza bando pubblico. Così, il tribunale di Riesame di Bologna ha confermato il rigetto della richiesta d'arresto di un avvocato in uno dei casi connessi al procedimento principale di Bibbiano.
Leggi Caso Bibbiano, inchiesta minori: facciamo chiarezza
Il fatto[Torna su]
La vicenda costituisce un capo autonomo della complessa indagine dei Comuni della Val d'Enza, il cui esito era stato l'emissione di ordinanza cautelare per numerose fattispecie di reato collegate tra loro in merito alla gestione di minori da parte dei Servizi Sociali. In questo caso, invece, il P .M. ha proposto appello al Tribunale delle Libertà di Bologna avverso la negazione del G.I.P. della misura cautelare dell'arresto nei confronti di un avvocato di Reggio Emilia a cui l'Unione della Val d'Enza aveva affidato tra il 2014 e il 2018 attività di rappresentanza legale di minori e consulenze giuridiche, contestandogli, in corcorso con alcuni funzionari pubblici dell'Unione, il reato di abuso d'ufficio in qualità di extraneus, da cui sarebbe derivato un danno ingiusto per la pubblica amministrazione poiché i compensi riscossi erano stati ritenuti eccessivi. Secondo la pubblica accusa, infatti, sia le attività di rappresentanza legale dei minori che le consulenze giuridiche avrebbero dovuto essere conferite mediante bando pubblico di selezione, nel rispetto della normativa prevista dal codice degli appalti (d. Lgs. N. 50/2016) e della legislazione ad esso previgente.
La decisione[Torna su]
Con ordinanza depositata il 17.09.2019 (sotto allegata), il Tribunale delle Libertà di Bologna ha rigettato la richiesta di arresto da parte del pubblico ministero, entrando nel merito della questione e dichiarando, in sostanza, che il fatto non sussiste per mancanza dell'elemento soggettivo. La decisione del giudice del riesame si articola in tre punti:
1. La procedura di evidenza pubblica è esclusa quando una pubblica amministrazione scelga o abbia dovuto scegliere prima dell'entrata in vigore del Codice degli appalti un professionista legale. Il Tribunale, infatti, ha accolto la tesi secondo cui prima dell'entrata in vigore del d. Lgs. 50/16, la normativa era "confusa e poco chiara", essendo sufficiente che gli incarichi diretti senza bando pubblico fossero giustificati dal fatto che "il tipo di prestazione richiesta era eseguibile a regola d'arte esclusivamente da quel determinato professionista". Per ciò che concerne invece gli affidamenti diretti in vigenza del Codice degli appalti, il giudice del riesame ha citato l'art. 17 del d. Lgs. 50/16, che espressamente stabilisce: "le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi ... d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato...".
2. L'attività di consulenza legale è distinta dall'attività professionale propria dei procedimenti contenziosi, motivo per cui è lecito il fatto che l'Unione della Val d'Enza abbia predisposto un bando pubblico nel primo caso e che abbia deciso di conferire incarichi diretti nel secondo. Risulta chiaramente condivisibile la decisione del giudice, specie considerando che il legale deve essere, per definizione, "d'ufficio" o "di fiducia". Nel caso di specie, trattandosi di procedimenti minorili in cui lo Stato ha l'obbligo di garantire il miglior interesse del bambino alla luce del disposto normativo della Convenzione dei diritti del Fanciullo, è palese il fatto che l'amministrazione pubblica non avrebbe potuto scegliere un legale dalle liste degli avvocati d'ufficio, e men che meno mediante bando pubblico, procedimento poco idoneo a instaurare tra avvocato e assistito quel legame "di fiducia"che, per definizione, è svincolato da criteri di elezione meramente tecnici.
3. Non è ravvisabile il reato di abuso d'ufficio, considerata l'inesistenza del danno per la pubblica amministrazione e l'altresì inesistente ingiusto vantaggio per l'avvocato. Sotto questo profilo, il Tribunale delle Libertà di Bologna ha constatato che la pubblica accusa non ha dimostrato che il conferimento dell'incarico di consulente giuridico e di singoli mandati legali ad altri legali diversi da quello scelto dall'Unione della Val d'Enza avrebbe comportato una spesa minore per l'ente pubblico, tenendo conto del fatto che l'avvocato scelto ha sempre richiesto parcelle nella media. L'equità della parcella, secondo il giudice, è indice del fatto che non siano ravvisabili né il danno ingiusto per la pubblica amministrazione, né l'ingiusto vantaggio per il legale incaricato.
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