Data: 09/10/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 24936/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso di una disabile e rinvia alla Corte d'Appello per un nuovo esame della vicenda. Gli Ermellini non condividono quanto stabilito dalla sentenza impugnata. Il Comune, nel momento in cui nega il permesso di parcheggio gratuito all'interno delle strisce blu al disabile senza patente e senza veicolo, a meno che non documenti la necessità di entrare e sostare nel centro per esigenze di cura o di lavoro, mette in atto una condotta discriminatoria. I disabili senza patente e senza autoveicolo, che necessitano dell'aiuto dei familiari, al pari di quelli muniti di patente e auto hanno diritto di usufruire di tale agevolazione per partecipare attivamente alla vita della propria comunità, senza limitazioni. Prevedere tale diversità di trattamento solo per scongiurare che i familiari dei disabili più gravi utilizzino impropriamente tali permessi non è la soluzione al problema, che semmai deve essere contrastato prevedendo maggiori controlli e sanzionando le condotte illecite.

La vicenda processuale

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La Corte d'Appello conferma l'ordinanza 702 c.p.c con cui il giudice di primo grado, dichiarata cessata la materia del contendere relativa alla concessione di uno spazio auto di sosta personale e rigetta le istanze inibitorie e risarcitorie relative alla omessa previsione, da parte del regolamento comunale, per i disabili sprovvisti di patente auto, di usufruire del permesso gratuito per la sosta nei parcheggi delimitati dalla strisce blu, se non risultano disponibili gli spazi che il Comune dovrebbe destinare agli stessi. La Corte d'Appello non rileva alcuna discriminazione. La condotta del Comune deve ritenersi improntata a equilibrio e ragionevolezza, inoltre non è emerso che le esigenze della disabile, di frequentare il centro, siano così frequenti da determinare, se i parcheggi dei disabili sono tutti occupati, un esborso esorbitante o comunque superiore rispetto alle sue possibilità economiche, non pregiudicando quindi la sua libertà di movimento.

I principali motivi del ricorso

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Ricorrono in Cassazione i soccombenti lamentando principalmente come:

  • la Corte non abbia tenuto conto che in caso di discriminazione non occorre il verificarsi di un danno, poiché l'illecito discriminatorio comporta "una violazione sic et sempliciter del principio di parità di trattamento" che rileva solo perché pone un soggetto in una condizione diversa e deteriore, non essendo necessaria quindi la produzione di un danno patrimoniale;
  • il regolamento contempli per i disabili senza patente o senza autoveicolo la possibilità di parcheggiare gratuitamente all'interno delle strisce blu solo se dimostrino accessi frequenti nel centro cittadino per esigenze di cura o di lavoro. In questo modo infatti non vengono prese in considerazione le necessità più che legittime, anche per il disabile, di esprimersi e vivere una vita di relazione soddisfacente.
  • la delibera comunale del 4 giugno 2003 abbia previsto per i disabili con patente e proprietari di autoveicoli di beneficiare di permessi gratuiti di sosta all'interno delle strisce blu, escludendo da questa agevolazione i disabili senza patente o veicolo affetti da disabilità grave, a meno che non riescano a dimostrare la necessità di doversi recare in centro almeno dieci volte al mese per ragioni di lavoro o assistenza.
  • la mancata previsione per i disabili senza patente e senza auto di poter parcheggiare gratuitamente integri di conseguenza una forma di discriminazione indiretta.

Parcheggio gratis anche per il disabile senza auto e patente

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La Cassazione, con ordinanza n. 24936/2019, accoglie il ricorso e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda. Gli Ermellini dichiarano infatti di non condividere il contenuto della sentenza impugnata.

Come giustamente osservato dalla ricorrente la Corte d'Appello, nel concentrare erroneamente l'attenzione solo sull'aspetto economico del problema, non ha considerato che il Comune, nel concedere un permesso gratuito per la sosta nel centro a chi la la patente o è munito di veicolo speciale, di fatto concede un vantaggio economico. Nel fare ciò l'amministrazione comunale non ha però considerato di aver posto in essere una condotta discriminatoria in danno dei disabili più gravi, senza patente e senza mezzi, che hanno bisogno, per i loro spostamenti, dell'assistenza di un familiare, a cui è concesso di beneficiare dello stesso diritto solo se in grado in grado di documentare la necessità di accedere frequentemente al centro per ragioni di cura o di lavoro.

Ora, se tale diversità di trattamento è stata prevista per evitare che i familiari dei disabili abusino dell'utilizzo di tale permesso speciale di sosta, vero è che questo problema non può essere risolto negando un diritto, ma semmai introducendo un severo sistema di controlli e sanzioni. Nel caso di specie si è quindi verificata una discriminazione indiretta, come previsto dall'art 2, comma 3 della legge n. 67/2006, perché al fine di favorire i disabili con patente e veicolo speciale, si è finiti per sfavorire la categoria dei disabili, ancora più gravi, senza patente e senza autoveicolo, bisognosi dell'assistenza di un familiare.

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