|
Data: 10/10/2019 14:00:00 - Autore: Giovanni De Lorenzo Avv. Giovanni De Lorenzo - La Suprema Corte di Cassazione (con sentenza n. 21528/2019)ha ribadito il principio di diritto per cui il contratto di lavoro stipulato in seguito a procedura concorsuale mancante o irregolare è radicalmente nullo poiché affetto da vizio genetico. Il caso[Torna su]
Un ente comunale aveva annullato in autotutela un contratto di lavoro stipulato in seguito all'irregolare svolgimento della procedura concorsuale. Più precisamente la pubblica amministrazione aveva proceduto ad annullare in autotutela il concorso svolto per la copertura di un posto dirigenziale, poiché la procedura era stata riservata solo al personale interno in violazione della normativa di cui al d.lgs. n.387/1998 e del d.lgs. n.165/2001. Pertanto, l'ente aveva revocato in autotutela anche il successivo contratto di lavoro, provvedimento definitorio del concorso annullato. Avverso tale provvedimento il dipendente aveva promosso ricorso al Tribunale di Rimini, ma sia il Tribunale stesso che la Corte di Appello di Bologna (investita della questione dallo stesso lavoratore in sede di gravame) avevano rigettato le sue domande. Da qui il ricorso alla Corte di Cassazione sulla base di quattro motivi. Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione[Torna su]
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza in questione, ha rigettato i motivi di ricorso. In particolare, nel ritenere infondata la tesi di parte ricorrente, i giudici di legittimità hanno considerato punto nodale della vicenda l'assenza di censura rispetto alla valutazione della Corte di Appello di Bologna, secondo cui la determina dirigenziale di annullamento del concorso interno (in base al quale era stato stipulato il contratto di lavoro revocato dalla P.A.) fosse legittima, poiché il concorso stesso era illegittimo in quanto destinato solo al personale interno e perciò in contrasto con i principi contenuti nell'art.10 d.lgs. 387/1998 poi trasfusi nel d.lgs. n.165/2001. Pertanto, nella sentenza è stato affermato che, non essendovi questione sulla legittimità del provvedimento di annullamento del concorso, il Comune ha provveduto in modo legittimo a prendere atto del verificarsi di una ragione di nullità consequenziale del contratto di lavoro stipulato in base al concorso annullato. Sulla base di ciò la Corte ha ribadito l'orientamento consolidato nella stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. n.8328/2010; Cass. n.13800/2017; Cass. n.194/2019) per cui l'annullamento dei provvedimenti di selezione da cui dipende il contratto di lavoro, in base ad essi successivamente stipulato, è causa di nullità, per venir meno dell'inderogabile presupposto dell'assunzione sulla base di valido concorso. In particolare, ha ribadito il seguente consolidato principio di diritto: "nell'impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art.35, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.165/2001 o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e degli artt. 23 e seguenti del d.p.r. n.487/1994, la mancanza o l'illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l'amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici. Pertanto, il legittimo annullamento in autotutela del concorso interno sulla cui base era stato poi stipulato il contratto di lavoro, consente alla P.A. di considerare caducato il rapporto di lavoro e di non darvi ulteriore esecuzione". Il risarcimento dei danni[Torna su]
La Corte, poi, con il ricorso introduttivo è stata sollecitata ad intervenire anche sulla richiesta di risarcimento dei danni avanzata dal ricorrente. E, nel farlo, i giudici di legittimità hanno specificato che, in casi come quello in commento, la responsabilità della pubblica amministrazione non ha natura contrattuale, ma si tratta di una tipica fattispecie di responsabilità precontrattuale, quindi extracontrattuale, ex art.1338 c.c., per avere l'ente leso l'affidamento altrui attraverso lo svolgimento di un concorso illegittimo e la successiva stipula in base ad esso di un contratto nullo. Ne consegue che spetta al danneggiato (in questo caso il dipendente) dimostrare l'esistenza dei danni causalmente riconducibili al comportamento altrui. Nella vicenda in questione la Corte ha ritenuto che correttamente la Corte di Appello ne avesse escluso l'esistenza, e quindi il risarcimento, per mancanza di prova da parte del danneggiato. |
|