Data: 11/10/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Dopo le modifiche risalenti allo scorso 19 aprile, il Consiglio Nazionale Forense torna sull'art. 32 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, norma che si occupa della sospensione cautelare dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.

Nel dettaglio, le novità sono state comunicate e illustrate dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare n. 4-C-2019 (sotto allegata): nel dettaglio, nella seduta amministrativa del 12 luglio scorso, sono state deliberate le modifiche all'art. 32, commi 1 e 4, a seguito delle consultazioni di cui all'art. 50, comma 5, della legge n. 247/2012.

La precedente circolare n. 2-C-2019 aveva deliberato di modificare il primo comma dell'art. 32 del Regolamento n. 2/2014 in oggetto, inserendo le parole "da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima" dopo le parole "previa audizione dell'iscritto".

Avvocati e procedimento disciplinare: le novità

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Quanto al più recente intervento sull'art. 32 del Regolamento n. 2/2014, la relazione illustrativa che accompagna la circolare sottolinea come la modifica si prefigga di "chiarire la procedura da utilizzare in ipotesi che, intrinsecamente, sono connotate da assoluta urgenza e che impongono un intervento del CDD a tutela dell'immagine della categoria".
Il fatto che un avvocato sia stato attinto da misura cautelare detentiva o interdittiva ex art. 60, primo comma, L. n. 247/2012, richiede che "nella doverosa tutela di diritti difensivi, l'esame della fattispecie avvenga nel più breve termine e, ove ritenuto dal CDD, anche al di fuori delle scansioni procedimentali di cui all'art. 59 L. n. 247/2012 e degli artt. 20 e ss. dei capi IV, V, VI del titolo secondo del Regolamento n. 2/2014 del CNF".

Sospensione cautelare dall'esercizio della professione

Al fine di restringere i termini della fase pregiudiziale e limitare i tempi di valutazione, il primo comma dell'art. 32 viene modificato precisando che, qualora non sia stata ancora designata una sezione competente per il procedimento, sarà una sezione specificamente incaricata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, soggetta alle medesime incompatibilità della sezione giudicate, a poter deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, sempre previa audizione dell'iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal presidente della medesima.

Si rammenta che tale sospensione può essere deliberata qualora l'autorità giudiziaria abbia disposto:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La modifica dell'art. 32

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Come risulta a seguito della modifica anche del comma 4 dell'art. 32, la sospensione cautelare potrà essere revocata o modificata nella sua durata anche d'ufficio in ogni momento dalla sezione che l'ha disposta o comunque dalla sezione competente per il procedimento, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull'istanza di revoca o di modifica presentata dall'interessato, invece, sarà competente a pronunciarsi un'altra sezione, diversa da quella che dispose il provvedimento cautelare, designata dal Presidente del CDD.

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