Data: 11/10/2019 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Dopo le modifiche risalenti allo scorso 19 aprile, il Consiglio Nazionale Forense torna sull'art. 32 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare, norma che si occupa della sospensione cautelare dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare.

Nel dettaglio, le novit� sono state comunicate e illustrate dal Consiglio Nazionale Forense con la circolare n. 4-C-2019 (sotto allegata): nel dettaglio, nella seduta amministrativa del 12 luglio scorso, sono state deliberate le modifiche all'art. 32, commi 1 e 4, a seguito delle consultazioni di cui all'art. 50, comma 5, della legge n. 247/2012.

La precedente circolare n. 2-C-2019 aveva deliberato di modificare il primo comma dell'art. 32 del Regolamento n. 2/2014 in oggetto, inserendo le parole "da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima" dopo le parole "previa audizione dell'iscritto".

Avvocati e procedimento disciplinare: le novit�

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Quanto al pi� recente intervento sull'art. 32 del Regolamento n. 2/2014, la relazione illustrativa che accompagna la circolare sottolinea come la modifica si prefigga di "chiarire la procedura da utilizzare in ipotesi che, intrinsecamente, sono connotate da assoluta urgenza e che impongono un intervento del CDD a tutela dell'immagine della categoria".
Il fatto che un avvocato sia stato attinto da misura cautelare detentiva o interdittiva ex art. 60, primo comma, L. n. 247/2012, richiede che "nella doverosa tutela di diritti difensivi, l'esame della fattispecie avvenga nel pi� breve termine e, ove ritenuto dal CDD, anche al di fuori delle scansioni procedimentali di cui all'art. 59 L. n. 247/2012 e degli artt. 20 e ss. dei capi IV, V, VI del titolo secondo del Regolamento n. 2/2014 del CNF".

Sospensione cautelare dall'esercizio della professione

Al fine di restringere i termini della fase pregiudiziale e limitare i tempi di valutazione, il primo comma dell'art. 32 viene modificato precisando che, qualora non sia stata ancora designata una sezione competente per il procedimento, sar� una sezione specificamente incaricata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina, soggetta alle medesime incompatibilit� della sezione giudicate, a poter deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, sempre previa audizione dell'iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato dal presidente della medesima.

Si rammenta che tale sospensione pu� essere deliberata qualora l'autorit� giudiziaria abbia disposto:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell'art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

La modifica dell'art. 32

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Come risulta a seguito della modifica anche del comma 4 dell'art. 32, la sospensione cautelare potr� essere revocata o modificata nella sua durata anche d'ufficio in ogni momento dalla sezione che l'ha disposta o comunque dalla sezione competente per il procedimento, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull'istanza di revoca o di modifica presentata dall'interessato, invece, sar� competente a pronunciarsi un'altra sezione, diversa da quella che dispose il provvedimento cautelare, designata dal Presidente del CDD.

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