|
Data: 13/10/2019 11:00:00 - Autore: Matteo Santini Avv. Matteo Santini - Il diritto all'assegnazione della casa coniugale o familiare spetta al genitore con cui convivono in via prevalente i figli minorenni o maggiorenni non autonomi conviventi, e ciò indipendentemente dal fatto che l'avente diritto sia o meno titolare di un diritto reale o personale di godimento sull'immobile.
La casa familiare[Torna su] La casa familiare è definita come il luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l'esistenza della comunità familiare. Assegnazione della casa familiare e coniugale[Torna su] La finalità dell'assegnazione è quella di assicurare un'idonea sistemazione per i figli e di evitare che questi, debbano subire il trauma dell'allontanamento dall'ambiente in cui hanno vissuto, ed ove hanno creato i loro punti di riferimento. Anche il testo dell'articolo 155-quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, fa espresso riferimento all'"interesse dei figli" confermando che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante; quindi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale. La tutela della proleL'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi essere disposta, come se fosse una componente degli assegno, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare. L'art. 106 del D.lgs. 154/2013 ha inserito la disciplina dell'assegnazione dell'immobile familiare nell'art. 337-sexies, comma 1, c.c., che attualmente dispone che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Assegnazione e revoca: trascrivibilità e opponibilità[Torna su] Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.". Dalla disposizione sopra citata si comprende chiaramente che l'attribuzione dell'immobile al genitore collocatario dei figli non può configurarsi come un conferimento integrativo o sostitutivo dell'assegno di mantenimento, anche se può incidere sulla quantificazione dello stesso, eventualmente con funzione contenitiva, qualora al coniuge collocatario della prole venga riconosciuto il diritto abitativo sulla casa, oppure incrementando il medesimo nelle ipotesi di revoca del provvedimento attributivo; in tal casi, difatti, sarà necessaria una revisione nella determinazione del quantum dell'adempimento pecuniario, tenendo conto del vantaggio economico conferito al coniuge beneficiario del diritto sull'abitazione, il quale non dovrà sostenere le spese per il reperimento di una nuova dimora. La prima valutazione alla quale il Giudice è chiamato è quella relativa all'individuazione della casa familiare ovvero l"immobile ove si sia svolta la vita della famiglia. Il Giudice, ove l'abitazione familiare sia rappresentata da una unità immobiliare particolarmente grande o costituita da diverse unità facilmente divisibili, può disporre anche un'assegnazione parziale, consentendo al genitore non collocatario di continuare a vivere in una porzione della casa laddove ciò agevoli la frequentazione quotidiana dei figli, sempre che tra i coniugi la conflittualità sia contenuta. La natura dell'assegnazione della casa coniugale[Torna su] Sulla natura dell'assegnazione della casa coniugale la Corte di Cassazione ha chiarito che "il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale" (Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4719). Ciò significa che il proprietario dovrà sopportare il pagamento delle spese straordinarie e dell'ICI; le eventuali rate di mutuo preesistente sull'immobile continueranno ad essere di competenza del coniuge che si è accollato il mutuo, salvo diversi accordi tra i coniugi; l'assegnatario della abitazione coniugale si accollerà invece gli oneri condominiali ordinari, e sosterrà le spese di manutenzione ordinaria nell'immobile. Sia in caso di separazione che di divorzio, l'assegnazione della casa coniugale postula che i soggetti, alla cui tutela è preordinata, siano figli di entrambi i coniugi, a prescindere dal titolo di proprietà dell'abitazione; ne consegue che deve escludersi il diritto all'assegnazione al coniuge convivente con un figlio minore che non sia figlio anche dell'altro coniuge (Cass. civ., sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688). Riguardo alla presenza nella casa coniugale di figli maggiorenni, per evitare l'esistenza di un vincolo sull'immobile a tempo indeterminato, ha chiarito la Corte che "al fine dell'assegnazione ad uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica" (Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1198). Ovviamente dovrà trattarsi di una convivenza stabile e non saltuaria. Il fatto che che un figlio non conviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra città, ma si rechi non appena possibile nella residenza familiare non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvolta permanga il collegamento stabile con l'abitazione del genitore. La Corte di Cassazione è infatti più volte intervenuta per chiarire che la coabitazione può "non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile" (Cass. 22 marzo 2012, n. 4555). La casa familiare in comodato d'uso[Torna su] Accade frequentemente che la casa familiare sia di proprietà di un terzo (spesso dei genitori di uno dei partner). Si configura in tal caso un contratto di comodato d'uso. Nel caso di rottura del rapporto di coppia, ove l'immobile adibito a casa familiare sia in comodato d'uso, l'assegnazione della casa familiare viene imposta al comodante attraverso la continuazione del rapporto contrattuale a seguito della crisi familiare. Vi sono quindi due interessi contrapposti ovvero l'esigenza di conservare l'ambiente familiare a tutela dei figli e l'interesse del comodante a ottenere la restituzione del bene. La Corte di Cassazione è intervenuta nel 2004 (13603/2004) stabilendo che la destinazione a casa familiare nel comodato costituisce una sorta di vincolo di destinazione dell'immobile alle esigenze della famiglia e che, quindi, il termine di durata è da considerarsi collegato all'interesse dei figli (ovvero con termine finale implicito rappresentato dal raggiungimento dell'autonomia economica dei figli conviventi). Tale impostazione è stata confermata dalla stessa Corte con sentenza emessa a Sezioni Unite (SS.UU. 20448/2014). L'habitat domestico secondo la Cedu[Torna su] In ambito europeo si evidenzia che l'art. 8 della CEDU prevede, al comma 1, che "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza". Nella ipotesi di separazione o divorzio dei coniugi e in caso di rottura della convivenza more uxorio, il diritto dei bambini a conservare un habitat domestico idoneo ai loro bisogni e alle loro necessità può aprire un contrasto tra il diritto abitativo implicitamente previsto dall'art. 8 CEDU e il diritto di proprietà, anch'esso sancito dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, qualora l'immobile venga assegnato al coniuge non titolare del bene, in virtù del rapporto di prevalente convivenza con i figli o del loro affidamento. L'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU dispone, infatti, che "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende". Alla luce di una lettura congiunta delle disposizioni fino ad ora analizzate si può ipotizzare che la tutela della prole possa essere legittimamente ricompresa nell'ambito delle limitazioni al diritto di proprietà per scopi legittimi ed interessi generali secondo quanto statuito dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Leggi anche: |
|