Data: 17/10/2019 23:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Per il Tribunale di Brindisi, come emerge dalla sentenza n. 479/2019 sotto allegata, il possesso di sedici chilogrammi di marijuana non pu� essere considerato un presupposto tale da far scattare l'applicazione dell'aggravante del reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope prevista dal secondo comma dell'articolo 80 del d.p.r. n. 309/1990.

A tal fine, per il giudice, la quantit� di sostanza drogante deve evidentemente essere maggiore.

L'aggravante del quantitativo ingente

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La predetta aggravante, in particolare, prevede un aumento di pena dalla met� a due terzi se il fatto riguarda "quantit� ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope"; la pena, invece, � pari a trent'anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 73 del medesimo d.p.r. riguardano delle quantit� ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e queste sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialit� lesiva.

L'applicazione di tale aggravante determina, peraltro, l'impossibilit� di ottenere la concessione dei benefici alternativi alla detenzione in carcere.

La vicenda

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Nel caso di specie, il processo aveva avuto origine dal rinvenimento, nell'autocarro di propriet� dell'imputato, di oltre 16 chilogrammi di marijuana, contenuti in ventuno involucri e occultati dietro alcune balle di fieno. La sostanza stupefacente, in ragione del dato ponderale, del numero di dosi che era possibile astrattamente ricavare da essa, delle modalit� di conservazione e delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato in sede di convalida dell'arresto, era destinata, senza alcun dubbio, a un uso non esclusivamente personale.

La condanna

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Per tale ragione, il Tribunale di Brindisi ha deciso di condannare l'uomo per il reato di cui al comma quinto dell'articolo 73 del d.p.r. numero 309/1990, ma, in tema di trattamento sanzionatorio, come visto, ha decretato l'insussistenza della circostanza aggravante del quantitativo ingente.

Il fatto, tuttavia, � stato comunque reputato sufficientemente grave da non permettere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La pena comminata, in definitiva, tenendo conto che era stato scelto il rito abbreviato, � risultata quella della reclusione di due anni e quattro mesi di reclusione e della multa di 10mila euro.


Si ringrazia l'Avv. Francesco Monopoli per la cortese segnalazione


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