Data: 14/10/2019 10:00:00 - Autore: Claudio Roseto

Avv. Claudio Roseto - Il porto d'armi � una speciale autorizzazione di polizia, concessa dalle autorit� amministrative competenti in materia, che permette ai cittadini di acquistare e detenere armi da fuoco. Il legislatore, per ovvie ragioni, si � preoccupato di introdurre norme molto severe e stringenti in materia di possesso di armi, conferendo all'autorit� amministrativa un ampio potere discrezionale in materia.

Tipologie di porto d'armi

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Come noto, il porto d'armi pu� essere richiesto per diversi scopi e, in relazione al tipo di autorizzazione richiesta, sussiste una specifica e diversa regolamentazione. In particolare, sussistono i seguenti tipi di porto d'armi: porto d'armi per difesa personale; porto d'armi per uso sportivo; porto d'armi per uso venatorio; licenza per collezione che, tuttavia, autorizza alla mera detenzione. Prima di presentare la richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione al porto d'armi, bisogna essere in possesso di alcuni certificati di idoneit� ed effettuare determinati adempimenti amministrativi, normativamente prescritti. Una volta ottenuto il porto d'armi, infine, bisogner� denunciare la detenzione e la cessione delle armi da fuoco, rispettivamente detenute e cedute.

Il potere amministrativo di vietare l'autorizzazione al porto d'armi

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La disciplina normativa in materia di porto d'armi � contenuta nel R.D. 18 giugno 1931, n. 773, meglio noto come Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Secondo l'art. 39, co. I, del predetto Testo Unico: "il Prefetto ha facolt� di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne".

Specificamente, l'art. 11 del T.U.L.P.S. prevede che: "salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libert� personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi � sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o � stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalit� dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorit�, e a chi non pu� provare la sua buona condotta".

Il successivo art. 43 sancisce che: "non pu� essere concessa la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libert� personale per violenza o resistenza all'autorit� o per delitti contro la personalit� dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza pu� essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non pu� provare la sua buona condotta o non d� affidamento di non abusare delle armi".

Le fattispecie

Dal suesposto quadro normativo emerge come il legislatore abbia individuato, specificamente, alcune fattispecie che precludono la possibilit� di ottenere il porto d'armi (- condanna a pena restrittiva della libert� personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; - ammonizione o misura di sicurezza personale o dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza; - condanna per delitti contro la personalit� dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorit� - condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; - condanna a pena restrittiva della libert� personale per violenza o resistenza all'autorit� o per delitti contro la personalit� dello Stato o contro l'ordine pubblico; - condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi).

Siffatte previsioni risultano perfettamente rispondenti ai principi di tipicit�, tassativit� e determinatezza, quali fondamentali corollari del principio di legalit�.

Al contempo, tuttavia, la normativa in esame contempla alcune clausole generali, molto elastiche, che conferiscono all'autorit� amministrativa un ampio potere discrezionale in materia di diniego di rilascio del porto d'armi ("persone ritenute capaci di abusarne"; "chi non pu� provare la sua buona condotta").

� indubbio che, anche in queste ultime ipotesi, il potere discrezionale dell'autorit� amministrativa, seppur molto ampio, dev'essere esercitato nel rispetto delle norme e dei principi che regolano l'attivit� amministrativa.

La giurisprudenza amministrativa in materia di diniego di porto d'armi

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L'orientamento giurisprudenziale prevalente, pur riconoscendo all'autorit� di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, un'ampia discrezionalit� nel valutare, con il massimo rigore, qualsiasi fatto o circostanza che � seppure non penalmente rilevanti � possano minare, in base ad un giudizio prognostico, la piena e assoluta affidabilit� di cui deve godere ogni soggetto che aspira a mantenere o rinnovare il permesso di detenzione di armi, per altro verso, impone che tale potere venga esercitato "nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalit� amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi; ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione non del singolo episodio ma anche della personalit� del soggetto sospettato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilit�" (cfr. ex multis: T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 29 gennaio 2019 n. 659; T.A.R. Umbria, Sez. I, 23 gennaio 2017, n. 97; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 12 dicembre 2012, n. 2147; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 10 novembre 2011, n. 1350).

Sul punto, � stato chiarito che la mancanza di "buona condotta" non pu� sostanziarsi solo in una generica "colpa d'autore", ma deve concretizzarsi in un motivato e ragionevole giudizio sulla presenza di specifici atti, fatti o legami che, per natura, intensit�, caratteristiche e contesto ambientale, lascino temere che la licenza possa essere strumento di abusi o, ancor peggio, illeciti impieghi da parte del titolare o di soggetti terzi, anche legati a dinamiche di criminalit� organizzata (cfr. C.d.S., Sez. III, 4.12.2015, n. 5522).

La carenza di affidabilit� e buona condotta, infatti, devono esser desunte da condotte significative, collegate e coerenti con il tipo d'attivit� soggetta a tali titoli di polizia, pertanto il relativo giudizio deve partire da dati e, dunque, da una corretta istruttoria, per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, cos� da desumerne il serio e non remoto pericolo di inaffidabilit� e cattiva condotta inerente all'attivit� e, da qui, l'abuso del titolo stesso (cfr. in tal senso: C.d.S., Sez. III, 3.4.2013, n. 1867).

Seguendo i prefati principi, � evidente che il diniego alla richiesta di porto d'armi deve fondarsi su accurati accertamenti relativi alla personalit� del richiedente, indicando specificamente quali siano i fatti espressivi della presunta pericolosit� sociale del medesimo, al fine di svolgere un serio ed accurato giudizio prognostico sulla sua presunta inaffidabilit� circa l'asserito abuso delle armi.

� pacifico che: "in materia di revoca del porto d'armi, l'autorit� di pubblica sicurezza, fermo restando l'ampia discrezionalit� che connota tale tipo di provvedimenti, deve obbligatoriamente motivare il proprio diniego, non fondandosi su mere supposizioni, bens� su elementi di fatto esplicitamente collegati alla persona del richiedente, e quindi sulla base di deduzioni esenti da illogicit�. In motivazione deve darsi conto della completezza ed adeguatezza dell'istruttoria espletata, cos� da porre bene in luce le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente, al di l� dei rapporti parentali, sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusare delle armi, esplicitando anche gli indici significativi dell'inaffidabilit� del soggetto, cio� della sua incapacit� di offrire sufficienti garanzie circa il corretto uso delle armi" (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, 12/02/2019, n. 106 - v. anche T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 04/12/2018, n. 1113).

In tale prospettiva, � imprescindibile che i provvedimenti impeditivi della disponibilit� di armi devono essere sostenuti da congrua motivazione in ordine ai presupposti ed agli elementi significativi inducenti all'adozione di una misura di restrizione della sfera giuridica del destinatario (cfr. ex multis: C.d.S. n. 2312/2014; id. n. 581/2014; id. n. 1671/2003).


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