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Data: 19/09/2006 - Autore: www.laprevidenza.it Nel fare il punto sugli orientamenti interpretati vi maturati all'esito della progressiva evoluzione della disciplina post-codicistica in tema di risarcimento del danno alla persona, questa Corte ha ancora recentemente avuto modo di operare un intervento razionalizzatore, con il quale è venuta a ricondurre le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un "'sistema bipolare", costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 ce. e dal danno non patrimoniale ex art. 20 59 ce ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass. , 31/5/2003, n. 8828 ). Con particolare riferimento a quest'ultimo, nell'avvertita insufficienza dell' interpretazione che ne segnava la coincidenza -limitandone corrispondentemente la risarcibilità- con l'unica ipotesi tipica positivamente prevista ( art. 18 5 c.p. ) , quale oggetto del rinvio ivi contenuto, restrittivamente interpretata come sostanziantesi nel mero patema d'animo o sofferenza psichica di carattere interiore ( danno morale ) , questa Corte, in considerazione anche della proliferazione delle fonti normative prevedenti la risarcibilità del danno morale successivamente determinatasi, è pervenuta, da un canto, a rimarcare il carattere interiore e privo di obiettivizzazione all' esterno del danno morale, espressamente qualificato come « soggettivo»; per altro verso, a precisare che esso non esaurisce l'ambito del danno non patrimoniale, costituendone un mero aspetto, al contempo svincolandone la risarcibili-tà dalla ricorrenza del reato ( v. Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828 ).... Cassazione, sez. III^ civile, sentenza 12.6.2006 n° 13546 |
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