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Data: 14/10/2019 14:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza n. 24883/2019 (sotto allegata) la Cassazione, Sez. Lavoro, precisa che non si puņ riconoscere il danno da mobbing alla lavoratrice che non fornisce un adeguato corredo probatorio idoneo a provare, per la condotta di mobbing, o per quella meno offensiva dello straining, il comportamento della societą datrice, l'evento lesivo conseguente, il nesso si causalitą e l'intento persecutorio o stressogeno. Il giudice d'Appello, anche se munito di poteri istruttori, non puņ colmare la colpevole inerzia probatoria di parte attrice, colmando la carenza di prove sui fatti costitutivi della domanda. La vicenda processuale[Torna su]
La Corte d'appello respinge il gravame proposto da una lavoratrice avverso la decisione di primo grado che ha rigettato il suo ricorso finalizzato all'accertamento delle condotte di mobbing e/o straining, di demansionamento asseritamente poste in essere dalla societą datrice nei suoi confronti, al risarcimento dei danni sofferti, patrimoniali e non, al dedotto svolgimento di mansioni di qualifica dirigenziale, con connesse differenze retributive, rispetto ai livelli d'inquadramento formalmente riconosciuti alla stessa. Il giudice d'appello, per quanto riguarda la domanda di inquadramento nella qualifica superiore, rileva come l'appellante non abbia prodotto il contratto collettivo applicabile e non abbia posto a raffronto le mansioni che dichiarava di avere svolto, rendendo impossibile l'accertamento dell'inquadramento di livello superiore affermato, osservando come queste carenze probatorie non potevano essere colmate dal giudice, in quanto l'onere di allegazione incombe alla parte. In relazione al mancato risarcimento del danno conseguente alla presunta condotta di mobbing, la Corte rileva che l'omesso riconoscimento del superiore livello d'inquadramento rivendicato non puņ considerarsi alla stregua di un comportamento vessatorio e/o persecutorio e che, comunque, anche su questo punto, le deduzioni sono generiche e fanno riferimento solo a un periodo successivo alle assunzioni da parte della societą datrice di due dipendenti. Non sono risultate dirimenti neppure le conclusioni dei medici a cui si č rivolta la ricorrente, mancando, nelle loro relazioni, le percentuali di danno biologico permanente, temporaneo e morale, stante l'esiguitą dell'asserito periodo di mobbing. Negato infine il risarcimento del danno da dequalificazione professionale per l'assenza di allegazioni idonee a supportarne la domanda di riconoscimento. Il ricorso della dipendente[Torna su]
Ricorre in Cassazione la lavoratrice lamentando:
Anche lo straining va provato[Torna su]
La Cassazione, con ordinanza n. 24883/2019, rigetta il ricorso della ricorrente precisando, in relazione al primo motivo, l'esattezza del percorso argomentativo della corte d'appello sull'incertezza del contratto collettivo applicabile. Sul secondo motivo gli Ermellini spendono pił parole identificando, prima di tutto, gli elementi necessari a configurare una condotta di mobbing e poi precisando come "ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore č tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", č tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravitą, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo pił tenue danno (cfr. Cass. 19.2.2016)." Nel caso di specie non sono state fornite prove rilevanti a configurare neppure la condotta di straining del datore di lavoro, considerato che ai sensi dell'art. 2087 c.c. incombe sul dipendente che lamenta di avere subito un danno alla salute conseguente all'attivitą lavorativa svolta, l'onere di provarne l'esistenza, la nocivitą dell'ambiente di lavoro e il nesso tra quest'ultima e il danno lamentato "e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno." Non si puņ pretendere che il giudice d'appello colmi, con i propri poteri istruttori, la colpevole inerzia probatoria o la totale carenza probatoria sui fatti costitutivi della domanda. Leggi anche: - Mobbing o straining? Il diritto al risarcimento per il lavoratore - Risarcimento danni da straining - Tutela delle condizioni di lavoro: mobbing e straining - La Cassazione conferma il riconoscimento del danno da straining |
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