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Data: 15/10/2019 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Se il tasso zero è un'espressione con cui si è più abituati a interfacciarsi, parlare di mutuo a tasso negativo potrebbe sembrare una contraddizione in termini. In sostanza, il debitore, ovvero colui che ha ricevuto il finanziamento per acquistare casa, si troverebbe in questo secondo caso non a dover restituire l'intero importo ottenuto, senza maggiorazione di interessi, ma addirittura una somma inferiore rispetto a quella finanziata dall'intermediario.
Mutui a tasso negativo in Europa[Torna su] Il mutuo a tasso negativo non è "troppo bello per essere vero", rappresentando in alcuni paesi, anche europei, una realtà attuale e addirittura già in via di consolidamento. L'esempio lampante è quello della Danimarca (paese che rientra nell'UE, ma non nell'Eurozona) dove i tassi sono oltre lo zero, ma in negativo, dunque sottozero. È notizia recente l'annuncio della Jyske Bank, terzo gruppo bancario del paese, con cui si promette di offrire mutui a tassi di interessi negativi (-0.5%) a 10 anni. Anche Nordea Bank ha, inoltre, espresso l'intenzione di proporre un mutuo a tasso fisso di 20 anni a interessi zero e uno di 30 a tasso negativo. In pratica acquistare casa non sarà solo conveniente, ma addirittura vantaggioso perché un tasso di interesse negativo consentirebbe al cliente di rimborsare meno di quanto ricevuto in prestito, sempre tenendo conto degli altri oneri aggiuntivi addebitati dall'intermediario erogatore. Il passaggio a un tasso negativo per i prestiti sulla casa rappresenta indubbiamente un momento storico, dovuto all'andamento anomalo dei tassi di interesse negli ultimi tempi. Gli investitori (le banche) sono dunque orientati a preferire lievi perdite anziché rallentare (se non bloccare) il mercato dei prestiti. L'esempio danese, ha ispirato anche l'azione di alcune banche in Svizzera e Germania Molti si sono dunque interrogati sulla fattibilità anche in Italia di mutui a tasso negativo, ma il nostro paese presenta dei problemi strutturali che renderebbero l'operazione illegale. Mutui ipotecari e clausola floor[Torna su] Certo, il sistema danese è diverso da quello italiano e per questo la Danimarca ha potuto concedere mutui a tasso negativo: l'istituto che concede il mutuo, infatti, viene coperto dall'emissione di apposite obbligazioni (garantite da ipoteche sugli stessi immobili acquistati dai clienti) e il rischio d'insolvenza si trasferisce di fatto sugli obbligazionisti. Per quanto riguarda l'Italia, nell'attuale congiuntura storico-economica i tassi di interesse per l'accensione di mutui ipotecari sono già particolarmente bassi posto che i finanziamenti concessi nel Belpaese sono ancorati all'andamento degli indici Euribor (o Eurirs per i mutui ipotecari a tasso fisso) che dal 2015 stanno continuando a scendere, complice la politica monetaria dell BCE. Di norma, per evitare che si verifichi un tasso negativo, molti istituti prevedono nei contratti di mutuo ipotecario la c.d. "clausola floor", volta a impedire che l'interesse dovuto dal mutuatario scenda oltre una certa soglia, indipendentemente dal variare del valore dei parametri a cui è legato l'interesse dovuto. Si tratta della strada seguita da molti istituti a partire dal 2015, quanto l'Euribor è divenuto negativo. Tuttavia, anche in assenza di clausola floor, qualora dovesse verificarsi lo scenario di un tasso sottozero, in Italia interverrebbe una sorta di blocco giuridico che impedirebbe l'accredito degli interessi al mutuatario. La vicenda è stata valutata dall'Arbitro Bancario Finanziario, nella decisione n. 23294/2018. Illegittimo il mutuo negativo in Italia[Torna su] In assenza di clausola floor e qualora parametro di indicizzazione conducesse il tasso di interesse fino alla zona negativa, l'ABF ritiene che il mutuo debba intendersi infruttifero finché il parametro di indicizzazione (Eurirs o Euribor) non riconduce il tasso in territorio positivo. In sostanza, il verificarsi di tassi d'interesse negativi non potrà mai portare a una diminuzione del capitale. Una conclusione che, secondo il collegio, si giustifica in virtù della definizione di mutuo data dall'art. 1813 c.c. a norma del quale trattasi di un contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire "altrettante cose della stessa specie e qualità". Se, pertanto, il mutuatario si obbliga a restituire "altrettanto" rispetto a quanto ricevuto, nel caso di una somma di denaro non gli sarà consentito restituire un importo nominale inferiore rispetto a quello mutuato. A norma del codice civile, dunque, è possibile che il tasso di interesse. In pratica, secondo l'ABF, "nel contratto di mutuo non è giuridicamente configurabile un tasso di interesse negativo che incida sul capitale mutuato. Conseguentemente, quando il tasso d'interesse sia stato pattuito in misura variabile, esso non può assumere valore negativo in alcun momento della durata del contratto".
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