Data: 24/10/2019 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con sentenza n. 41601/2019 (sotto allegata), rigetta il ricorso dell'imputato, condannato per il reato di disturbo alle persone perch� ha permesso ai propri galli di cantare di giorno e di notte, ignorando per lungo tempo i richiami dell'amministratore di condominio e le lamentele degli altri condomini, che hanno riportato disturbi del sonno documentati, tanto che una di loro ha deciso addirittura di cambiare casa.

La vicenda processuale

[Torna su]

La Corte di appello conferma la sentenza con cui il Tribunale ha condannato l'imputato a 20 giorni di arresto, perch� ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81 e 659 c.p., in quanto non ha impedito il canto dei suoi tre galli, lasciati liberi in orario notturno e senza le cautele opportune per contenere le emissioni sonore, nonostante le segnalazioni ricevute, disturbando cos� il riposo di una quantit� indeterminata di persone.

Il ricorso in Cassazione

[Torna su]

Ricorre in Cassazione l'imputato lamentando:

  • l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento della tenuit� del fatto, evidenziando come in ogni caso tale giudizio pu� essere compiuto d'ufficio dalla Corte di legittimit�;
  • l'assenza di un adeguato accertamento finalizzato a stabilire nel concreto il superamento della soglia di normale tollerabilit� delle emissioni sonore e quindi l'effettivo disturbo recato a un numero indeterminato di persone. Le verifiche svolte sono state effettuate senza l'opportuna strumentazione tecnica e in un arco temporale troppo ristretto, che ha impedito di accertare l'elemento oggettivo del reato contestato. I condomini effettivamente "disturbati" dalle emissioni sonore dei galli inoltre erano solo tre, mentre nessuno, al di fuori del condominio, ha mai avanzato lamentele al riguardo;
  • l'assenza della "suitas" nella condotta e dell'elemento soggettivo del reato contestato, considerato che l'imputato non ha mai avuto coscienza e volont� del fatto che il proprio comportamento omissivo potesse ledere la tranquillit� pubblica, ritenendo con certezza, che i suoni provenissero in realt� dai galli di propriet� del vicino di casa, coimputato nello stesso procedimento. N� poteva considerarsi integrata la colpa generica ascritta, stante la mancata considerazione della buona fede dell'imputato, idonea a incidere sulla valutazione dell'elemento soggettivo;
  • il difetto di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto non � stata provata la durata prolungata delle emissioni sonore. Il tecnico dell'Arpa ha infatti eseguito i rilievi sono due volte in un arco di tempo molto ristretto. La Corte inoltre non ha considerato che l'imputato, anche per et�, ha adottato ogni cautela per impedire qualunque emissione sonora, tenendo un comportamento processuale sempre collaborativo.

Integra disturbo alle persone far cantare i galli senza curarsi delle lamentele

[Torna su]

La Cassazione, con sentenza penale n. 41601/2019 dichiara il ricorso inammissibile, motivando sui singoli motivi nel seguente modo:

  • la condotta per cui si procede, protrattasi per sei mesi non pu� essere considerata occasionale;
  • sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente la Corte rileva come, dalle testimonianze � emerso che i galli e le galline, tenuti dall'imputato nel cortile condominiale cantavano di giorno e di notte, alla vista della luce naturale, dei lampioni e dei fari delle automobili. Questa situazione, prolungatasi nonostante le proteste degli altri abitanti del condominio e i richiami formali dell'amministratore, provocava non pochi disagi ai condomini "impedendo loro di dormire regolarmente e di compiere durante il giorno le ordinarie attivit� domestiche senza fastidi" al punto che una di loro decideva di cambiare casa. A conferma ulteriori delle dichiarazioni dei testi, tutti convergenti, il tecnico Arpa rilevava, nel corso di due sopralluoghi, che i galli dell'imputato "rinchiusi in una baracca, cantavano per 5-6 minuti a intervalli di 20-30 minuti, venendo calcolati in 18 minuti, 106 eventi sonori, percepibili anche dalla strada, con una frequenza di 10 secondi uno dall'altro." I galli di propriet� del vicino coimputato inoltre rispondevano ai richiami dei galli dell'odierno ricorrente, amplificando, soprattutto durante la notte, i suoni esterni percepiti dai condomini.
  • Da qui la configurazione della fattispecie contravvenzionale previsto dall'art 659 c.p "per la cui configurabilit�, come pi� volte precisato da questa Corte (�) non sono necessarie n� la vastit� dell'area interessata dalle emissioni sonore, n� il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo a un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio."
  • Ampiamente provati l'elemento oggettivo del reato, stante il provato superamento della soglia di tollerabilit�, come l'elemento soggettivo stante il protrarsi per tre anni della condotta dell'imputato, durante i quali sono adottate le opportune cautele necessarie a contenere il rumore e nonostante i diversi richiami a cui il reo � rimasto indifferente.
  • Per quanto riguarda infine il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte conferma la correttezza del percorso motivazionale del giudice di merito, poich� "l'imputato, peraltro gravato da precedenti penali anche specifici, ha manifestato una totale noncuranza nei confronti dei propri vicini, dimostrandosi sordo alle loro rimostranze per un prolungato temporale."
Leggi anche:
- Condomino rumoroso? � disturbo della quiete pubblica
- Rumori molesti in condominio: reato solo se il disturbo � diffuso
- Condominio: � reato suonare il clacson nel vialetto


Tutte le notizie